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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 308 CCII – Comunicazione ai creditori e ai terzi

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario, con l’avvertimento sulle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3. La comunicazione s’intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall’impresa.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell’articolo 10. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l’articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.

In sintesi

In sintesi

  • Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore il proprio indirizzo PEC e l’importo a credito risultante dalle scritture.
  • La comunicazione avviene con le modalità dell’art. 10 CCII per i soggetti dotati di domicilio digitale, altrimenti per raccomandata.
  • Il commissario chiede ai creditori la PEC, avvertendoli delle conseguenze della mancata indicazione (deposito in cancelleria).
  • Analoga comunicazione è inviata a chi vanta domande di rivendicazione, restituzione o separazione su beni dell’impresa.
  • I destinatari hanno 15 giorni dal ricevimento per inviare al commissario, via PEC, osservazioni o istanze.
  • La comunicazione è fatta «con riserva delle eventuali contestazioni» e non costituisce ammissione del credito.
Funzione e collocazione sistematica

L’art. 308 CCII apre la fase di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa, regolando le comunicazioni iniziali del commissario liquidatore ai creditori e ai terzi titolari di diritti su beni dell’impresa. La disposizione riproduce, con significativi aggiornamenti tecnologici, l’art. 207 della legge fall. La novità di maggior rilievo consiste nella generalizzazione delle comunicazioni telematiche secondo lo schema dell’art. 10 CCII, in coerenza con il principio di digitalizzazione delle procedure concorsuali. La fase comunicativa è propedeutica all’accertamento del passivo disciplinato dagli artt. 311 e 312 CCII e si fonda sui dati ricavabili dalle scritture contabili acquisite ai sensi dell’art. 305, comma 2, CCII, integrati dal conto della gestione reso dagli amministratori ex art. 306, comma 1, CCII.

Termine di un mese e modalità di comunicazione

Il commissario deve provvedere «entro un mese dalla nomina». Il termine ha natura ordinatoria, secondo l’orientamento prevalente, ma il suo superamento può rilevare ai fini della valutazione della diligenza professionale del commissario. La comunicazione segue un doppio binario: per i soggetti dotati di domicilio digitale (imprese, professionisti iscritti ad albi, pubbliche amministrazioni e altri soggetti indicati dall’art. 10 CCII) si utilizzano le modalità telematiche ivi previste; per gli altri creditori (consumatori, persone fisiche prive di PEC) si ricorre alla raccomandata diretta a sede, residenza o domicilio. Il contenuto minimo è duplice: l’indirizzo PEC del commissario, quale canale di interlocuzione successiva, e l’importo a credito risultante dalle scritture e dai documenti dell’impresa. Si supponga che Tizio, commissario di una cooperativa in l.c.a. con 500 soci-creditori, debba pianificare la fase comunicativa: dovrà verificare la qualifica dei singoli destinatari per individuare la modalità appropriata, distinguendo PEC da raccomandata, e predisporre un sistema di tracciamento delle ricevute.

Comunicazione ai titolari di diritti reali e personali sui beni

Il comma 2 estende l’obbligo informativo a chi può far valere domande di rivendicazione, restituzione o separazione su beni mobili o immobili posseduti dall’impresa. La distinzione corrisponde a categorie giuridiche precise: la rivendicazione (art. 948 c.c.) tutela il proprietario non possessore; la restituzione si fonda su un titolo contrattuale (deposito, comodato, locazione); la separazione concerne tipicamente beni di terzi confluiti nella massa per ragioni gestorie. La comunicazione consente al terzo di rivendicare il bene prima della sua liquidazione, evitando il pregiudizio derivante dall’apprensione e dal realizzo. Si pensi al caso di Caio, locatore di un macchinario industriale concesso in leasing all’impresa in l.c.a.: la comunicazione del commissario gli consente di formulare tempestiva istanza di restituzione, valutata secondo l’art. 313 CCII e gli artt. 1571 ss. c.c.

Termine di quindici giorni e natura della comunicazione

Il comma 3 attribuisce ai destinatari un termine di 15 giorni dal ricevimento per inviare al commissario, via PEC, osservazioni o istanze. Il termine è funzionale alla rettifica dei dati contabili e alla preparazione dell’istruttoria sul passivo: i creditori possono contestare gli importi indicati dal commissario, integrare la documentazione, segnalare cause di prelazione. Le osservazioni non vincolano il commissario, ma orientano la successiva formazione dell’elenco dei crediti. La comunicazione del commissario, infatti, è espressamente fatta «con riserva delle eventuali contestazioni» e non equivale ad ammissione del credito: il riconoscimento avverrà solo all’esito del procedimento di verifica disciplinato dagli artt. 311 e 312 CCII. La precisazione tutela il commissario da pretese fondate sulla mera comunicazione iniziale.

Domicilio digitale, deposito in cancelleria e regime delle successive comunicazioni

Il comma 4 stabilisce che tutte le successive comunicazioni avvengano ai sensi dell’art. 10 CCII. La mancata indicazione della PEC, la mancata comunicazione delle variazioni o l’impossibilità di consegna per cause imputabili al destinatario comportano l’esecuzione della comunicazione mediante deposito in cancelleria del tribunale, con applicazione dell’art. 104, commi 2, 3 e 4, CCII «in quanto compatibile». La sanzione del deposito in cancelleria, di matrice acceleratoria, fa gravare sul creditore l’onere di consultare il fascicolo informatico per acquisire conoscenza degli atti, ed è coerente con il principio generale di autoresponsabilità del soggetto interessato a partecipare alla procedura. Coordinato con l’art. 309 CCII (creditori non avvisati) e con l’art. 311 CCII (formazione dell’elenco dei crediti), l’art. 308 garantisce il bilanciamento tra esigenze di celerità della l.c.a. e tutela del contraddittorio dei creditori e dei terzi.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il commissario liquidatore deve comunicare ai creditori l’apertura della l.c.a.?

Entro un mese dalla nomina. Il commissario comunica a ciascun creditore il proprio indirizzo PEC e l’importo a credito risultante dalle scritture, via PEC per i soggetti dotati di domicilio digitale e per raccomandata negli altri casi.

La comunicazione del commissario equivale ad ammissione del credito al passivo della l.c.a.?

No. L’art. 308 CCII precisa che la comunicazione è fatta «con riserva delle eventuali contestazioni»: l’importo indicato deriva dalle scritture contabili ma il riconoscimento del credito avverrà solo all’esito del procedimento di verifica ex artt. 311 e 312 CCII.

Cosa succede se il creditore non indica la PEC al commissario liquidatore della l.c.a.?

Le successive comunicazioni si eseguono mediante deposito in cancelleria del tribunale, con applicazione dell’art. 104, commi 2-4, CCII in quanto compatibile. Il creditore è onerato di consultare il fascicolo informatico per conoscere gli atti.

Devono essere avvisati anche i terzi proprietari di beni detenuti dall’impresa in l.c.a.?

Sì. Il comma 2 dell’art. 308 CCII impone analoga comunicazione a chi può far valere domande di rivendicazione, restituzione o separazione su beni mobili o immobili posseduti dall’impresa, consentendo al terzo di rivendicare il bene prima del realizzo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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