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Art. 362 CCII – Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell’urgenza della definizione.
2. L’assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e ratio
L’art. 362 CCII si colloca tra le disposizioni di attuazione del Codice nel Capo III del Titolo X della Parte I, dedicato alla disciplina dei procedimenti, e introduce una previsione organizzativa di natura ordinamentale concernente la Corte di cassazione. La ratio è duplice: garantire la specializzazione dei magistrati di legittimità chiamati a pronunciarsi sulle controversie concorsuali e assicurare tempi di definizione coerenti con l’urgenza tipica della materia, in cui ogni ritardo produce effetti pregiudizievoli sulla massa dei creditori, sulla continuità aziendale e sull’affidamento dei terzi. La disposizione si inserisce in un più ampio disegno di razionalizzazione e specializzazione della giustizia commerciale, in continuità con la creazione delle sezioni specializzate in materia di impresa nei tribunali (d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168) e con la concentrazione delle competenze su procedure di maggiori dimensioni operata dall’art. 27 CCII.
La sezione dedicata e i criteri di assegnazione dei magistrati
Il primo comma stabilisce che presso la sezione incaricata della trattazione delle controversie concorsuali sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio. Si tratta della sezione che storicamente, la Prima Sezione civile della Suprema Corte, ha tradizionalmente conosciuto della materia fallimentare e concorsuale, ora denominata in via aggiornata in coerenza con la riforma. I criteri direttivi indicati per il dimensionamento dell’organico interno sono tre: i procedimenti pendenti, i procedimenti pervenuti e l’urgenza della definizione. La norma non incide sulle competenze del Primo Presidente e del CSM in materia di tabelle organizzative, ma fornisce un parametro sostanziale che il governo dell’ufficio è chiamato a recepire nei programmi di gestione.
Il limite della dotazione organica
Il secondo comma chiarisce che l’assegnazione di personale di magistratura alla sezione concorsuale avviene «nei limiti della dotazione organica vigente». La precisazione ha valore di clausola di invarianza finanziaria e organizzativa: la riallocazione interna di risorse non comporta incremento dell’organico complessivo della Suprema Corte, né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di una scelta di politica legislativa coerente con il disegno generale del CCII, che ha cercato di realizzare la riforma a costo zero sul piano organizzativo, valorizzando la riorganizzazione interna degli uffici. L’orientamento prevalente in dottrina osserva tuttavia che la sostenibilità del modello dipende dalla effettiva coerenza tra carichi di lavoro e dotazioni: laddove il flusso dei ricorsi concorsuali superi la capacità di smaltimento, la disposizione rischia di tradursi in una mera dichiarazione programmatica.
Specializzazione e nomofilachia in materia concorsuale
Il modello prefigurato dall’art. 362 risponde all’esigenza di concentrare presso un nucleo specializzato di magistrati la formazione del precedente di legittimità in materia di crisi e insolvenza. La specializzazione assume rilievo crescente in un sistema, qual è quello del CCII, che presenta un’elevata densità tecnica e numerose interferenze con il diritto societario, tributario, del lavoro e bancario. Si pensi al contenzioso sull’omologa del concordato preventivo, sui ricorsi avverso decreti di rigetto della domanda di accesso alla composizione negoziata, sull’opposizione allo stato passivo o sulle azioni revocatorie: la qualità della motivazione e la stabilità dell’orientamento prevalente costituiscono fattori essenziali di certezza per gli operatori. Tizio, professionista che assista un’impresa in crisi, e Caio, finanziatore istituzionale, hanno entrambi interesse a una giurisprudenza di legittimità coerente e tempestiva.
Coordinamento con la disciplina ordinamentale e profili applicativi
La disposizione va letta in coordinamento con la disciplina ordinamentale generale (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160; circolari del CSM in materia di tabelle), nonché con le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di legittimità (artt. 360 e ss. c.p.c.). Sul piano operativo, la norma si traduce in un dovere del Primo Presidente e del Consiglio direttivo della Cassazione di tenere conto, nella formazione delle tabelle, dei flussi di contenzioso concorsuale rilevati periodicamente. Sempronio, ricorrente per cassazione avverso decreto di omologa, beneficia indirettamente della disposizione nella misura in cui un dimensionamento adeguato della sezione consente tempi di definizione contenuti. Restano ferme le ordinarie regole sulla rimessione alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. nei casi di questioni di particolare importanza o di contrasto giurisprudenziale.
Domande frequenti
A quale sezione della Corte di cassazione sono assegnate le controversie concorsuali?
La trattazione è affidata alla sezione specificamente incaricata, storicamente la Prima Sezione civile, alla quale sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio secondo i criteri dell’art. 362 CCII.
Quali criteri determinano il numero dei magistrati assegnati alla sezione concorsuale?
I criteri legali sono tre: il numero dei procedimenti pendenti, quello dei procedimenti pervenuti e l’urgenza della definizione, da valutare congiuntamente in sede di formazione delle tabelle organizzative dell’ufficio.
L’art. 362 CCII consente di ampliare l’organico complessivo della Corte di cassazione?
No, l’assegnazione dei magistrati avviene rigorosamente nei limiti della dotazione organica vigente: la norma comporta riorganizzazione interna senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di organico.
Quale finalità persegue la specializzazione della sezione concorsuale di cassazione?
Garantire qualità e tempestività della nomofilachia in una materia tecnicamente complessa, con ricadute dirette sulla certezza degli operatori, sulla tutela dei creditori e sulla stabilità dell’orientamento prevalente in tema di crisi e insolvenza.