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Art. 348 CCII – Adeguamento delle soglie dell’impresa minore
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento e funzione della norma
L’art. 348 CCII attribuisce al Ministro della giustizia il potere di aggiornare periodicamente le soglie dimensionali che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice, individuano la nozione di «impresa minore». La disposizione persegue una funzione di adeguamento delle soglie all’evoluzione del potere d'acquisto della moneta, evitando che il progressivo deprezzamento determini una restrizione di fatto del perimetro dell’impresa minore e, conseguentemente, un’estensione non voluta dell’ambito di applicazione della liquidazione giudiziale a soggetti di limitate dimensioni economiche. La norma riproduce, con minimi adattamenti, l’art. 1, comma 3, della legge fallimentare previgente.
Le soglie dell’impresa minore e la loro rilevanza sistematica
La nozione di impresa minore assume rilievo centrale nel sistema concorsuale, in quanto fissa la soglia di accesso alla liquidazione giudiziale: ai sensi dell’art. 121 CCII, infatti, sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, lett. d). I tre parametri - attivo patrimoniale, ricavi lordi e debiti complessivi - devono ricorrere cumulativamente nei tre esercizi precedenti la domanda o, se inferiore, dall’inizio dell’attività. Il superamento anche di uno solo dei tre limiti comporta l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e la conseguente esclusione dagli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore e liquidazione controllata, di cui agli artt. 74 ss. e 268 ss. CCII). L’esatta quantificazione delle soglie è quindi decisiva per individuare il regime concorsuale applicabile.
Procedimento di aggiornamento e parametro di riferimento
L’aggiornamento è disposto «ogni tre anni» con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cosiddetto indice FOI) intervenute nel periodo di riferimento. Il legislatore ha scelto un parametro consolidato e di agevole rilevazione, già utilizzato per altri aggiornamenti normativi, tra cui i canoni di locazione e le pensioni. La formulazione «può procedere» rende l’aggiornamento facoltativo e non automatico: il Ministro conserva un margine di discrezionalità nel valutare l’opportunità dell’intervento. Tale scelta, se da un lato consente flessibilità in funzione del contesto economico, dall’altro rischia di determinare ritardi nell’adeguamento, come del resto è accaduto in vigenza della legge fallimentare, ove le soglie sono rimaste invariate per un lungo periodo.
Esempio operativo
Si consideri il caso di Tizio, titolare di una ditta individuale che nei tre esercizi precedenti ha registrato un attivo patrimoniale medio di 280.000 euro, ricavi lordi annui di 195.000 euro e debiti complessivi di 480.000 euro. Tutti e tre i parametri risultano inferiori alle soglie vigenti e Tizio è qualificabile come impresa minore: non potrà essere sottoposto a liquidazione giudiziale, ma potrà accedere alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII o al concordato minore ex art. 74 CCII. Diversamente, se Caio presenta debiti complessivi per 520.000 euro, il superamento di una sola soglia comporta l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, anche se gli altri due parametri sono al di sotto dei limiti. L’eventuale aggiornamento ministeriale ai sensi dell’art. 348 potrebbe modificare la qualificazione di Caio negli anni successivi.
Coordinamento normativo e profili applicativi
La norma si coordina sistematicamente con l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (nozione di impresa minore), con l’art. 121 CCII (presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale) e con gli artt. 65 ss. CCII (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento). L’onere della prova del possesso dei requisiti dell’impresa minore grava sul debitore che invoca l’esclusione dalla liquidazione giudiziale, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sull’art. 1 l.fall. e ribadito anche con riferimento al CCII. Sul piano operativo, il professionista che assiste l’imprenditore in crisi deve verificare puntualmente i tre parametri quantitativi attraverso l’esame dei bilanci e della documentazione contabile relativa all’ultimo triennio, per indirizzare correttamente il debitore verso lo strumento concorsuale più appropriato.
Domande frequenti
Quali sono le soglie attuali dell’impresa minore ai sensi dell’art. 2, lett. d), CCII?
Attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda.
Ogni quanto tempo possono essere aggiornate le soglie dell’impresa minore?
L’art. 348 CCII prevede che il Ministro della giustizia possa procedere all’aggiornamento ogni tre anni con decreto, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT FOI intervenute nel periodo di riferimento.
L’aggiornamento triennale delle soglie è obbligatorio o facoltativo?
È facoltativo: la norma utilizza la formula «può procedere», lasciando al Ministro un margine di discrezionalità nella valutazione dell’opportunità dell’intervento, senza fissare un automatismo.
Cosa succede se l’imprenditore supera una sola delle tre soglie dell’impresa minore?
Il superamento anche di uno solo dei tre parametri comporta la perdita dello status di impresa minore e l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, secondo l’orientamento prevalente formatosi sull’art. 1 l.fall.