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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 360 CCII – Disposizioni in materia di obbligatorieta’ del deposito con modalita’ telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Dopo l’articolo 16-bis, comma 4, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma: «4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonchè i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 360 CCII inserisce il comma 4-bis nell’art. 16-bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, sul processo civile telematico.
  • Negli atti dei procedimenti diretti all’apertura delle procedure concorsuali il deposito è esclusivamente telematico, in ogni grado di giudizio.
  • L’obbligo riguarda atti dei difensori, atti degli ausiliari del giudice e i relativi documenti.
  • Il deposito segue le regole tecniche su firma digitale, trasmissione e ricezione del PCT.
  • Per il ricorso per cassazione l’efficacia è differita al 60° giorno dalla pubblicazione del decreto DGSIA attestante la piena funzionalità dei servizi.
  • La norma si coordina con il d.m. 44/2011 e con le specifiche tecniche del responsabile SIA del Ministero della giustizia.
Inquadramento sistematico e ratio

L’art. 360 CCII si colloca nel Capo III del Titolo X della Parte I del Codice, dedicato alla disciplina dei procedimenti, e detta una norma di coordinamento processuale di rilievo strutturale: estende in via generalizzata l’obbligo del deposito telematico ai procedimenti concorsuali, intervenendo direttamente sul corpus del processo civile telematico (PCT) mediante l’inserimento di un nuovo comma 4-bis nell’art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La ratio risiede nell’esigenza di accelerare e digitalizzare integralmente la gestione documentale delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in coerenza con i principi di efficienza, trasparenza e tracciabilità che ispirano l’intera architettura del CCII e in continuità con il piano di transizione digitale della giustizia civile.

Ambito oggettivo: i procedimenti concorsuali interessati

La disposizione fa riferimento ai «procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio». Secondo l’orientamento prevalente, la formula abbraccia tutti i giudizi disciplinati dal CCII che culminano in un provvedimento di apertura: la liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss.), il concordato preventivo (artt. 84 e ss.), gli accordi di ristrutturazione omologati (artt. 57 e ss.), la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss.), nonché le procedure di amministrazione straordinaria nelle parti regolate dal codice. L’obbligo telematico copre l’intero arco processuale: primo grado, reclamo dinanzi alla corte d'appello e, con la cautela del differimento, il giudizio di legittimità. Sono inclusi tanto gli atti introduttivi (ricorso del debitore, dei creditori, del pubblico ministero) quanto le memorie, le istanze endoprocedimentali e i documenti probatori.

Ambito soggettivo: difensori e ausiliari del giudice

Il perimetro soggettivo è doppio: l’obbligo grava sui difensori delle parti (avvocati cassazionisti per il giudizio di legittimità) e sugli ausiliari del giudice. In quest'ultima categoria rientrano, in particolare, il curatore della liquidazione giudiziale, il commissario giudiziale del concordato preventivo, il liquidatore giudiziale, gli OCC nelle procedure di sovraindebitato e i professionisti delegati. Si pensi a Tizio, curatore nominato ex art. 125 CCII, che debba depositare la relazione iniziale o lo stato passivo: l’atto va trasmesso esclusivamente via PCT, con firma digitale e busta crittografata, a pena delle conseguenze di rito. Caio, avvocato del creditore istante, depositerà ricorso e documenti seguendo le specifiche tecniche del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 e del provvedimento DGSIA in vigore.

Modalità tecniche e regime di efficacia

Il deposito deve avvenire «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»: il rinvio è alle regole tecniche del PCT (CAD d.lgs. 82/2005, d.m. 44/2011, provvedimenti DGSIA, regole sulle firme PAdES e CAdES). Si applica inoltre il secondo periodo del comma 4 dell’art. 16-bis, che consente al capo dell’ufficio di autorizzare il deposito cartaceo in caso di non funzionamento dei sistemi informatici, con attestazione formale. L’orientamento prevalente, in tema di tempestività, ritiene applicabili le regole generali del PCT: l’atto si considera depositato al momento della generazione della ricevuta di accettazione (RdAc) o, secondo altra impostazione, della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), purché entro le ore 24:00 del giorno di scadenza, con il temperamento previsto dall’art. 16-bis, comma 7, del d.l. 179/2012 per i depositi effettuati dopo le ore 21.

Il differimento per il ricorso per cassazione

Una previsione peculiare riguarda il giudizio di legittimità: l’efficacia dell’obbligo telematico per il ricorso per cassazione è differita al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del CCII, attestante la piena funzionalità dei servizi. La cautela è coerente con il progressivo roll-out del PCT presso la Suprema Corte, che ha conosciuto una transizione successiva rispetto ai gradi di merito. Sempronio, difensore cassazionista che intenda impugnare il decreto di omologa del concordato, dovrà verificare la pubblicazione del decreto DGSIA per individuare la modalità, cartacea o telematica, del deposito ex art. 365 c.p.c.

Profili sanzionatori e patologie del deposito

Quanto alle conseguenze del deposito non telematico, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento restrittivo: il deposito cartaceo non autorizzato non determina nullità o inammissibilità automatiche, ma irregolarità sanabile mediante il deposito telematico tempestivo o, alternativamente, mediante l’autorizzazione postuma del giudice ex art. 16-bis, comma 4, ult. periodo. Resta ferma l’applicabilità degli artt. 156 e ss. c.p.c. sul regime delle nullità degli atti processuali e dei principi di strumentalità delle forme e di raggiungimento dello scopo. Le anomalie tecniche delle buste (errori «FATAL», «ERROR», «WARN») seguono la classificazione del d.m. 44/2011 e della prassi DGSIA, con effetti differenziati sulla validità del deposito secondo l’orientamento prevalente.

Domande frequenti

Quali atti devono essere depositati telematicamente nei procedimenti concorsuali ex art. 360 CCII?

Tutti gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti, in ogni grado di giudizio dei procedimenti diretti all’apertura di procedure concorsuali, secondo le regole tecniche del processo civile telematico.

L’obbligo di deposito telematico vale anche per il ricorso in cassazione?

Sì, ma con efficacia differita al sessantesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del responsabile SIA del Ministero della giustizia che attesti la piena funzionalità dei servizi telematici presso la Suprema Corte.

Cosa accade se l’atto viene depositato in formato cartaceo anziché telematico?

Secondo l’orientamento prevalente non si verifica nullità automatica: il deposito è irregolare ma sanabile mediante deposito telematico tempestivo o autorizzazione postuma del giudice, in applicazione dei principi di strumentalità delle forme ex artt. 156 e ss. c.p.c.

Quando si considera tempestivo il deposito telematico di un atto concorsuale?

Si applicano le regole generali del PCT: l’atto è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro le ore 24:00 del giorno di scadenza, con il temperamento dell’art. 16-bis, c. 7, d.l. 179/2012 per i depositi dopo le ore 21.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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