- I dati e le informazioni conservati ai fini antiriciclaggio sono utilizzabili anche a fini fiscali, nel rispetto del quadro di attribuzioni vigente.
- Il fascicolo del cliente e la custodia notarile dei documenti costituiscono idonea modalità di conservazione.
- Le autorità di vigilanza possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione dei dati in archivi informatizzati già esistenti presso i soggetti vigilati.
Art. 34 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni specifiche (1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali. 2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonchè la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell’articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. 3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 34 (Obblighi dei terzi) – 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è stato presentato (1) le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all’ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è stato presentato. 3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.“. In precedenza, le parole “stato presentato” erano state sostituite alla precedente “introdotto” dall’art. 19, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti
- Articolo 34 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 34 Codice del Consumo: Accertamento della vessatorietà delle clausole
- Articolo 34 Codice della Strada: Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali
- Articolo 34 Codice di Procedura Civile: Accertamenti incidentali
- Articolo 34 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
La norma nel sistema degli obblighi di conservazione
L’articolo 34 del D.Lgs. n. 231/2007, sostituito dal D.Lgs. n. 90/2017, reca disposizioni specifiche in materia di conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite ai fini antiriciclaggio, integrandosi con le previsioni generali degli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto. La rubrica «Disposizioni specifiche» segnala che la norma non contiene una disciplina autonoma degli obblighi di conservazione, ma introduce previsioni speciali che si affiancano al regime ordinario.
Duplice utilizzo dei dati conservati: fini antiriciclaggio e fiscali
Il comma 1 prevede che i dati e le informazioni conservate ai sensi del Capo II (obblighi di conservazione) siano utilizzabili anche a fini fiscali, nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze. La disposizione ha una duplice valenza. Da un lato, consente alle autorità fiscali di accedere alle informazioni acquisite nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio, evitando la necessità di duplicare adempimenti a carico dei soggetti obbligati. Dall’altro, ribadisce che l’utilizzo delle informazioni a fini fiscali deve avvenire nel rispetto dei limiti di competenza: le informazioni raccolte da un soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio non possono essere utilizzate autonomamente dall’Agenzia delle Entrate senza le procedure di acquisizione previste dalla normativa fiscale.
Nella pratica, la convergenza tra normativa antiriciclaggio e normativa fiscale è sempre più significativa. I fascicoli della clientela redatti ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007 contengono informazioni rilevanti anche per l’accertamento fiscale (titolarità effettiva, flussi finanziari, struttura societaria), e le autorità tributarie possono acquisirle attraverso i canali previsti dalla legge, inclusa la cooperazione con la Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria e di polizia valutaria.
Modalità specifiche di conservazione per il notariato
Il comma 2 riconosce che il fascicolo del cliente, redatto in conformità agli articoli 31 e 32, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni per tutti i soggetti obbligati. Per i notai, in particolare, la norma equipara la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili alle modalità di conservazione previste dal decreto. I repertori notarili sono tenuti ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del relativo regolamento di cui al R.D. 10 settembre 1914, n. 1326. Questa previsione riconosce la specificità della professione notarile, che per sua natura genera documentazione ampiamente sovrapponibile con quella richiesta ai fini antiriciclaggio, evitando duplicazioni inutili e onerose per i professionisti.
Viene altresì richiamata la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell’articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), che costituisce un ulteriore adempimento assorbito dalla tenuta del fascicolo antiriciclaggio. In questa prospettiva, il D.Lgs. n. 231/2007 e le norme fiscali convergono verso un sistema di conservazione integrato che riduce gli oneri documentali per i soggetti obbligati.
Disposizioni specifiche delle autorità di vigilanza per archivi informatizzati
Il comma 3 prevede che le autorità di vigilanza di settore possano adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti in archivi informatizzati, inclusi quelli già istituiti presso i soggetti vigilati alla data di entrata in vigore dell’articolo. L’adozione di tali disposizioni deve avvenire nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza e a supporto delle rispettive funzioni di vigilanza. La norma mira a evitare che la transizione al sistema del D.Lgs. n. 90/2017 imponga ai soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni) di dismettere archivi informatizzati già conformi e funzionali, permettendo invece l’adeguamento progressivo alle nuove regole attraverso disposizioni settoriali. Banca d'Italia, CONSOB e IVASS hanno esercitato questo potere nell’ambito dei rispettivi regolamenti attuativi.
Profili di tutela della privacy
La conservazione dei dati ai fini antiriciclaggio interagisce con la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003). La conservazione deve rispettare i principi di minimizzazione, finalità e limitazione della conservazione: i dati non possono essere trattenuti oltre i termini previsti dalla legge (in linea generale dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione occasionale, ai sensi dell’art. 31, comma 2) né utilizzati per finalità incompatibili con quelle antiriciclaggio, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge (come l’utilizzo a fini fiscali di cui al comma 1). Il fascicolo del cliente deve quindi essere gestito con procedure di accesso controllato e conservazione sicura, documentando le modalità di trattamento e i soggetti autorizzati ad accedervi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare MEF Dipartimento del Tesoro del 6 luglio 2017 (D.Lgs. 90/2017)
Agenzia delle Entrate
Inquadramento operativo delle disposizioni specifiche riservate ai professionisti (commercialisti, notai, avvocati per attivita determinate) dopo la riforma del 2017: la circolare illustra le modalita di adempimento differenziate ex art. 34, l'individuazione del momento rilevante per la prestazione professionale e i casi di esonero parziale dagli obblighi di registrazione e conservazione.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itProvvedimento MEF Dipartimento del Tesoro - FAQ Prevenzione dei reati finanziari
Agenzia delle Entrate
Raccolta di risposte ufficiali del Tesoro a quesiti ricorrenti dei soggetti obbligati, fra cui i professionisti destinatari delle disposizioni specifiche ex art. 34. Le FAQ chiariscono i criteri applicativi degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione in relazione alle peculiarita dell'attivita professionale.
Leggi il documento su www.dt.mef.gov.itDomande frequenti
I dati raccolti ai fini antiriciclaggio possono essere usati dall’Agenzia delle Entrate per controlli fiscali?
Sì, ma nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze. L’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 consente l’utilizzo a fini fiscali dei dati conservati ai sensi degli obblighi antiriciclaggio, attraverso i canali di acquisizione previsti dalla normativa tributaria.
Il fascicolo notarile è sufficiente a soddisfare gli obblighi di conservazione antiriciclaggio?
Sì. L’art. 34, comma 2, equipara esplicitamente la custodia dei documenti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili alle modalità di conservazione previste dagli artt. 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007, riconoscendo la specificità della professione notarile.
Le banche possono continuare a usare i loro archivi informatizzati preesistenti per conservare i dati antiriciclaggio?
Sì. Il comma 3 dell’art. 34 consente alle autorità di vigilanza di settore di adottare disposizioni specifiche che permettano l’utilizzo degli archivi informatizzati già esistenti, nel rispetto dei principi di semplificazione ed economicità.
Quali sono i limiti temporali di conservazione dei dati antiriciclaggio?
La disciplina generale prevede la conservazione per dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell’operazione, ai sensi dell’art. 31, comma 2. L’art. 34 si limita a introdurre disposizioni specifiche senza derogare a questo termine generale.