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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 217 CCII – Poteri del giudice delegato

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all’articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’avviso di cui al comma 5 o nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

In sintesi

In sintesi

  • Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, può sospendere con decreto motivato le vendite per gravi e giustificati motivi.
  • Entro dieci giorni dal deposito ex art. 216, c. 9, può essere impedito il perfezionamento della vendita se il prezzo è notevolmente inferiore a quello congruo.
  • Con scostamento non superiore a un quarto, il blocco è ammesso solo se elementi concreti rendono altamente probabile un esito migliore in un nuovo esperimento.
  • Per immobili e beni iscritti in pubblici registri, dopo vendita e integrale incasso, il giudice ordina con decreto la cancellazione di iscrizioni, trascrizioni e vincoli.
  • Il decreto ha effetto purgativo erga omnes, garantendo all’aggiudicatario un bene libero da pesi.
Funzione e collocazione sistematica

L’art. 217 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina i poteri del giudice delegato nell’ambito della vendita dei beni della liquidazione giudiziale, in particolare per quanto attiene al controllo sulla regolarità del procedimento competitivo e ai provvedimenti che assicurano la purgazione dei beni venduti dai vincoli pregressi. La disposizione si colloca nel Capo IV, Sezione II del Titolo V, dedicata alla vendita dei beni, e si raccorda strettamente con l’art. 216 CCII sulle modalità di liquidazione e con gli artt. 219-220 CCII in materia di distribuzione. Sul piano genealogico, la norma riproduce in larga parte l’art. 108 della legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dal 15 luglio 2022 a seguito dell’entrata in vigore del CCII (art. 389), pur con un linguaggio aggiornato e con il consolidamento delle modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024.

Il potere di sospensione delle operazioni di vendita

Il primo periodo del comma 1 attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere con decreto motivato le operazioni di vendita per «gravi e giustificati motivi». La legittimazione attiva spetta al debitore, al comitato dei creditori e ad «altri interessati», categoria che l’orientamento prevalente interpreta in senso ampio fino a ricomprendere il singolo creditore concorsuale, gli aggiudicatari provvisori e i titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene. Il parere del comitato dei creditori, necessario quando l’istanza non provenga dal comitato stesso, assume natura obbligatoria ma non vincolante. I «gravi e giustificati motivi» costituiscono clausola generale che ricomprende, ad esempio, vizi sopravvenuti del procedimento, errori sulla consistenza o sulla titolarità del bene, sopravvenute trattative per una vendita in blocco a condizioni più favorevoli, o ancora circostanze idonee a influire sensibilmente sul valore di mercato.

L’impedimento del perfezionamento della vendita

Il secondo profilo del comma 1 disciplina la possibilità, su istanza presentata entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito previsto dall’art. 216, comma 9, di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti «notevolmente inferiore» a quello ritenuto congruo. La disposizione introduce poi una soglia quantitativa di rilievo applicativo: se lo scostamento tra prezzo offerto e prezzo base (indicato nell’avviso di vendita o nell’ordinanza) non supera un quarto, il blocco è ammesso soltanto in presenza di «concreti elementi» che rendano «altamente probabile» il conseguimento, in un nuovo esperimento, di un prezzo almeno pari a quello stabilito. Si tratta di un onere probatorio rinforzato, introdotto già dal correttivo del 2015 alla legge fallimentare e confermato dal CCII, che mira a evitare un uso strumentale del potere sospensivo a fronte di ribassi modesti, fisiologici nelle aste competitive. Esempio: se Tizio si aggiudica un capannone a 750.000 euro a fronte di un prezzo base di 900.000 (ribasso del 16,7%, quindi inferiore al quarto), il blocco potrà essere disposto solo dimostrando, ad esempio tramite manifestazioni di interesse documentate o perizia aggiornata, che un nuovo esperimento conseguirà almeno 900.000 euro.

Il decreto di cancellazione delle formalità pregiudizievoli

Il comma 2 disciplina il c.d. effetto purgativo della vendita liquidatoria per i beni immobili e per gli altri beni iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili, marchi). Una volta «eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo», il giudice delegato ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche, privilegi speciali iscritti) nonché delle trascrizioni di pignoramenti, sequestri conservativi e di «ogni altro vincolo». L’effetto purgativo è funzionale a garantire all’aggiudicatario un acquisto libero da pesi, presupposto indispensabile per assicurare la commerciabilità del bene e per massimizzare il prezzo di realizzo. Il decreto è titolo per la cancellazione presso i competenti uffici (Conservatoria, PRA, UIBM) e produce effetti opponibili erga omnes. L’integrale riscossione del prezzo costituisce condizione di efficacia: in caso di vendita a rate o di accollo del prezzo, la cancellazione potrà essere disposta solo a saldo avvenuto, salvo diverse modalità autorizzate dal giudice.

Tutele e profili procedimentali

I provvedimenti del giudice delegato adottati ai sensi dell’art. 217 sono reclamabili davanti al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII, nei termini e con le modalità ivi previste. Il decreto di sospensione o di impedimento del perfezionamento incide direttamente sulla sfera dell’aggiudicatario provvisorio, che ha pertanto piena legittimazione al reclamo. La giurisprudenza di legittimità formatasi sotto l’art. 108 l. fall., ritenuta dall’orientamento prevalente compatibile con il CCII, ha chiarito che il giudice non può esercitare il potere di blocco d'ufficio in assenza di istanza tempestiva, e che la motivazione del decreto deve dare conto in modo specifico delle ragioni poste a fondamento della decisione, a pena di nullità. Si tratta dunque di uno strumento di controllo a tutela dell’interesse della massa, da esercitare con prudenza e con attenta ponderazione tra l’esigenza di celerità della procedura e quella di massimizzazione del realizzo.

Domande frequenti

Entro quale termine si può chiedere al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita?

L’istanza va proposta entro il termine perentorio di dieci giorni dal deposito di cui all’art. 216, comma 9, CCII, da parte del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati.

Quando il giudice può bloccare una vendita con ribasso inferiore al 25% del prezzo base?

Solo in presenza di concreti elementi (perizie aggiornate, manifestazioni di interesse) che rendano altamente probabile, in un nuovo esperimento, il conseguimento di un prezzo almeno pari a quello stabilito.

Cosa succede dopo la vendita di un immobile e l’incasso del prezzo nella liquidazione giudiziale?

Il giudice delegato emette un decreto che ordina la cancellazione di ipoteche, privilegi iscritti, pignoramenti, sequestri conservativi e ogni altro vincolo gravante sul bene venduto.

Il decreto del giudice delegato che sospende la vendita è impugnabile?

Sì, è reclamabile al tribunale ai sensi dell’art. 124 CCII. Anche l’aggiudicatario provvisorio è legittimato al reclamo perché il provvedimento incide sulla sua sfera giuridica.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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