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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 289 CCII – Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

In sintesi

In sintesi

  • La domanda di accesso presentata da un’impresa di gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali.
  • Va indicato il registro delle imprese con la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. su direzione e coordinamento.
  • L’impresa deposita il bilancio consolidato, ove redatto.
  • Tribunale, curatore o commissario giudiziale possono richiedere a CONSOB e altre autorità informazioni sui collegamenti, e alle società fiduciarie i nominativi dei titolari effettivi.
  • Pubbliche autorità e fiduciarie devono rispondere entro quindici giorni.
  • Norma di trasparenza informativa a presidio dell’intera disciplina di gruppo (artt. 285-292 CCII).
Funzione sistematica della norma

L’art. 289 CCII pone le fondamenta informative di tutta la disciplina concorsuale di gruppo, prevedendo obblighi di trasparenza qualificati a carico dell’impresa istante e attribuendo poteri investigativi al tribunale, al curatore e al commissario giudiziale. La norma è di portata trasversale: si applica a qualsiasi domanda di accesso a uno «strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza» (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo) o a una «procedura di insolvenza» (liquidazione giudiziale, liquidazione controllata) presentata da un’impresa appartenente a un gruppo. La sua collocazione nel Capo III, dopo la disciplina del concordato (artt. 285-286), della liquidazione giudiziale (artt. 287-288) e prima delle norme sul finanziamento e sulle revocatorie infragruppo (artt. 290-292), conferma il ruolo di «cerniera informativa» della disposizione: senza un quadro completo e affidabile della struttura del gruppo, gli istituti sostanziali (vantaggi compensativi, postergazione, revocatorie qualificate) non potrebbero operare con la necessaria efficacia.

Il contenuto qualificato della domanda

La norma impone all’impresa istante di corredare la domanda di «informazioni analitiche», la qualificazione lessicale è significativa, indicando un grado di dettaglio superiore alla mera identificazione delle società collegate, sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti. Il riferimento ai vincoli «contrattuali» è particolarmente innovativo: il legislatore prende atto che i collegamenti di gruppo non si esauriscono nelle partecipazioni azionarie, ma possono fondarsi anche su patti parasociali, contratti di dominio, accordi di franchising in posizione di dipendenza economica, contratti di fornitura esclusiva o di licenza che generino una sostanziale subordinazione gestionale. La nozione di gruppo accolta dall’art. 2 lett. h) CCII è infatti più ampia di quella codicistica e include qualsiasi forma di direzione unitaria, anche di fatto. L’indicazione del registro delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. costituisce ulteriore presidio di trasparenza, consentendo al tribunale di verificare il rispetto degli obblighi pubblicitari sulla direzione e coordinamento.

Il deposito del bilancio consolidato

L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo «ove redatto». La formula tiene conto del fatto che la redazione del consolidato è obbligatoria solo per i gruppi di significative dimensioni ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e dei principi contabili applicabili (OIC 17 o IFRS 10). La presentazione del consolidato consente al tribunale e agli organi della procedura di acquisire una visione integrata della situazione economico-patrimoniale del gruppo, indispensabile per valutare la fattibilità del piano, la sussistenza dei vantaggi compensativi (art. 285), l’opportunità di una procedura unitaria (art. 287), l’esistenza di rapporti di finanziamento infragruppo postergati (art. 292). L’omessa allegazione del bilancio consolidato, ove obbligatorio, può integrare un’ipotesi di inammissibilità della domanda o costituire elemento di valutazione negativa in sede di vaglio della completezza ex art. 47 CCII.

I poteri investigativi degli organi della procedura

La norma attribuisce al tribunale e, successivamente, al curatore o al commissario giudiziale poteri di acquisizione di informazioni che superano i limiti ordinari della collaborazione interistituzionale. La richiesta può essere rivolta alla CONSOB, autorità di vigilanza sui mercati finanziari, depositaria di informazioni sugli assetti azionari delle società quotate e sulle partecipazioni rilevanti, e a «qualsiasi altra pubblica autorità», formula deliberatamente ampia che include Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, autorità antitrust, autorità di settore. La possibilità di richiedere alle società fiduciarie i nominativi degli effettivi titolari delle partecipazioni intestate è di particolare rilievo pratico: nei gruppi caratterizzati da intestazioni fiduciarie, la conoscenza del titolare effettivo è indispensabile per identificare i crediti infragruppo da escludere dal voto (art. 286, comma 6), per valutare la natura postergata dei finanziamenti (art. 292) e per esperire le azioni revocatorie qualificate (art. 290). Il termine di quindici giorni per la risposta è perentorio e funzionale alle esigenze di celerità della procedura concorsuale; la sua inosservanza, secondo l’orientamento prevalente, può essere sanzionata in via disciplinare nei confronti delle pubbliche autorità inadempienti e configurare responsabilità contrattuale per le società fiduciarie.

Profili sanzionatori e applicativi

L’omissione o la falsità delle informazioni dovute ai sensi dell’art. 289 CCII produce conseguenze rilevanti su più piani. Sul piano procedurale, l’incompletezza informativa può fondare la dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 47 CCII, ovvero condurre alla revoca del concordato già aperto ai sensi dell’art. 106. Sul piano penale, la rappresentazione falsa o l’occultamento dei rapporti infragruppo possono integrare i delitti di falso in attestazioni e relazioni (art. 342 CCII) o di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 322 e 329 CCII), ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti. Tizio, amministratore di Alfa S.r.l., che presenti domanda di concordato omettendo di indicare l’esistenza di un patto parasociale che assoggetta la società alla direzione di fatto di Beta S.p.A., espone l’impresa al rischio di revoca della procedura e sé stesso a responsabilità penali. Sempronio, commissario giudiziale, potrà attivare i poteri investigativi del comma 1 anche per verificare retrospettivamente la completezza delle dichiarazioni rese dal debitore, con particolare attenzione alle intestazioni fiduciarie e ai vincoli contrattuali di dipendenza economica spesso non emergenti dai pubblici registri. La giurisprudenza di merito formatasi sotto il vigore del CCII valorizza l’art. 289 come norma cardine della corretta governance informativa della crisi di gruppo, presupposto indefettibile per il funzionamento di tutti gli istituti sostanziali del Titolo VI.

Domande frequenti

Quali informazioni deve contenere la domanda di accesso presentata da un’impresa di gruppo?

Informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro delle imprese ex art. 2497-bis c.c. e il deposito del bilancio consolidato ove redatto.

Il bilancio consolidato è sempre obbligatorio in allegato alla domanda?

No: va depositato solo «ove redatto», ossia quando il gruppo è tenuto al consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/1991 o dei principi contabili applicabili (OIC 17 o IFRS 10).

Chi può richiedere informazioni a CONSOB e alle società fiduciarie sui collegamenti di gruppo?

Il tribunale e, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale; le pubbliche autorità e le fiduciarie devono fornire i dati entro quindici giorni dalla richiesta.

Cosa rischia l’impresa che omette o falsifica informazioni sui rapporti di gruppo nella domanda?

Inammissibilità o revoca della procedura ex artt. 47 e 106 CCII e, sul piano penale, possibili responsabilità ex artt. 322, 329 e 342 CCII per falso in attestazioni o bancarotta documentale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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