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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 c.c. Estinzione della persona giuridica
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 26 - Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione d…→Cod. civ. art. 28 - Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni→Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni→Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati→Art. 30 Codice Civile: Liquidazione→Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle→Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni→Art. 22 Codice Civile: Azioni di responsabilità contro gli
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La persona giuridica si estingue quando lo scopo è raggiunto o divenuto impossibile.
Ratio
L'art. 27 c.c. riflette il principio per cui la persona giuridica è strumentale al perseguimento di uno scopo: venuto meno lo scopo, per raggiungimento, impossibilità sopravvenuta o esaurimento della base associativa, cessa la ragione d'essere dell'ente. La norma bilancia la stabilità dell'ente con l'esigenza di non perpetuare strutture prive di funzione.
Analisi
Le cause di estinzione si distinguono in volontarie (previste nello statuto, come il termine finale o l'avverarsi di una condizione risolutiva) e legali (il raggiungimento dello scopo e la sua impossibilità). Il raggiungimento dello scopo ricorre quando l'obiettivo è compiutamente realizzato. L'impossibilità può essere materiale (sopravvenuta irrealizzabilità fattuale) o giuridica (illiceità sopravvenuta o divieto normativo). Per le associazioni, la norma prevede una causa aggiuntiva: il venir meno di tutti gli associati. L'estinzione non opera automaticamente: è necessario un provvedimento dell'autorità governativa che la dichiari formalmente.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che si verifica una delle cause elencate a carico di un'associazione o fondazione riconosciuta. L'autorità governativa deve essere investita della questione per emettere la dichiarazione di estinzione, cui conseguono il divieto di nuove operazioni (art. 29 c.c.) e la liquidazione del patrimonio (art. 30 c.c.).
Connessioni
L'art. 27 c.c. si raccorda con l'art. 28 c.c. (trasformazione delle fondazioni come alternativa all'estinzione), l'art. 29 c.c. (divieto di nuove operazioni) e l'art. 30 c.c. (liquidazione del patrimonio). Per le associazioni non riconosciute l'art. 42 c.c. rinvia in parte a queste disposizioni.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha fondato un'associazione per raccogliere fondi per una specifica opera che si è completata; l'associazione si estingue una volta raggiunto l'obiettivo.
Caso 2: Caso 2
Caio amministra una fondazione per scopo che diventa giuridicamente impossibile; l'ente si estingue per impossibilità di realizzare lo scopo.
Domande frequenti
Per quali cause una persona giuridica si estingue?
Per le cause previste nell'atto costitutivo, quando lo scopo è raggiunto o diviene impossibile.
Le associazioni hanno una causa di estinzione particolare?
Sì, le associazioni si estinguono anche quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è automatica?
L'estinzione segue dal raggiungimento o impossibilità dello scopo.
Chi determina se lo scopo è impossibile?
L'autorità governativa valuta e determina l'impossibilità dello scopo.
Cosa accade ai beni dopo l'estinzione?
I beni sono liquidati secondo l'atto costitutivo o le disposizioni di legge.
Fonti consultate: 1 fonte verificate