← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le autorità di vigilanza di settore italiane cooperano con le autorità antiriciclaggio e prudenziali degli altri Stati membri UE e con la BCE.
  • Lo scambio di informazioni è ammesso solo con l’assenso esplicito dell’autorità che le ha fornite.
  • Possono essere conclusi accordi di collaborazione con autorità di Paesi terzi nei limiti previsti dal diritto UE.
  • La norma è stata introdotta dal D.Lgs. 125/2019 in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 ter D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonchè con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite. 2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO IV – Analisi e valutazione del rischio

Stesso numero, altri codici
La cooperazione transfrontaliera come pilastro del sistema antiriciclaggio europeo

L’articolo 13-ter, introdotto nel D.Lgs. 231/2007 dall’art. 1, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 125/2019, disciplina la cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore italiane e le loro omologhe degli altri Stati membri dell’Unione europea. La norma recepisce le indicazioni della direttiva antiriciclaggio europea (IV AMLD e successive modifiche) sulla necessità di un coordinamento stretto tra i soggetti istituzionali preposti alla prevenzione del riciclaggio e al controllo prudenziale degli intermediari finanziari.

Il fondamento logico della disposizione risiede nella constatazione che i flussi finanziari illeciti non rispettano le frontiere nazionali. Un intermediario che opera in più Stati membri può essere vigilato da diverse autorità competenti, ciascuna titolare di informazioni parziali sull’attività svolta. La cooperazione informativa tra queste autorità è quindi condizione necessaria per una vigilanza efficace, consentendo di ricostruire il quadro complessivo delle operazioni e dei rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

I soggetti della cooperazione

L’art. 13-ter individua tre tipologie di autorità con cui le autorità di vigilanza italiane sono tenute a collaborare:

In primo luogo, le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli altri Stati membri, ossia i soggetti che nel rispettivo ordinamento nazionale svolgono funzioni analoghe a quelle della UIF italiana o delle autorità di vigilanza di settore.

In secondo luogo, le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione, che in molti Paesi sono soggetti distinti dalle autorità antiriciclaggio: si pensi ai supervisori bancari nazionali, al Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) nel quadro dell’Unione Bancaria, o alle autorità di risoluzione istituite ai sensi della BRRD.

In terzo luogo, la Banca Centrale Europea, che nell’ambito del MVU esercita la vigilanza prudenziale diretta sugli enti creditizi significativi. La BCE non è direttamente competente in materia antiriciclaggio, ma è destinataria di informazioni rilevanti per la valutazione dell’integrità e della governance degli intermediari vigilati.

Il principio del consenso esplicito

Un elemento centrale della disciplina è il vincolo del consenso esplicito per il successivo utilizzo delle informazioni ricevute. Le informazioni che le autorità italiane hanno ottenuto da autorità estere possono essere comunicate ad altri soggetti solo con l’assenso esplicito dell’autorità che le ha trasmesse. Questo principio tutela la riservatezza delle indagini e dei procedimenti in corso negli altri Paesi, evitando che informazioni sensibili vengano diffuse oltre il perimetro strettamente necessario alle finalità investigative o di vigilanza.

Il requisito del consenso esplicito ha risvolti pratici significativi: un’autorità italiana che riceva informazioni da un’analoga autorità tedesca, ad esempio, non potrà trasmetterle alla UIF o a un’altra autorità senza prima ottenere l’assenso dell’autorità tedesca. Questo meccanismo può rallentare in alcuni casi la circolazione delle informazioni, ma è giustificato dalla necessità di rispettare la sovranità informativa degli Stati membri e di proteggere le indagini in corso.

Accordi con Paesi terzi

Il secondo comma dell’art. 13-ter prevede la possibilità per le autorità di vigilanza di settore di concludere accordi di collaborazione con autorità di Paesi terzi (non appartenenti all’UE), nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea. Questa norma è importante per garantire la cooperazione anche con autorità di Paesi che hanno sviluppato sistemi antiriciclaggio equivalenti o comunque compatibili con il modello europeo, come il Regno Unito post-Brexit, gli Stati Uniti o la Svizzera.

Gli accordi con Paesi terzi sono soggetti a condizioni più stringenti rispetto alla cooperazione intra-UE, in quanto non vi è un quadro normativo comune che garantisca l’equivalenza degli standard di tutela delle informazioni e di indipendenza delle autorità coinvolte. Per questo motivo, la norma rinvia alle disposizioni dell’Unione europea, che possono prevedere requisiti specifici (ad esempio, decisioni di adeguatezza della Commissione europea o standard minimi di riservatezza).

Rilevanza pratica per gli intermediari

Dal punto di vista degli intermediari soggetti alla normativa antiriciclaggio, l’art. 13-ter ha rilievo indiretto ma significativo: il fatto che le autorità di vigilanza dei diversi Paesi si scambino informazioni riduce le asimmetrie informative che i soggetti vigilati potrebbero cercare di sfruttare per nascondere operatività sospette attraverso strutture transfrontaliere. Un gruppo bancario che operi in più Stati membri deve quindi aspettarsi che le anomalie rilevate in un Paese vengano segnalate alle autorità degli altri Paesi in cui il gruppo è presente.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Guardia di Finanza - Comando Generale, circolare prot. 210557 del 7 luglio 2017

Operativita degli scambi informativi rafforzati introdotti dal D.Lgs. 90/2017 in attuazione della IV e V Direttiva: la circolare disciplina il flusso di dati fra MEF, autorita di vigilanza di settore, UIF, Nucleo Speciale Polizia Valutaria e DIA, nonche la cooperazione diretta del Corpo con omologhi organismi esteri e internazionali in deroga al segreto d'ufficio.

Leggi il documento su www.gdf.gov.it

Domande frequenti

Cosa prevede l’art. 13-ter del D.Lgs. 231/2007?

Disciplina la cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore italiane e le autorità antiriciclaggio, prudenziali e di risoluzione degli altri Stati UE, nonché con la BCE, mediante scambio di informazioni e possibili accordi di collaborazione.

Le informazioni ricevute da un’autorità estera possono essere ritrasmesse liberamente?

No. Le informazioni ricevute da autorità estere possono essere comunicate ad altri soggetti solo con l’assenso esplicito dell’autorità che le ha originariamente fornite. Questo principio tutela la riservatezza delle indagini in corso negli altri Paesi.

È possibile cooperare anche con autorità di Paesi non UE?

Sì, ma solo nei casi e nei modi previsti dal diritto dell’Unione europea. Le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con autorità di Paesi terzi che garantiscano standard equivalenti di riservatezza e indipendenza.

Quando è stato introdotto l’art. 13-ter?

L’articolo è stato inserito dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva antiriciclaggio europea.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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