Art. 210 CCII – Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 207, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile.
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 210 CCII disciplina le particolarità processuali e sostanziali delle domande di restituzione e di rivendicazione nell’ambito della liquidazione giudiziale, completando il Capo III dedicato all’accertamento del passivo. La norma si occupa di una categoria di domande concorsuali qualitativamente diversa dalla comune domanda di ammissione di un credito: il rivendicante o il richiedente la restituzione non vuole essere incluso nel riparto dell’attivo concorsuale, ma ottenere la restituzione di un bene specifico di sua proprietà che si trova nella disponibilità del curatore. Il riferimento, in larga misura confermativo dell’elaborazione giurisprudenziale maturata sotto la l.fall., è alle domande proposte ai sensi dell’art. 200 CCII nell’ambito del procedimento di verifica del passivo.
Il regime probatorio dell’art. 621 c.p.c.
Il comma 1 richiama espressamente il regime probatorio dell’art. 621 c.p.c., che disciplina l’opposizione di terzo all’esecuzione e pone in capo al terzo che rivendichi la proprietà di un bene mobile l’onere di fornire una prova piena del suo diritto, non essendo sufficiente la mera presunzione derivante dal possesso quando i beni si trovano presso il debitore esecutato. Il richiamo all’art. 621 c.p.c. nell’ambito concorsuale è funzionale a evitare che la liquidazione giudiziale si trasformi in uno strumento per sottrarre beni all’attivo della procedura attraverso rivendicazioni difficilmente verificabili. Il terzo che rivendica un bene mobile deve quindi provare in modo rigoroso la sua proprietà, anche contro la presunzione di appartenenza al debitore che deriva dalla situazione di fatto al momento della consegna dei beni al curatore. Per i beni immobili la prova è normalmente assicurata dalle risultanze dei registri immobiliari.
Conversione della domanda in credito al controvalore
Una disposizione di notevole rilevanza pratica è quella del secondo periodo del comma 1: se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, ad esempio perché già alienato dal debitore prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, o perché mai entrato nella disponibilità del curatore, il titolare del diritto può modificare la propria domanda originaria di restituzione/rivendicazione e chiedere l’ammissione al passivo per un credito corrispondente al controvalore del bene alla data di apertura del concorso. La modifica è consentita anche nel corso dell’udienza ex art. 207 CCII. Questa previsione evita che il titolare del diritto debba instaurare un separato giudizio ordinario di risarcimento del danno, concentrando nel procedimento concorsuale tutte le domande connesse al bene sottratto o alienato.
Il terzo periodo del comma 1 disciplina l’ipotesi in cui il curatore perda il possesso del bene dopo averlo acquisito all’attivo: in questo caso il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. La prededuzione è giustificata dal fatto che il pregiudizio al titolare del diritto è causato da un atto (o da un’omissione) del curatore verificatosi durante la procedura, al quale l’ordinamento attribuisce la stessa valenza delle obbligazioni contratte nell’interesse della massa. Si pensi al caso Tizio che rivendichi un macchinario industriale consegnato alla procedura, il quale venga poi distrutto per negligenza del curatore nella custodia: Tizio potrà chiedere il pagamento del controvalore in prededuzione rispetto agli altri creditori concorsuali.
Il rinvio all’art. 1706 c.c.: il mandato con intestazione a terzi
Il comma 2 fa salve le disposizioni dell’art. 1706 c.c., che riguarda il caso del mandatario che ha acquistato beni in nome proprio ma per conto del mandante: in tale ipotesi il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate, purché ne faccia domanda prima che siano confuse con le altre cose del mandatario. In sede concorsuale, la salvezza dell’art. 1706 c.c. consente al mandante (ad esempio, un cliente che abbia commissionato l’acquisto di valori mobiliari al mandatario poi sottoposto a liquidazione giudiziale) di rivendicare i beni acquistati per suo conto, sottraendoli alla massa attiva della procedura.
Pubblicità del decreto di accoglimento
Il comma 3 disciplina un profilo essenzialmente formale: il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti soggetti a forme di pubblicità legale (immobili, autoveicoli, navi, aeromobili, quote societarie soggette a iscrizione) deve essere reso opponibile ai terzi con le stesse forme previste per il trasferimento ordinario di tali beni (trascrizione nei registri immobiliari, iscrizione al PRA, annotazione nel registro delle imprese, ecc.). Senza questa formalità il decreto è pienamente efficace tra le parti del procedimento, ma non è opponibile ai terzi che abbiano successivamente acquistato diritti sul bene in buona fede.
Domande frequenti
Quale onere probatorio grava su chi rivendica un bene mobile nella liquidazione giudiziale?
Deve fornire prova piena del suo diritto di proprietà ai sensi dell’art. 621 c.p.c., superando la presunzione di appartenenza al debitore che deriva dalla situazione possessoria (art. 210, co. 1 CCII).
Cosa può chiedere il rivendicante se il bene non è nell’attivo della procedura?
Può modificare la domanda e chiedere l’ammissione al passivo per il controvalore del bene alla data di apertura della liquidazione giudiziale (art. 210, co. 1 CCII).
Quando spetta la prededuzione al titolare del diritto ex art. 210 CCII?
Quando il curatore perde il possesso del bene già acquisito all’attivo: in tal caso il controvalore è corrisposto in prededuzione rispetto ai crediti concorsuali (art. 210, co. 1 CCII).
Il decreto di rivendica deve essere trascritto per essere opponibile ai terzi?
Sì. Per i beni soggetti a pubblicità legale (immobili, autoveicoli ecc.) il decreto deve essere reso opponibile con le stesse forme previste per i trasferimenti ordinari (art. 210, co. 3 CCII).