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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 199 CCII – Fascicolo della procedura

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale […] viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.

3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

In sintesi

  • Con la pubblicazione della sentenza di apertura viene formato il fascicolo informatico della procedura, contenente tutti gli atti, provvedimenti e ricorsi del procedimento, suddivisi in sezioni tematiche.
  • Il comitato dei creditori e il debitore hanno diritto di accesso integrale al fascicolo, salvo i provvedimenti secretati dal giudice delegato.
  • Gli altri creditori e i terzi possono accedere agli atti per i quali dimostrano uno specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato sentito il curatore.
  • I creditori hanno diritto di accedere senza autorizzazione agli atti dell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni.
  • Gli atti riservati sono custoditi nel fascicolo riservato, separato da quello principale, per tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.
Il fascicolo informatico come strumento di trasparenza procedurale

L’art. 199 CCII disciplina il fascicolo informatico della procedura di liquidazione giudiziale, introducendo una delle innovazioni più significative del D.Lgs. 14/2019 rispetto alla legge fallimentare del 1942. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo cartaceo tradizionale e raccoglie in forma digitale tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento. La digitalizzazione del fascicolo risponde a esigenze di efficienza, accessibilità e conservazione degli atti, consentendo la consultazione da remoto da parte degli organi della procedura e dei soggetti autorizzati, con significativi vantaggi in termini di costi e tempi. Il fascicolo è organizzato in sezioni tematiche che ne facilitano la consultazione e garantiscono l’ordine del materiale procedimentale.

Formazione del fascicolo

Il fascicolo informatico viene formato con la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La scelta di far decorrere la formazione del fascicolo dalla pubblicazione, e non dal deposito, della sentenza è coerente con il principio di trasparenza procedurale: dalla pubblicazione l’apertura della procedura diventa conoscibile ai terzi e iniziano a prodursi gli effetti nei confronti dei creditori. Nel fascicolo confluiscono tutti gli atti del procedimento, compresi i ricorsi, le memorie, i decreti del giudice delegato, le relazioni del curatore, i provvedimenti del tribunale e qualsiasi altro documento rilevante per lo svolgimento della procedura.

Il fascicolo riservato

Il legislatore ha previsto l’istituzione di un fascicolo riservato, separato da quello principale, destinato a contenere gli atti e i provvedimenti che devono essere sottratti all’accesso per ragioni di riservatezza. Il ricorso al fascicolo riservato può riguardare, ad esempio, le relazioni investigative del curatore sulle condotte del debitore, i dati personali sensibili di dipendenti o creditori, le informazioni commerciali riservate acquisite nel corso delle trattative di cessione dell’azienda o di rami di essa. La distinzione tra fascicolo principale e fascicolo riservato costituisce un bilanciamento tra il principio di trasparenza procedurale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti.

Accesso del comitato dei creditori e del debitore

Il comma 2 attribuisce al comitato dei creditori e al debitore il diritto di accesso integrale al fascicolo della procedura, con l’unica eccezione degli atti per i quali il giudice delegato abbia disposto la secretazione. L’accesso integrale del comitato dei creditori si giustifica con la funzione di controllo e sorveglianza che questo organo svolge sull’operato del curatore ai sensi degli artt. 139 e ss. CCII. Il comitato dei creditori deve poter verificare la correttezza e la completezza degli atti del curatore, valutare le proposte di liquidazione e esprimere pareri informati sulle questioni di maggiore rilevanza. Il debitore ha anch'esso un interesse legittimo all’accesso integrale, in quanto è parte necessaria del procedimento e deve poter difendersi in modo efficace.

Accesso degli altri creditori e dei terzi

Il comma 3 disciplina l’accesso al fascicolo da parte degli altri creditori, ossia quelli diversi dai componenti del comitato, e dei terzi. Questi soggetti devono dimostrare uno «specifico ed attuale interesse» alla consultazione degli atti, e l’accesso è subordinato all’autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. La formula «specifico ed attuale» è interpretata dall’orientamento prevalente nel senso che l’interesse non può essere generico o esplorativo, ma deve riferirsi a un atto o a un documento determinato e deve sussistere al momento della richiesta, non in via meramente ipotetica. Il parere del curatore è obbligatorio ma non vincolante: il giudice delegato mantiene il potere di decisione.

Accesso ai documenti dell’accertamento del passivo

Il comma 4 introduce un’importante eccezione al regime autorizzatorio: i creditori possono accedere senza previa autorizzazione agli atti, ai documenti e ai provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale. La norma si giustifica con la natura partecipativa del procedimento di verifica: ogni creditore ha un interesse diretto e qualificato a conoscere le domande degli altri creditori, le decisioni del giudice delegato sulle singole domande e l’andamento complessivo della verifica, al fine di valutare la propria posizione nel riparto e di esercitare eventuali opposizioni allo stato passivo (art. 206 CCII). L’accesso avviene a spese del richiedente, come previsto in via generale dall’art. 194, comma 3, CCII per l’accesso alle scritture contabili.

Domande frequenti

Quando viene formato il fascicolo informatico della liquidazione giudiziale?

Con la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Il debitore può consultare tutti gli atti del fascicolo della procedura?

Sì, salvo i provvedimenti per i quali il giudice delegato abbia disposto la secretazione.

Un creditore non membro del comitato può consultare il fascicolo?

Sì, previa autorizzazione del giudice delegato sentito il curatore, ma solo per gli atti rispetto ai quali dimostra uno specifico ed attuale interesse.

I creditori devono chiedere autorizzazione per accedere agli atti dell’accertamento del passivo?

No: il comma 4 riconosce ai creditori il diritto di accedere senza autorizzazione agli atti del procedimento di accertamento del passivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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