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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 323 CCII – Bancarotta semplice

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente: a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale; d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

2. La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 323 CCII punisce la bancarotta semplice dell’imprenditore in liquidazione giudiziale con reclusione da 6 mesi a 2 anni.
  • Riproduce sostanzialmente l’art. 217 l.fall., adeguandolo al lessico del nuovo codice della crisi.
  • Tipiche le condotte di spese eccessive, operazioni imprudenti, ritardo nell’attivazione, mancata richiesta di liquidazione.
  • Comma 2: bancarotta documentale colposa per scritture mancanti, irregolari o incomplete nell’ultimo triennio.
  • Pene accessorie: inabilitazione e incapacità a uffici direttivi fino a 2 anni.
  • Differenza con la fraudolenta: elemento soggettivo colposo o doloso generico, mai dolo specifico di danno.
Inquadramento e ratio della fattispecie

L’art. 323 CCII tipizza condotte di gestione imprudente, negligente o colposa che hanno aggravato il dissesto o ostacolato la ricostruzione contabile, in posizione residuale rispetto alla bancarotta fraudolenta dell’art. 322. La norma riproduce, con adattamenti formali, l’art. 217 della legge fallimentare. Il bene giuridico protetto è la diligenza dell’imprenditore commerciale e l’affidamento dei creditori sulla corretta gestione e rappresentazione contabile dell’impresa. La cornice edittale (reclusione da sei mesi a due anni) riflette il minor disvalore rispetto alle condotte fraudolente.

Le condotte tipiche del comma 1

Il comma 1 elenca cinque categorie di condotte: spese personali o familiari eccessive (lett. a), operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti che consumano una notevole parte del patrimonio (lett. b), operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale (lett. c), aggravamento del dissesto per omessa richiesta di liquidazione o altra grave colpa (lett. d), inadempimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato (lett. e). Tizio, imprenditore di una piccola impresa, che nei mesi antecedenti l’apertura della liquidazione spende somme rilevanti in viaggi di lusso e investe risorse in operazioni speculative ad alto rischio, può rispondere delle lett. a) e b) dell’art. 323 CCII. La lett. d) ha particolare rilievo nel CCII: l’omessa attivazione tempestiva degli strumenti di composizione della crisi previsti dall’art. 12 ss. può integrare la «grave colpa» rilevante penalmente, anche se l’orientamento prevalente esige la prova della causalità tra omissione e aggravamento.

La bancarotta documentale semplice (comma 2)

Il comma 2 incrimina la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori, ovvero la loro tenuta in modo irregolare o incompleto nei tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’impresa, se di durata inferiore). La condotta è punibile a titolo di colpa, secondo l’orientamento prevalente, e si distingue dalla bancarotta documentale fraudolenta dell’art. 322, c. 1, lett. b), per l’assenza del dolo specifico di pregiudizio o di profitto. Caio, titolare di una S.n.c., omette per due esercizi la tenuta del libro giornale: la condotta integra la fattispecie del comma 2, salvo prova di cause di forza maggiore.

Pene accessorie e cause estintive

Il comma 3 prevede l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi fino a due anni, oltre alle pene accessorie del codice penale. Il termine di prescrizione ordinario è di sei anni, elevato a sette anni e mezzo con atti interruttivi. La fattispecie ammette, in astratto, la sospensione condizionale della pena e l’applicazione della pena su richiesta. La giurisprudenza prevalente ha riconosciuto la possibilità di estinzione per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p. solo in presenza dei rigorosi presupposti normativi.

Rapporti con la bancarotta fraudolenta e con i reati societari

La bancarotta semplice si configura come fattispecie sussidiaria rispetto alla fraudolenta: ricorre quando manca il dolo specifico di pregiudizio o di profitto. L’orientamento prevalente ammette la riqualificazione in udienza, nel rispetto del contraddittorio. Sempronio, originariamente imputato per bancarotta documentale fraudolenta per tenuta caotica delle scritture, può vedere riqualificata l’imputazione in bancarotta documentale semplice se l’istruttoria esclude il dolo di pregiudizio. Resta possibile il concorso con reati societari (art. 2621 c.c.) e tributari (d.lgs. 74/2000) quando le condotte mantengono autonomia ontologica e offendono beni giuridici distinti.

Profili applicativi e adeguati assetti

L’introduzione dell’obbligo di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086, c. 2, c.c. e art. 3 CCII) ha riflessi diretti sulla bancarotta semplice. La giurisprudenza prevalente, pur mantenendo l’autonomia della fattispecie penale, valorizza l’omessa adozione degli assetti come indice della «grave colpa» rilevante ex art. 323, c. 1, lett. d) CCII. L’imprenditore che non implementa strumenti di rilevazione tempestiva della crisi e omette di reagire ai segnali di allerta interni può vedersi contestare la condotta, soprattutto quando il dissesto si è aggravato in modo significativo nei mesi precedenti l’apertura della procedura. Resta tuttavia necessaria la prova del nesso causale tra l’omissione organizzativa e l’aggravamento del passivo concorsuale, che il pubblico ministero deve fornire oltre ogni ragionevole dubbio. Sul piano della responsabilità dei soggetti apicali, opera il regime parallelo della bancarotta impropria semplice di cui al successivo art. 330 CCII, che estende le condotte tipiche ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, secondo lo schema già collaudato dall’art. 224 l.fall.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta?

La fraudolenta richiede dolo specifico di pregiudizio per i creditori o profitto; la semplice (art. 323 CCII) sanziona condotte colpose o dolose generiche di imprudenza, spese eccessive o irregolarità contabili, con pena minore (6 mesi-2 anni).

L’omessa attivazione degli strumenti di composizione della crisi può integrare bancarotta semplice?

Sì, secondo l’orientamento prevalente la lett. d) del comma 1 può ricomprendere la mancata richiesta tempestiva di apertura della liquidazione giudiziale o di altri strumenti, se ha aggravato il dissesto e sussiste grave colpa.

Cosa si intende per bancarotta documentale semplice?

L’omessa tenuta dei libri obbligatori o la loro tenuta irregolare/incompleta nei tre anni anteriori alla liquidazione giudiziale, punita a titolo di colpa, senza necessità del dolo specifico richiesto dalla bancarotta documentale fraudolenta.

Quali sono le pene accessorie per la bancarotta semplice?

Inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni, oltre alle pene accessorie ordinarie previste dal codice penale, da determinare in concreto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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