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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 318 CCII – Sequestro preventivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all’autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonchè l’elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all’articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.

In sintesi

In sintesi

  • In pendenza di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. sui beni dell’art. 142 CCII, salvo che il loro uso costituisca reato.
  • L’eventuale sequestro preventivo già disposto è revocato su richiesta del curatore quando interviene l’apertura della liquidazione giudiziale sugli stessi beni.
  • Il curatore comunica all’autorità giudiziaria penale l’apertura, la revoca o la chiusura della procedura, con elenco dei beni non liquidati.
  • Le iscrizioni e trascrizioni del sequestro sono cancellate decorsi novanta giorni dalla comunicazione del curatore.
  • Le regole non si applicano ai beni dell’art. 146 CCII e a quelli non liquidabili per legge o per decisione degli organi della procedura.
Ratio della norma e rapporto con il sequestro impeditivo

L’art. 318 CCII disciplina il rapporto fra il sequestro preventivo cd. impeditivo, previsto dall’art. 321, comma 1, c.p.p., e la procedura di liquidazione giudiziale. La ratio sta nel fatto che, una volta aperta la procedura concorsuale, la disponibilità dei beni passa al curatore e l’esigenza cautelare di evitarne la libera circolazione è già soddisfatta dallo spossessamento concorsuale. Il sequestro preventivo impeditivo perde quindi giustificazione, salvo che riguardi beni il cui uso, detenzione o alienazione integri di per sé reato. La disposizione realizza un equilibrio fra esigenze di tutela penale e funzionalità della procedura concorsuale, evitando la duplicazione di vincoli sui medesimi beni.

Limiti all’adozione del sequestro in pendenza di procedura

Il comma 1 vieta l’adozione del sequestro preventivo impeditivo sui beni indicati all’art. 142 CCII, ossia quelli che compongono il patrimonio oggetto della liquidazione giudiziale. Il divieto cessa quando la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione del bene costituiscono reato (si pensi ad armi clandestine, sostanze stupefacenti, beni contraffatti) ovvero quando tali attività sono consentite solo previa autorizzazione amministrativa. Tizio, curatore di una società che gestiva attività di smaltimento illecito di rifiuti, conserva la gestione concorsuale degli automezzi aziendali, ma non potrà opporsi al sequestro dei rifiuti pericolosi non autorizzati, la cui detenzione integra reato ai sensi del d.lgs. 152/2006.

Revoca del sequestro già disposto

Il comma 2 prevede che, quando il sequestro preventivo è stato disposto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, il giudice penale, su richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione dei beni in suo favore. La norma realizza una sorta di «prevalenza inversa» della procedura concorsuale rispetto al sequestro impeditivo, fondata sul fatto che la finalità di sottrarre il bene alla disponibilità dell’indagato è già assicurata dallo spossessamento ex art. 142 CCII. L’orientamento prevalente ritiene che la revoca abbia carattere vincolato e non discrezionale, non potendo il giudice penale rifiutarla quando ricorrono i presupposti, salvo dover verificare l’effettiva inclusione del bene nella massa attiva.

Comunicazioni del curatore e cancellazione delle formalità

Il comma 3 impone al curatore una serie di adempimenti informativi verso l’autorità giudiziaria penale che aveva disposto o richiesto il sequestro: comunicazione della dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura, del provvedimento di revoca o chiusura della procedura, nonché dell’elenco dei beni non liquidati e già sottoposti a sequestro. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione, il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Caio, curatore di una società già sottoposta a sequestro su un complesso immobiliare, deve quindi attivare un puntuale flusso informativo verso la procura procedente, sotto la propria responsabilità funzionale ex art. 130 CCII.

Esclusioni e profili di coordinamento

Il comma 4 esclude l’applicazione delle regole di favore per la procedura concorsuale ai beni indicati dall’art. 146 CCII (beni esclusi dalla liquidazione, come quelli strettamente personali, gli alimenti necessari al debitore e alla famiglia, i beni inalienabili) e ai beni non suscettibili di liquidazione per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura. Sempronio, debitore persona fisica destinatario di sequestro preventivo su un bene non liquidabile, non potrà invocare l’art. 318 CCII per ottenere la restituzione, restando il bene assoggettato al regime cautelare penale ordinario. La norma va coordinata con l’art. 317 CCII (principio generale di prevalenza), con l’art. 319 CCII (sequestro conservativo) e con l’art. 320 CCII, che completano il quadro del raccordo fra procedura concorsuale e cautele penali.

Domande frequenti

Si può disporre un sequestro preventivo penale sui beni della liquidazione giudiziale?

In linea di principio no, ai sensi dell’art. 318, comma 1, CCII. Il divieto cede solo quando l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione del bene costituiscono di per sé reato o richiedono autorizzazione amministrativa specifica.

Cosa accade al sequestro penale preesistente quando si apre la liquidazione giudiziale?

Su richiesta del curatore, il giudice penale revoca il sequestro preventivo e restituisce i beni alla procedura. La revoca ha carattere vincolato secondo l’orientamento prevalente, salvo verifica dell’effettiva inclusione del bene nella massa.

Quando si cancellano le iscrizioni e trascrizioni del sequestro revocato?

Il curatore vi provvede decorsi novanta giorni dalla comunicazione all’autorità giudiziaria penale dell’apertura della procedura, della revoca del sequestro e dell’elenco dei beni non liquidati e già sottoposti a vincolo penale.

L’art. 318 CCII si applica a tutti i beni del debitore in liquidazione giudiziale?

No. Sono esclusi i beni dell’art. 146 CCII (beni personali, alimenti, inalienabili) e quelli non suscettibili di liquidazione per legge o per decisione degli organi della procedura. Su questi beni il regime cautelare penale resta pienamente applicabile.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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