Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 c.c. Registrazione delle persone giuridiche
Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 32 - Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione→Cod. civ. art. 34 - Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni→Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale→Art. 30 Codice Civile: Liquidazione→Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle→Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni→Art. 37 Codice Civile: Fondo comune→Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato e non applicabile alle registrazioni attuali.
Ratio
L'originario art. 33 c.c. rispondeva all'esigenza di assicurare la pubblicità legale delle persone giuridiche, rendendo conoscibili ai terzi l'esistenza e le vicende degli enti riconosciuti. Il registro era lo strumento di questa pubblicità, gestito in modo decentrato presso le prefetture e i tribunali.
Analisi
Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha integralmente riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche, semplificando le procedure e accentrando la tenuta del registro presso le Prefetture-UTG. Con l'abrogazione dell'art. 33 c.c., il legislatore ha eliminato il dualismo prefettura/tribunale e ha istituito un registro unico per ogni circoscrizione territoriale. Le norme sulla pubblicità delle persone giuridiche sono oggi contenute negli artt. 1-9 del D.P.R. 361/2000 e nel D.M. 11 maggio 2001, n. 395. Per gli enti del Terzo Settore, la pubblicità è assicurata attraverso il RUNTS, istituito dal D.Lgs. 117/2017.
Quando si applica
L'articolo non è più in vigore. Per le questioni relative all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche occorre fare riferimento al D.P.R. 361/2000 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 33 c.c. si collega al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, al D.M. 395/2001 e, per gli enti del Terzo Settore, al D.Lgs. 117/2017 e al D.M. 15 settembre 2020 (istituzione RUNTS).
Casi pratici
Caso 1: Il trasferimento d'epoca dell'associazione di Tizio
Nel 1985 Tizio, presidente di un'associazione riconosciuta con sede a Milano, deliberava il trasferimento a Torino. Doveva richiedere l'annotazione presso la cancelleria del tribunale di Milano e la nuova iscrizione a Torino. Oggi la procedura si svolge invece davanti alla Prefettura competente, ex D.P.R. 361/2000.
Caso 2: Caio e la fondazione iscritta nel vecchio registro
Caio amministrava nel 1992 una fondazione iscritta nel registro tenuto dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Dopo il 2001 la posizione è stata trasmigrata d'ufficio nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura, senza necessità di nuova istanza, garantendo la continuità della pubblicità legale dell'ente.
Caso 3: La verifica storica condotta da Sempronio
Sempronio, erede di un benefattore, indaga sulla personalità giuridica di un comitato riconosciuto nel 1978. Deve consultare gli archivi storici della cancelleria del tribunale per gli atti ante-2001 e, parallelamente, la Prefettura per le vicende successive, ricostruendo così l'intera catena pubblicitaria dell'ente.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 33 c.c. è stato abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha riformato integralmente il sistema di pubblicità delle persone giuridiche private. La tenuta del registro, prima frammentata presso le cancellerie dei tribunali, è oggi accentrata presso le Prefetture (artt. 1-7 D.P.R. 361/2000) e, per gli enti operanti in ambito regionale, presso le Regioni. Resta fermo il principio dell'art. 16 c.c. sull'atto costitutivo e statuto, mentre per gli acquisti immobiliari opera la pubblicità ex art. 2643 c.c. Le iscrizioni anteriori al 2001 sono state trasmigrate d'ufficio nei nuovi registri prefettizi.
Domande frequenti
L'art. 33 c.c. e' ancora in vigore?
No, l'art. 33 c.c. e' stato abrogato dal DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che ha integralmente riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche private.
Cosa disciplinava in origine l'art. 33 c.c.?
Disciplinava la registrazione delle persone giuridiche presso le prefetture e i tribunali, organizzando un sistema di pubblicita' legale a base territoriale e con doppio registro amministrativo e giudiziario.
Dove vengono iscritte oggi le persone giuridiche?
L'iscrizione avviene nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle Prefetture-UTG, secondo il procedimento del DPR 361/2000, con iter semplificato e termini certi per il riconoscimento.
Quali effetti produce l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche?
L'iscrizione e' costitutiva del riconoscimento e dell'autonomia patrimoniale perfetta dell'ente, oltre a costituire pubblicita' legale opponibile ai terzi delle vicende statutarie, amministrative e patrimoniali.
Quali norme applicare oggi per registrare un'associazione o fondazione?
Si applicano il DPR 361/2000, gli artt. 14 e ss. c.c. (in particolare gli artt. 14, 15, 16 sulle modifiche statutarie) e le eventuali leggi speciali (Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 per ETS, Codice del Privato Sociale per le imprese sociali).
Fonti consultate: 1 fonte verificate