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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 23 c.c. Annullamento e sospensione delle

In vigore

deliberazioni Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa.

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In sintesi

  • Le deliberazioni assembleari illegittime possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
  • L'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
  • Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore può sospendere in via cautelare l'esecuzione della deliberazione impugnata in presenza di gravi motivi.
  • Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e notificato agli amministratori.

L'art. 23 c.c. disciplina l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni assembleari delle associazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, tutelando al contempo i terzi di buona fede.

Ratio

L'articolo 23 c.c. risponde all'esigenza di garantire la legalità interna delle associazioni riconosciute, consentendo il controllo giurisdizionale sulle deliberazioni assembleari illegittime. Il legislatore ha bilanciato due interessi contrapposti: la necessità di rimuovere gli atti viziati e la tutela dell'affidamento dei terzi che, in buona fede, abbiano già maturato diritti sulla base di quegli atti.

Analisi

Il primo comma individua tre categorie di soggetti legittimati all'impugnazione: gli organi dell'ente, qualunque associato — senza necessità di dimostrare un interesse qualificato — e il pubblico ministero. Il vizio che legittima l'annullamento è la contrarietà alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto. Il secondo comma tutela i terzi di buona fede: l'annullamento opera ex tunc tra le parti, ma non travolge i diritti già acquisiti da chi ha contrattato con l'associazione ignorando il vizio. Il terzo e quarto comma regolano la sospensione cautelare: il giudice la può concedere solo su istanza di chi ha proposto l'impugnazione, previo ascolto degli amministratori, e solo in presenza di gravi motivi. Il provvedimento richiede motivazione espressa e deve essere notificato agli amministratori.

Quando si applica

La norma si applica alle associazioni riconosciute ogni volta che l'assemblea adotti una deliberazione in contrasto con disposizioni di legge o con le norme statutarie. Esempi tipici: delibere che modificano lo statuto senza il quorum richiesto, che escludono un associato senza rispettare il procedimento previsto, che approvano bilanci in violazione dei criteri di legge. La disciplina si applica in via analogica anche ad alcune fondazioni e agli enti del Terzo settore, salvo disposizioni speciali.

Connessioni

L'art. 23 c.c. va letto in raccordo con l'art. 21 c.c. (quorum deliberativi), l'art. 22 c.c. (deliberazioni assembleari), e l'art. 24 c.c. (esclusione degli associati). Sul piano processuale, la sospensione cautelare si affianca agli strumenti del c.p.c. (art. 700 c.p.c.) che trovano applicazione residuale. Per gli enti del Terzo settore rileva anche il d.lgs. 117/2017.

Domande frequenti

Quali deliberazioni possono essere annullate?

Quelle contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Chi può impugnare la deliberazione?

Gli organi dell'ente, qualunque associato e il pubblico ministero.

Il presidente del tribunale può sospendere l'esecuzione?

Sì, se sussistono gravi motivi può ordinare la sospensione della deliberazione impugnata.

Quale termine per impugnare la deliberazione?

Il procedimento di annullamento deve essere promosso entro i termini stabiliti dalla legge.

La sospensione è automatica?

No, il presidente del tribunale la ordina valutando la gravità dei motivi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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