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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 201 CCII – Domanda di ammissione al passivo

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonchè le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui all’articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L’originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

3. Il ricorso contiene: a) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale […]; b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca o di pegno; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; e) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazio- ni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore; e-bis) l’indicazione delle coordinate bancarie.

4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.

5. Si applica l’articolo 10, comma 3.

6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.

10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

In sintesi

  • La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da trasmettere al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
  • Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dalla parte e va trasmesso via PEC all’indirizzo del curatore indicato nell’avviso di cui all’art. 200 CCII.
  • Contenuto obbligatorio: identificazione della procedura, determinazione della somma o descrizione del bene, esposizione dei fatti e del diritto, eventuale titolo di prelazione e indirizzo PEC del creditore.
  • L’omissione o l’assoluta incertezza dei requisiti sub a), b) o c) del comma 3 rende il ricorso inammissibile; l’omissione della prelazione fa degradare il credito a chirografario.
  • I titoli di credito originali allegati al ricorso devono essere depositati fisicamente presso la cancelleria del tribunale.
Inquadramento sistematico

L’art. 201 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina le modalità di proposizione delle domande che danno accesso alla fase di accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale, istituto che, a partire dal 15 luglio 2022, ha sostituito il «fallimento» di cui al R.D. 267/1942, abrogato per effetto dell’art. 389 CCII. La disposizione si colloca nel Capo III del Titolo V, dedicato all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura concorsuale.

La norma recepisce, nel contesto dell’ordinamento nazionale, il principio di universalità del concorso: ogni pretesa creditoria o reale deve essere veicolata attraverso lo strumento del ricorso al fine di essere valutata nell’ambito del procedimento di verifica, garantendo così la par condicio creditorum sancita dall’art. 2741 c.c.

Tipologie di domande ammissibili

Il comma 1 individua tre categorie di domande: (i) ammissione al passivo di un credito; (ii) restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura; (iii) partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui (c.d. terzo datore di garanzia).

Quest'ultima fattispecie riguarda il soggetto che ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di obbligazioni altrui e che, a seguito dell’escussione da parte dei creditori garantiti, intende partecipare al riparto in via surrogatoria. Si tratta di una posizione distinta rispetto al creditore diretto, che il legislatore ha inteso disciplinare espressamente per evitare equivoci applicativi.

Forma e modalità di trasmissione

Il ricorso è atto a forma libera, nel senso che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte senza il necessario ministero di un difensore. Questa scelta legislativa intende favorire l’accesso al concorso ai creditori di minor dimensione, in particolare ai lavoratori dipendenti e ai piccoli fornitori. Tuttavia, nella prassi dei tribunali, la complessità del procedimento rende opportuna l’assistenza tecnica.

Sul piano telematico, il ricorso deve essere formato ai sensi degli artt. 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), e trasmesso via PEC all’indirizzo del curatore. Il riferimento al CAD assicura che il documento abbia valore legale e data certa. L’originale dei titoli di credito (cambiali, assegni, obbligazioni al portatore) deve invece essere depositato fisicamente in cancelleria: la ratio è quella di impedire la circolazione del titolo contestualmente alla sua insinuazione al passivo.

Termine di deposito e sospensione feriale

Il comma 1 fissa il termine dilatorio di trenta giorni prima dell’udienza: si tratta di un termine perentorio la cui inosservanza non determina automaticamente l’inammissibilità, potendo il creditore presentare domanda tardiva ai sensi dell’art. 208 CCII, con le conseguenze in tema di ripartizioni già eseguite. Il comma 10 precisa che il procedimento è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969: il termine di trenta giorni si sospende nel periodo 1-31 agosto, con proroga dei termini a ridosso del periodo feriale.

Contenuto del ricorso e requisiti di ammissibilità

Il comma 3 elenca analiticamente i contenuti del ricorso. Le lettere a), b) e c) descrivono gli elementi essenziali: indicazione della procedura e generalità del creditore con codice fiscale; determinazione della somma o descrizione del bene; esposizione dei fatti e degli elementi di diritto. L’omissione o l’assoluta incertezza di anche uno solo di tali elementi determina l’inammissibilità ex comma 4.

Il concetto di «assoluta incertezza» richiede una valutazione caso per caso: l’orientamento prevalente esclude che errori materiali o imprecisioni formali sanabili integrino il vizio. La lettera d) riguarda la prelazione: se omessa o assolutamente incerta, il credito è trattato come chirografario. Non si tratta di inammissibilità, ma di una degradazione nella graduazione concorsuale, con conseguenze significative sulle prospettive di soddisfacimento in procedure con attivo limitato.

La lettera e) impone l’indicazione dell’indirizzo PEC per le comunicazioni, con onere del creditore di comunicare eventuali variazioni al curatore. La lettera e-bis), introdotta dal correttivo, aggiunge l’indicazione delle coordinate bancarie, strumento funzionale all’esecuzione dei pagamenti in via telematica nelle fasi di riparto.

Domande di restituzione e rivendicazione

Il comma 7 riconosce al terzo la facoltà di chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto di domanda di restituzione o rivendicazione. Si tratta di una misura cautelare endoprocedimentale: se il bene venisse liquidato prima della decisione sulla domanda, il diritto reale del terzo risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato. La sospensione è subordinata alla valutazione del giudice delegato e deve essere bilanciata con le esigenze di celerità della procedura.

Rappresentante comune degli obbligazionisti

Il comma 8 consente al rappresentante comune degli obbligazionisti, ai sensi dell’art. 2418, comma 2, c.c., di presentare domanda di ammissione anche per singoli gruppi di creditori obbligazionisti. Questa previsione è particolarmente rilevante nelle procedure di liquidazione di società emittenti strumenti obbligazionari, evitando la moltiplicazione di ricorsi individuali e semplificando la gestione del passivo da parte del curatore.

Domande frequenti

Entro quando va presentata la domanda di ammissione al passivo?

Il ricorso deve essere trasmesso via PEC al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201, comma 1, CCII).

Cosa succede se nel ricorso non viene indicato il titolo di prelazione?

Se la prelazione è omessa o assolutamente incerta, il credito viene considerato chirografario: non è causa di inammissibilità, ma comporta una collocazione deteriore nel riparto (art. 201, comma 4, CCII).

È obbligatorio farsi assistere da un avvocato per insinuarsi al passivo?

No: il comma 2 dell’art. 201 CCII consente che il ricorso sia sottoscritto anche personalmente dalla parte, senza necessità del patrocinio legale.

Dove vanno depositati i titoli di credito originali allegati al ricorso?

L’originale del titolo di credito (cambiale, assegno, ecc.) va depositato fisicamente presso la cancelleria del tribunale, non trasmesso via PEC al curatore (art. 201, comma 2, CCII).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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