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Art. 242 CCII – Concordato nel caso di numerosi creditori
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In sintesi
Ratio della norma e rapporto con l’art. 241 CCII
L’art. 242 CCII introduce una deroga al regime ordinario di comunicazione individuale della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, regolato dall’art. 241. La disposizione, che riprende l’art. 126 l. fall., risponde all’esigenza di garantire la praticabilità procedurale nelle liquidazioni giudiziali caratterizzate da un numero elevato di creditori: si pensi alle insolvenze di emittenti obbligazionari diffusi, di imprese assicurative o di società con vasta platea di clienti-creditori (Tizio, emittente di un prestito obbligazionario con 8.000 sottoscrittori retail). In tali contesti, la comunicazione individuale a mezzo PEC sarebbe oggettivamente impraticabile o, comunque, comporterebbe oneri sproporzionati rispetto al beneficio informativo, anche perché molti creditori retail non dispongono di PEC censite.
Presupposto applicativo: il «rilevante numero di destinatari»
Il presupposto applicativo è il «rilevante numero di destinatari» delle comunicazioni. La norma non fissa una soglia quantitativa precisa, lasciando alla valutazione del giudice delegato il giudizio di rilevanza. L’orientamento prevalente, formatosi sull’analoga disciplina previgente, ritiene che la soglia debba essere apprezzata in concreto, tenendo conto della struttura del passivo, della dispersione geografica dei creditori, dei costi di notifica e dei tempi della procedura. Un passivo con 200 creditori concentrati territorialmente potrebbe non giustificare la deroga, mentre uno con 1.500 creditori disseminati a livello nazionale ne legittima senz'altro l’attivazione.
Modalità sostitutive di pubblicità
La norma indica due modalità specifiche e una clausola residuale aperta. La prima modalità è la pubblicazione del testo integrale della proposta su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale. La scelta tra i due tipi di diffusione dipende dalla composizione del passivo: per creditori-investitori sparsi sul territorio nazionale, è opportuna la pubblicazione su quotidiani nazionali a tiratura ampia; per passivi a forte radicamento locale, può bastare il quotidiano regionale. La seconda modalità è la clausola aperta delle «altre forme ritenute opportune», che consente al giudice delegato di disporre, ad esempio, la pubblicazione sul portale del processo telematico, sul Registro delle imprese, sul sito istituzionale del tribunale, o tramite avvisi su piattaforme online specializzate. La duttilità della formula consente di adattare la pubblicità alle caratteristiche concrete della procedura, valorizzando anche strumenti telematici a costo contenuto.
Effetti sul silenzio-assenso e tutela informativa
L’attivazione della comunicazione collettiva non altera il regime del silenzio-assenso previsto dall’art. 241, comma 2, CCII: anche in tale ipotesi, la mancata risposta entro 20-30 giorni vale come voto favorevole. La circostanza solleva delicati problemi di tutela informativa: il creditore retail, che non legge sistematicamente i quotidiani nazionali, rischia di subire effetti vincolanti senza piena consapevolezza. Per mitigare tali rischi, il giudice delegato è chiamato a graduare la pubblicità in modo da massimizzare l’effettiva conoscibilità: combinazione di più quotidiani, pubblicità sul sito del tribunale, eventuale comunicazione ad associazioni di categoria o consumatori. Caio, sottoscrittore retail di obbligazioni, troverà tutela soprattutto attraverso la classe obbligazionaria autonoma ex art. 240, comma 3, CCII, in cui i suoi interessi sono rappresentati in modo organizzato.
Profili applicativi e cautele del curatore
Sotto il profilo operativo, il curatore deve presentare al giudice delegato un’istanza motivata, illustrando la composizione del passivo, le difficoltà della comunicazione individuale e proponendo le modalità sostitutive. Il provvedimento autorizzativo del giudice delegato deve specificare con precisione le forme di pubblicità prescelte, i quotidiani, le date di pubblicazione e gli ulteriori canali. Sempronio, curatore in una liquidazione giudiziale di gruppo con migliaia di creditori, può proporre una combinazione di pubblicazione su un quotidiano nazionale, deposito presso il Registro delle imprese e pubblicazione sul portale del tribunale, garantendo così un livello di pubblicità adeguato e proporzionato. Resta ferma la necessità di documentare in atti l’avvenuta esecuzione delle modalità prescelte, per fugare contestazioni in sede di omologazione ex art. 245 CCII.
Domande frequenti
Quando il curatore può non comunicare individualmente la proposta di concordato ai creditori?
Quando le comunicazioni sono dirette a un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a sostituire la comunicazione individuale con forme di pubblicità collettiva ex art. 242 CCII.
Quali sono le modalità alternative di comunicazione previste dall’art. 242 CCII?
La pubblicazione del testo integrale della proposta su uno o più quotidiani nazionali o locali, oppure altre forme ritenute opportune dal giudice delegato, quali portali telematici, Registro delle imprese o sito del tribunale.
Esiste una soglia numerica per applicare la pubblicità collettiva ex art. 242 CCII?
No, la norma non fissa una soglia precisa: parla di «rilevante numero di destinatari». Il giudice delegato valuta in concreto, tenendo conto di numero, dispersione geografica dei creditori e costi della comunicazione individuale.
La pubblicità collettiva modifica il funzionamento del silenzio-assenso nel concordato?
No, il regime del silenzio-assenso ex art. 241, comma 2, CCII resta invariato: la mancata risposta entro il termine fissato vale come voto favorevole, anche quando la proposta è comunicata mediante pubblicazione su quotidiani.