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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 342 CCII – Falso in attestazioni e relazioni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

In sintesi

In sintesi

  • Punisce il professionista attestatore che falsifica o omette informazioni rilevanti nelle relazioni e attestazioni del CCII.
  • Riguarda le attestazioni ex artt. 56, 57, 58, 62, 87, 88, 90 e 100 CCII (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo).
  • Pena base: reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 100.000 euro.
  • Aggravante se commesso per ingiusto profitto proprio o altrui (comma 2).
  • Aggravante fino alla metà della pena se ne deriva un danno per i creditori (comma 3).
  • Tutela l’affidamento del tribunale, dei creditori e del mercato sulla veridicità dei dati attestati.
Ruolo dell’attestatore e ratio della norma

L’art. 342 CCII costituisce il presidio penale del ruolo del professionista attestatore, figura cardine degli strumenti di regolazione della crisi introdotta già dalla riforma fallimentare del 2005 e oggi disciplinata dagli artt. 56, 57, 58, 62, 87, 88, 90 e 100 CCII. La norma, collocata nel TITOLO IX, CAPO III, riproduce il previgente art. 236-bis l.fall. (introdotto dal d.l. 83/2012) e ne estende l’ambito applicativo a tutti gli strumenti previsti dal Codice. Il bene giuridico tutelato è duplice: l’affidamento del tribunale e dei creditori sulla veridicità dei dati posti a base del piano e la stessa funzione di garanzia dell’attestatore quale «professionista indipendente» in possesso dei requisiti dell’art. 2 lett. o) CCII.

Soggetto attivo e perimetro delle attestazioni rilevanti

Il reato è proprio del professionista attestatore, soggetto qualificato che deve essere iscritto nell’albo dei revisori e nel registro di cui all’art. 356 CCII. L’elenco delle attestazioni rilevanti è tassativo e copre l’intero spettro degli strumenti di regolazione della crisi: art. 56, comma 4 (piani attestati di risanamento); art. 57, comma 4 (accordi di ristrutturazione ordinari); art. 58, commi 1 e 2 (modifica sostanziale del piano e degli accordi); art. 62, comma 2, lett. d) (convenzione di moratoria); art. 87, comma 3 (piano di concordato preventivo); art. 88, commi 1 e 2 (transazione fiscale e contributiva); art. 90, comma 5 (proposte concorrenti); art. 100, commi 1 e 2 (pagamenti di crediti anteriori e finanziamenti prededucibili). L’eventuale falso in attestazioni rese in sede di composizione negoziata, non espressamente richiamate, non integra l’art. 342 CCII e potrà rilevare semmai ai sensi dell’art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), secondo l’orientamento prevalente.

Condotte tipiche: falso commissivo e omissivo

La fattispecie punisce due condotte alternative: l’esposizione di informazioni false (falso commissivo) e l’omissione di informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati (falso omissivo). L’oggetto materiale è la relazione o l’attestazione redatta dal professionista. Tizio, attestatore della società Alfa S.r.l., che certifichi la veridicità dei dati aziendali pur essendo a conoscenza di crediti inesigibili non svalutati o di passività non rappresentate, integra il falso commissivo se afferma circostanze non vere, e quello omissivo se taccia elementi che, ove rappresentati, avrebbero condotto a un giudizio di non fattibilità del piano. La rilevanza dell’omissione si valuta secondo un criterio di significatività rispetto al giudizio prognostico sulla fattibilità: non ogni imprecisione è penalmente rilevante, ma solo quella idonea a influire sulla valutazione del tribunale e dei creditori.

Trattamento sanzionatorio e aggravanti

La pena base è particolarmente severa: reclusione da due a cinque anni e multa da 50.000 a 100.000 euro. Il comma 2 prevede un aggravamento (entro un terzo, ex art. 64 c.p.) se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, configurando un dolo specifico ulteriore rispetto al dolo generico richiesto dal comma 1. Il comma 3 aggrava la pena fino alla metà se dal fatto consegue un danno per i creditori: si tratta di aggravante a evento, che richiede l’effettivo pregiudizio patrimoniale, da accertare in concreto e collegato eziologicamente alla falsa attestazione. L’orientamento prevalente esclude la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie base, qualificandola come reato di mera condotta a tutela anticipata.

Profili pratici e responsabilità professionale

L’attestatore deve operare con la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c. e adottare protocolli rigorosi di due diligence: campionamento documentale, riscontri bancari, verifiche presso l’erario e gli enti previdenziali, controllo incrociato delle posizioni di magazzino. Caio, professionista che si limiti ad accogliere acriticamente i dati forniti dalla società senza riscontri, non si sottrae a responsabilità penale qualora i dati risultino falsi e l’omessa verifica integri quantomeno un dolo eventuale. Sul piano civile, accanto alla responsabilità penale, l’attestatore risponde verso la massa dei creditori per i danni cagionati ex art. 2043 c.c. La tutela dell’attestatore richiede l’adozione di una lettera di incarico chiara, di un programma di lavoro documentato e di una stabile interlocuzione con il management, con archiviazione delle carte di lavoro per almeno dieci anni.

Domande frequenti

Chi può commettere il reato di falso in attestazioni ex art. 342 CCII?

Solo il professionista attestatore qualificato ai sensi dell’art. 2 lett. o) CCII e iscritto nel registro ex art. 356 CCII, chiamato a redigere le relazioni o attestazioni elencate tassativamente dal comma 1.

Quali attestazioni rilevano ai fini del reato di falso ex art. 342 CCII?

Quelle previste dagli artt. 56, 57, 58, 62, 87, 88, 90 e 100 CCII: piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, convenzioni di moratoria, transazione fiscale, pagamenti di crediti anteriori e finanziamenti prededucibili.

Quali aggravanti sono previste dall’art. 342 CCII per il falso in attestazioni?

Il comma 2 aggrava la pena se il fatto è commesso per ingiusto profitto proprio o altrui; il comma 3 la aggrava fino alla metà se dal fatto consegue un danno per i creditori, da accertare in concreto e in nesso causale con il falso.

L’attestatore risponde anche per omissione di informazioni nel piano?

Si: l’art. 342 CCII punisce sia il falso commissivo sia l’omissione di informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati. La rilevanza si valuta in base alla significatività rispetto al giudizio di fattibilità del piano.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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