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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 310 CCII – Formazione dello stato passivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all’articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d’insolvenza. Il commissario trasmette l’elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. 1 bis. Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell’elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell’attivo, sulle domande tardive presentata oltre termi- ne di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo è ammissibile se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.

3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

In sintesi

In sintesi

  • Entro 90 giorni dal provvedimento di liquidazione il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti.
  • L’elenco è depositato in cancelleria e da quel momento diventa esecutivo.
  • Ai creditori non integralmente ammessi la comunicazione è inviata via PEC ai sensi dell’art. 308, comma 4.
  • Sono tardive le domande presentate entro sei mesi dal deposito dell’elenco; oltre tale termine occorre provare la causa non imputabile.
  • Le impugnazioni seguono gli artt. 206 e 207 CCII, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.
  • Restano salve le discipline speciali per i crediti chirografari nelle imprese che esercitano il credito.
Funzione dell’accertamento amministrativo del passivo

L’art. 310 CCII regola la formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa (LCA), procedura concorsuale a vocazione pubblicistica disciplinata dal Titolo VII della Parte I del Codice. A differenza della liquidazione giudiziale, in cui l’accertamento del passivo è giurisdizionale (artt. 200-209 CCII), nella LCA la verifica dei crediti è affidata al commissario liquidatore, organo amministrativo nominato dall’autorità di vigilanza. Il modello è coerente con la natura dell’istituto, riservato a imprese sottoposte a vigilanza pubblica (banche, assicurazioni, intermediari finanziari, cooperative) ove la cessazione e la liquidazione rispondono anche a esigenze di tutela del mercato e dei terzi.

Termini e formazione dell’elenco

Il commissario, salvo termini maggiori previsti da leggi speciali, dispone di novanta giorni dal provvedimento di liquidazione per formare l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendica, restituzione o separazione di cui all’art. 308, comma 2, CCII. L’elenco viene depositato presso la cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza ai sensi dell’art. 296 CCII; con il deposito acquista efficacia esecutiva, sicché legittima il commissario a procedere alle ripartizioni secondo l’art. 312 CCII. La comunicazione individuale ai creditori non integralmente ammessi avviene a mezzo posta elettronica certificata, in conformità all’art. 308, comma 4, CCII, dies a quo essenziale per il decorso dei termini di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità formatasi sull’analogo art. 209 l.fall. esclude che il termine di novanta giorni sia perentorio, configurandolo come ordinatorio: l’inosservanza non determina decadenza ma può rilevare in punto di responsabilità dell’organo.

Domande tardive e causa non imputabile

Il comma 1-bis distingue due fasce di tardività. Le domande presentate entro sei mesi dal deposito dell’elenco originario sono tardive «semplici»: il commissario, entro un mese dalla scadenza, redige un nuovo elenco con le medesime forme. Oltre tale termine, fino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell’attivo, è ammessa la cosiddetta supertardiva, condizionata alla prova che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile e al deposito della domanda entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento. La formula riproduce sostanzialmente l’art. 208 CCII per la liquidazione giudiziale e l’art. 101 l.fall. previgente; secondo l’orientamento prevalente la causa non imputabile va valutata con criterio rigoroso, non bastando la mera ignoranza incolpevole della procedura quando la pubblicità sia stata regolarmente eseguita. Si pensi a Tizio, fornitore estero che dimostri di avere appreso dell’apertura della LCA solo a seguito di notifica di un atto giudiziario: il termine di sessanta giorni decorre da tale momento.

Impugnazioni e raccordo con la disciplina giudiziale

Il comma 2 rinvia agli artt. 206 e 207 CCII, dettati per la liquidazione giudiziale, sostituendo al curatore la figura del commissario liquidatore. Sono dunque proponibili l’opposizione allo stato passivo, l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione, davanti al tribunale che ha dichiarato lo stato d'insolvenza. Il modello processuale resta camerale, con istruttoria documentale e contraddittorio scritto. La traslazione delle norme richiede adattamenti: il termine per impugnare decorre dalla comunicazione PEC dell’elenco e non dal decreto di esecutività ai sensi dell’art. 204 CCII. Per i crediti chirografari delle imprese esercenti il credito (banche e intermediari) il comma 3 fa salve le discipline speciali contenute nel TUB (D.Lgs. 385/1993) e nel TUF (D.Lgs. 58/1998), che possono prevedere modalità semplificate di accertamento o liquidazioni dell’attivo accelerate.

Profili operativi per professionisti

Il professionista che assiste un creditore in LCA deve monitorare con attenzione l’apertura della procedura tramite la Gazzetta Ufficiale e i provvedimenti dell’autorità di vigilanza, oltre che l’iscrizione nel registro delle imprese. La domanda di insinuazione segue le forme dell’art. 308 CCII, con allegazione documentale completa. È prudente verificare la PEC indicata, perché eventuali errori nel recapito possono determinare la decadenza dai termini di impugnazione. Caio, creditore privilegiato per TFR, dovrà allegare il prospetto di calcolo e l’estratto del libro unico del lavoro, mentre Sempronio, titolare di garanzia reale, dovrà produrre titolo e nota di trascrizione. La tempestività e la completezza documentale sono decisive perché l’accertamento amministrativo è meno permeabile all’integrazione successiva rispetto a quello giudiziale.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il commissario deve formare l’elenco dei crediti nella LCA?

Entro novanta giorni dal provvedimento di liquidazione, salvo termini maggiori previsti da leggi speciali. L’elenco è depositato in cancelleria e con il deposito diventa esecutivo, abilitando le ripartizioni successive.

Quando una domanda di insinuazione si considera tardiva o supertardiva nella LCA?

È tardiva la domanda presentata entro sei mesi dal deposito dell’elenco. Oltre tale termine è supertardiva ed è ammissibile solo se il creditore prova causa non imputabile e deposita entro sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Come si impugna l’esclusione di un credito dallo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa?

Si applicano gli artt. 206 e 207 CCII, sostituendo al curatore il commissario liquidatore. È quindi proponibile opposizione, impugnazione di crediti ammessi o revocazione davanti al tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza.

Da quale momento decorre il termine per impugnare lo stato passivo della LCA?

Dalla comunicazione individuale via PEC che il commissario invia ai creditori non integralmente ammessi ai sensi dell’art. 308, comma 4, CCII. La regolarità del recapito è essenziale per il decorso del termine.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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