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Art. 339 CCII – Mercato di voto
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il creditore che stipula con l’imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell’interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro
103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell’interesse dell’imprenditore in liquidazione giudiziale.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Inquadramento sistematico e bene giuridico
L’art. 339 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) sanziona il fenomeno noto come «mercato di voto» nelle procedure concorsuali, riproducendo con limitati adattamenti l’art. 233 della previgente legge fallimentare. La norma è collocata fra i reati commessi da soggetti diversi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale, ma estende espressamente la responsabilità anche all’imprenditore stesso e ai terzi che agiscono nel suo interesse. Il bene giuridico tutelato è la genuinità e la libertà di formazione delle maggioranze nelle deliberazioni assunte all’interno della procedura - in particolare nel concordato (artt. 109 CCII per il concordato preventivo, 240 CCII per il concordato nella liquidazione giudiziale) e nel comitato dei creditori (art. 140 CCII) - così garantendo che le scelte concorsuali rispondano all’effettivo interesse della massa e non a vantaggi privati di singoli creditori.
Soggetti, condotta tipica e oggetto del patto illecito
Il reato è plurisoggettivo proprio: presuppone necessariamente la partecipazione di almeno due soggetti, il creditore corruttore-corrotto da un lato e l’imprenditore in liquidazione (o un terzo che agisce nel suo interesse) dall’altro. La condotta tipica consiste nella stipulazione di un accordo - non occorre che il vantaggio sia effettivamente conseguito - con cui il creditore pattuisce un vantaggio a proprio favore in cambio dell’espressione del voto in un determinato senso. L’oggetto del patto è ampio: somme di denaro, cose, prestazioni, sconti, dazioni indirette, promesse di future utilità. Il vantaggio deve essere indebito, ossia ulteriore rispetto al trattamento spettante al creditore in base alla sua posizione concorsuale. Non integra il reato la mera trattativa volta a ottenere un trattamento più favorevole nel piano concordatario, purché tale trattamento sia trasparente, esplicito e formalizzato nella proposta, in conformità ai principi di parità di trattamento e correttezza informativa.
Ambito di applicazione: concordato e comitato dei creditori
La norma si applica espressamente a due distinti contesti deliberativi. Il primo è il voto sul concordato, da intendere sia come concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII), sia come concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti CCII), sia - secondo l’orientamento prevalente - come concordato semplificato e accordi di ristrutturazione omologati con clausola di efficacia estesa. Il secondo contesto è quello delle deliberazioni del comitato dei creditori, organo previsto dagli artt. 138-141 CCII con poteri consultivi e autorizzativi rilevanti nella gestione della procedura. La duplice estensione testimonia la volontà del legislatore di tutelare ogni momento decisionale concorsuale in cui la posizione di creditore possa essere strumentalizzata per ottenere vantaggi privati. Restano escluse, secondo l’orientamento prevalente, le deliberazioni informali o le mere consultazioni non aventi natura di voto formale.
Sanzioni, confisca e profili processuali
La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a 103 euro. Il comma 2 prescrive la confisca obbligatoria delle somme o cose ricevute dal creditore: si tratta di confisca sanzione e non di mera misura di sicurezza, applicabile anche in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il comma 3 estende la stessa cornice sanzionatoria all’imprenditore in liquidazione giudiziale e al terzo che abbia contrattato col creditore nell’interesse dell’imprenditore: si configura così una responsabilità a struttura unitaria fra le parti dell’accordo. La nullità civilistica del patto discende dall’art. 1418 c.c. per illiceità della causa, con possibile azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. da parte della massa. La giurisprudenza prevalente esclude che il voto espresso in violazione dell’art. 339 CCII possa di per sé determinare l’invalidità della deliberazione, salvo verifica della decisività dello stesso ai fini del raggiungimento delle maggioranze ai sensi dell’art. 109 CCII.
Casi pratici e cautele operative
Tizio, creditore chirografario di Zeta S.p.A. per 500.000 euro, pattuisce con Caio (amministratore di Zeta in liquidazione giudiziale) il pagamento extra-procedurale di 50.000 euro in cambio del voto favorevole sulla proposta di concordato: entrambi rispondono del reato ex art. 339 CCII e la somma è confiscata. Diverso il caso di Sempronio, creditore istituzionale, che negozia con il debitore una classe ad hoc con percentuale di soddisfacimento più elevata, formalizzandola nella proposta soggetta a omologazione: la condotta è lecita purché il trattamento differenziato sia giustificato e trasparente. Sul piano operativo, è prudente che gli advisor che assistono il debitore mantengano traccia documentale delle trattative con i creditori e che le proposte modificative siano sempre veicolate attraverso la formalizzazione del piano. Eventuali accordi laterali devono essere comunicati al commissario giudiziale ai sensi degli artt. 105 e 106 CCII per la valutazione di compatibilità con la genuinità del consenso.
Domande frequenti
Cosa si intende per «mercato di voto» ex art. 339 CCII?
È l’accordo con cui un creditore pattuisce un vantaggio personale indebito in cambio dell’espressione del voto in un determinato senso nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, in violazione della parità di trattamento.
La trattativa per migliorare la propria posizione nel concordato è sempre reato?
No, la trattativa è lecita se il trattamento differenziato è trasparente, formalizzato nel piano e sottoposto a omologazione. È illecita solo la pattuizione di vantaggi privati extra-procedurali in cambio del voto.
Chi risponde del reato di mercato di voto?
Rispondono il creditore che ha pattuito il vantaggio, l’imprenditore in liquidazione giudiziale e il terzo che ha contrattato con il creditore nell’interesse dell’imprenditore. Si tratta di reato plurisoggettivo proprio, con responsabilità unitaria.
Quali conseguenze ha il reato sulla validità del voto e della deliberazione?
Le somme o cose ricevute sono confiscate. La giurisprudenza prevalente esclude l’invalidità automatica della deliberazione, salvo verifica della decisività del voto viziato per il raggiungimento delle maggioranze ai sensi dell’art. 109 CCII.