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Art. 267 CCII – Concordato del socio
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Significato dell’istituto e finalità
L’art. 267 CCII riconosce a ciascun socio illimitatamente responsabile, coinvolto nella liquidazione giudiziale aperta per estensione ex art. 256 CCII, la facoltà di proporre un autonomo concordato ai creditori sociali e ai propri creditori particolari concorrenti. La disposizione, che riprende il previgente art. 154 l.fall., risponde all’esigenza di offrire al singolo socio uno strumento di soluzione personale della crisi, distinto e indipendente dalla sorte della società, in linea con la valorizzazione delle soluzioni negoziate che attraversa l’intero Codice. La norma rappresenta una declinazione del principio del favor concordati, esteso alla dimensione individuale del socio.
Soggetti legittimati e ambito applicativo
La legittimazione attiva è riconosciuta a ciascun socio illimitatamente responsabile, considerato individualmente. Si pensi a Tizio, Caio e Sempronio, soci accomandatari della Alfa S.a.s. dichiarata in liquidazione giudiziale: ciascuno di essi può autonomamente formulare una proposta concordataria, anche se la società non ha presentato proposta o se la proposta sociale è stata respinta. La facoltà non è estensibile ai soci a responsabilità limitata né ai soci accomandanti, che non subiscono l’estensione della procedura. La legittimazione passiva si riferisce ai creditori sociali concorrenti nella liquidazione giudiziale del socio (per effetto dell’estensione) e ai creditori particolari del socio medesimo che siano stati ammessi al passivo.
Oggetto della proposta e contenuto
La proposta del socio segue, in quanto compatibili, le regole generali sul concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 e seguenti CCII). Deve quindi indicare le modalità di soddisfazione dei creditori, eventualmente attraverso l’apporto di terzi o la messa a disposizione di cespiti personali, e può prevedere il pagamento percentuale o dilazionato. L’orientamento prevalente formatosi sul testo previgente ritiene che la proposta possa avere natura puramente remissoria, fondandosi sull’apporto di un assuntore esterno. Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che ne attesti la fattibilità, salvi i necessari adattamenti rispetto al perimetro patrimoniale del singolo socio.
Coordinamento con il concordato della società
L’autonomia tra concordato sociale e concordato del socio costituisce il tratto distintivo dell’istituto. Caio, socio della Beta S.n.c. in liquidazione giudiziale, può avanzare la propria proposta anche se la società ha già ottenuto l’omologazione del concordato sociale che, ai sensi dell’art. 266 CCII, lo libera dalle obbligazioni sociali. In tale ipotesi la proposta del socio assume rilievo per i soli creditori particolari rimasti insoddisfatti. Specularmente, la proposta del socio può essere presentata anche quando la società non ha alcuna prospettiva concordataria, consentendo al socio di sganciare la propria sorte personale dall’esito liquidatorio della società. La giurisprudenza richiede che la coesistenza non generi pregiudizio per i creditori chiamati a esprimersi su entrambe le proposte.
Procedura, votazione ed effetti
Il procedimento si svolge davanti al tribunale della liquidazione giudiziale, secondo le regole degli artt. 240 e seguenti CCII applicate in via di compatibilità. La votazione coinvolge le classi di creditori interessati alla proposta del singolo socio; l’omologazione produce gli effetti remissori tipici, limitatamente alle obbligazioni del socio proponente. La disciplina dei reclami e delle impugnazioni segue le regole generali. Sul piano pratico, il socio dovrà valutare attentamente la convenienza dell’iniziativa, anche in relazione ai costi del procedimento e alla disponibilità di risorse personali o di terzi assuntori, tenendo presente che il rigetto della proposta non preclude la successiva esdebitazione ex art. 282 CCII al termine della liquidazione giudiziale.
Strategie di scelta tra concordato sociale e individuale
La compresenza dello strumento concordatario societario (artt. 265-266 CCII) e di quello individuale del socio (art. 267 CCII) impone una valutazione strategica articolata. Quando la massa attiva sociale è capiente e consente una proposta concordataria sostenibile, l’opzione del concordato della società risulta generalmente preferibile, poiché libera automaticamente i soci illimitatamente responsabili (art. 266 CCII) senza necessità di una loro autonoma iniziativa. Quando invece la società versa in situazione gravemente deficitaria e non è ipotizzabile alcuna proposta sociale credibile, il singolo socio può individualmente costruire un percorso concordatario personale, magari valorizzando un patrimonio individuale capiente o l’apporto di terzi familiari. Tizio socio della Gamma S.n.c. con patrimonio personale rilevante, al contrario di Caio socio nullatenente, troverà conveniente l’iniziativa individuale anche quando la società non ha alcuna prospettiva. La scelta richiede un’analisi finanziaria comparativa e una stima realistica dei tempi e costi di ciascuna opzione, anche alla luce della disciplina dei creditori particolari del socio.
Domande frequenti
Chi può proporre il concordato del socio ai sensi dell’art. 267 CCII?
Ciascun socio illimitatamente responsabile coinvolto nella liquidazione giudiziale aperta per estensione ex art. 256 CCII. Sono esclusi i soci a responsabilità limitata e gli accomandanti che non subiscono l’estensione della procedura.
A quali creditori si rivolge la proposta del socio?
Ai creditori sociali concorrenti nella sua liquidazione giudiziale per effetto dell’estensione e ai propri creditori particolari ammessi al passivo. La proposta produce effetti solo verso le obbligazioni del socio proponente.
Il concordato del socio è autonomo rispetto al concordato della società?
Sì. Il socio può proporre concordato indipendentemente dalla società, anche se quest'ultima ha già ottenuto l’omologazione o non ha alcuna prospettiva concordataria. Le due procedure mantengono percorsi distinti.
Cosa succede se il concordato del socio viene rigettato?
Il rigetto non preclude al socio l’accesso all’esdebitazione ex art. 282 CCII al termine della liquidazione giudiziale, sempre che ne ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.