Testo dell'articoloAbrogato
Art. 33 c.c. – Registrazione delle persone giuridiche
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell’atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d’ufficio.
Gli amministratori di un’associazione o di una fondazione non registrata, benchè riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato e non applicabile alle registrazioni attuali.
Ratio
L'originario art. 33 c.c. rispondeva all'esigenza di assicurare la pubblicità legale delle persone giuridiche, rendendo conoscibili ai terzi l'esistenza e le vicende degli enti riconosciuti. Il registro era lo strumento di questa pubblicità, gestito in modo decentrato presso le prefetture e i tribunali.
Analisi
Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha integralmente riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche, semplificando le procedure e accentrando la tenuta del registro presso le Prefetture-UTG. Con l'abrogazione dell'art. 33 c.c., il legislatore ha eliminato il dualismo prefettura/tribunale e ha istituito un registro unico per ogni circoscrizione territoriale. Le norme sulla pubblicità delle persone giuridiche sono oggi contenute negli artt. 1-9 del D.P.R. 361/2000 e nel D.M. 11 maggio 2001, n. 395. Per gli enti del Terzo Settore, la pubblicità è assicurata attraverso il RUNTS, istituito dal D.Lgs. 117/2017.
Quando si applica
L'articolo non è più in vigore. Per le questioni relative all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche occorre fare riferimento al D.P.R. 361/2000 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 33 c.c. si collega al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, al D.M. 395/2001 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017 e al D.M. 15 settembre 2020 (istituzione RUNTS).
Casi pratici
Caso 1: Il trasferimento d'epoca dell'associazione di Tizio
Nel 1985 Tizio, presidente di un'associazione riconosciuta con sede a Milano, deliberava il trasferimento a Torino. Doveva richiedere l'annotazione presso la cancelleria del tribunale di Milano e la nuova iscrizione a Torino. Oggi la procedura si svolge invece davanti alla Prefettura competente, ex D.P.R. 361/2000.
Caso 2: Caio e la fondazione iscritta nel vecchio registro
Caio amministrava nel 1992 una fondazione iscritta nel registro tenuto dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Dopo il 2001 la posizione è stata trasmigrata d'ufficio nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura, senza necessità di nuova istanza, garantendo la continuità della pubblicità legale dell'ente.
Caso 3: La verifica storica condotta da Sempronio
Sempronio, erede di un benefattore, indaga sulla personalità giuridica di un comitato riconosciuto nel 1978. Deve consultare gli archivi storici della cancelleria del tribunale per gli atti ante-2001 e, parallelamente, la Prefettura per le vicende successive, ricostruendo così l'intera catena pubblicitaria dell'ente.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 33 c.c. è stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha riformato integralmente il sistema di pubblicità delle persone giuridiche private. La tenuta del registro, prima frammentata presso le cancellerie dei tribunali, è oggi accentrata presso le Prefetture (artt. 1-7 D.P.R. 361/2000) e, per gli enti operanti in ambito regionale, presso le Regioni. Resta fermo il principio dell'art. 16 c.c. sull'atto costitutivo e statuto, mentre per gli acquisti immobiliari opera la pubblicità ex art. 2643 c.c. Le iscrizioni anteriori al 2001 sono state trasmigrate d'ufficio nei nuovi registri prefettizi.
Domande frequenti
L'art. 33 c.c. e' ancora in vigore?
No, l'art. 33 c.c. e' stato abrogato dal DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che ha integralmente riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche private.
Cosa disciplinava in origine l'art. 33 c.c.?
Disciplinava la registrazione delle persone giuridiche presso le prefetture e i tribunali, organizzando un sistema di pubblicita' legale a base territoriale e con doppio registro amministrativo e giudiziario.
Dove vengono iscritte oggi le persone giuridiche?
L'iscrizione avviene nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture-UTG, secondo il procedimento del DPR 361/2000, con iter semplificato e termini certi per il riconoscimento.
Quali effetti produce l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche?
L'iscrizione e' costitutiva del riconoscimento e dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente, oltre a costituire pubblicita' legale opponibile ai terzi delle vicende statutarie, amministrative e patrimoniali.
Quali norme applicare oggi per registrare un'associazione o fondazione?
Si applicano il DPR 361/2000, gli artt. 14 e ss. c.c. (in particolare gli artt. 14, 15, 16 sulle modifiche statutarie) e le eventuali leggi speciali (Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 per ETS, Codice del Privato Sociale per le imprese sociali).
Fonti consultate: 1 fonte verificate