Art. 290 CCII – Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile.
2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all’articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell’anno anteriore, nei casi di cui all’articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
In sintesi
In sintesi
Ratio e ambito applicativo
L’art. 290 CCII introduce uno strumento ricostruttivo del patrimonio specificamente calibrato sulla realtà dei gruppi di imprese, ove la circolazione interna di risorse può alterare la garanzia patrimoniale dei creditori sociali. La norma riconosce al curatore una legittimazione attiva ampliata, esperibile sia nelle procedure unitarie ex art. 287 CCII sia nelle ipotesi di apertura di una pluralità di procedure coordinate. L’estensione del periodo sospetto a cinque anni - significativamente più lungo rispetto ai termini ordinari della revocatoria ex art. 166 CCII - riflette la consapevolezza che le operazioni distrattive infragruppo possono essere occultate da meccanismi contrattuali sofisticati e che la trasparenza dei rapporti tra entità collegate richiede una finestra temporale estesa di scrutinio.
Presupposti oggettivi: lo spostamento di risorse pregiudizievole
L’azione presuppone che l’atto o il contratto abbia avuto «l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori». Si tratta di una formula ampia, che ricomprende non solo gli atti dispositivi a titolo gratuito od oneroso squilibrato, ma anche operazioni apparentemente neutre quali cash pooling, prestazioni di servizi infragruppo a corrispettivi non di mercato, garanzie unilaterali, accolli o cessioni di crediti. Secondo l’orientamento prevalente, il pregiudizio va valutato in concreto, considerando l’effettiva diminuzione della consistenza patrimoniale della società poi insolvente, e non in chiave meramente formale. Si pensi al caso in cui Alfa S.p.A., capogruppo, faccia trasferire da Beta S.r.l. (controllata) un ramo d'azienda a Gamma S.r.l. (sorella) a un prezzo notevolmente inferiore al valore corrente: l’operazione, pur formalmente onerosa, integra il presupposto dello spostamento pregiudizievole.
L’esimente dei vantaggi compensativi
La salvezza espressa del «disposto dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile» recepisce il principio dei vantaggi compensativi: l’atto che, isolatamente considerato, appare pregiudizievole può nondimeno risultare neutro o vantaggioso se inserito nel quadro complessivo dei rapporti infragruppo. Spetta a chi invoca l’esimente - tipicamente la società beneficiaria o la capogruppo chiamata in causa - allegare e provare il vantaggio compensativo, secondo l’orientamento prevalente che richiede l’indicazione di benefici concreti, attuali o ragionevolmente prevedibili, non meramente potenziali o ipotetici. Tale impostazione mira a evitare che la teoria dei vantaggi compensativi si trasformi in una clausola di stile capace di neutralizzare ogni controllo giudiziale sulle operazioni infragruppo.
Onere della prova e posizione della beneficiaria
Il comma 2 dell’art. 290 CCII opera una rilevante inversione dell’onere probatorio: spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto. La presunzione di scientia damni si fonda sulla naturale circolazione di informazioni all’interno del gruppo e sulla comunanza di organi gestori. La beneficiaria, per andare esente, dovrà dimostrare l’esistenza di una effettiva separazione informativa e gestionale, fornendo elementi documentali concreti quali verbali, due diligence, valutazioni indipendenti. La giurisprudenza di merito, in fattispecie analoghe, ha ritenuto insufficiente la mera allegazione di estraneità degli amministratori o l’invocazione di pareri legali generici.
Coordinamento con la revocatoria ex art. 166 CCII
Il comma 3 abilita il curatore a esercitare anche l’azione revocatoria ordinaria infragruppo, con termini differenziati: due anni anteriori al deposito della domanda per gli atti di cui all’art. 166, comma 1, lett. a) e b) CCII; un anno per le ipotesi di cui alle lett. c) e d). Si tratta di un raddoppio rispetto ai termini ordinari, coerente con la specialità del contesto. L’azione di inefficacia ex art. 290 e la revocatoria ex art. 166 sono cumulabili e rispondono a presupposti distinti: la prima richiede lo spostamento di risorse infragruppo, la seconda i requisiti tipici della revocatoria fallimentare. Il curatore valutera' caso per caso la strategia processuale più efficace, tenendo conto del regime probatorio, dei termini di decadenza e delle peculiarità della fattispecie concreta. Nella prassi applicativa si registra una crescente attenzione alla ricostruzione documentale dei flussi finanziari infragruppo, anche attraverso il ricorso a consulenze tecniche d'ufficio specializzate in analisi forense, che consentono di mappare in modo analitico le movimentazioni patrimoniali e di evidenziare squilibri sistematici a danno della società poi insolvente.
Domande frequenti
Qual è il periodo sospetto per l’azione di inefficacia infragruppo ex art. 290 CCII?
Il periodo sospetto è di cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale. Si tratta di un termine ampliato rispetto alla revocatoria ordinaria ex art. 166 CCII, in ragione della specialità delle operazioni infragruppo.
Su chi grava l’onere di provare la buona fede nell’azione ex art. 290 CCII?
L’onere grava sulla società beneficiaria, che deve dimostrare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto. Si tratta di una inversione probatoria fondata sulla naturale circolazione di informazioni all’interno del gruppo.
I vantaggi compensativi ex art. 2497 c.c. sono opponibili all’azione del curatore?
Si', la norma fa espressa salvezza dell’art. 2497, comma 1, c.c. La beneficiaria o la capogruppo possono dimostrare che l’atto, inserito nel quadro complessivo dei rapporti infragruppo, ha prodotto vantaggi compensativi concreti e non meramente ipotetici.
L’azione ex art. 290 e la revocatoria ex art. 166 CCII sono cumulabili?
Si', le due azioni hanno presupposti distinti e sono cumulabili. Il comma 3 dell’art. 290 estende inoltre i termini della revocatoria infragruppo a due anni o un anno, secondo il tipo di atto contestato.