Art. 186 CCII – Contratto di appalto
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 186 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sul contratto di appalto, collocandosi nella Sezione V del Capo I del Titolo V, dedicata ai rapporti giuridici pendenti. La disposizione riprende, aggiornandola alla nuova terminologia, la previgente disciplina dell’art. 81 della legge fallimentare (R.D. 267/1942, abrogato ex art. 389 CCII). Il contratto di appalto è regolato in modo radicalmente diverso rispetto alla locazione di immobili (art. 185) e all’affitto d'azienda (art. 184): mentre per questi ultimi la regola è la continuazione automatica, per l’appalto la regola è lo scioglimento automatico, salva la scelta contraria del curatore.
La regola dello scioglimento automatico
Il primo comma stabilisce che il contratto di appalto «si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti». Lo scioglimento si produce quindi automaticamente, senza necessità di alcuna dichiarazione: dal momento dell’apertura della procedura, il contratto cessa di produrre i propri effetti obbligatori per il futuro. Le obbligazioni già sorte, in particolare il corrispettivo per le opere già eseguite, rimangono ovviamente esigibili e seguono le regole del concorso o della prededuzione a seconda della loro natura.
La ratio di questa scelta legislativa risiede nella peculiare struttura del contratto di appalto, che si fonda spesso su un rapporto fiduciario e su specifiche capacità tecniche, economiche e organizzative dell’appaltatore. La liquidazione giudiziale di una delle parti compromette irreversibilmente la possibilità di eseguire la prestazione secondo le aspettative originarie, sia per quanto riguarda la qualità dell’esecuzione sia per quanto concerne la disponibilità delle risorse necessarie.
Il subingresso del curatore: condizioni e termini
La legge prevede tuttavia un’importante eccezione: il curatore può evitare lo scioglimento dichiarando di voler subentrare nel rapporto. Tale dichiarazione deve essere comunicata all’altra parte entro il termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura, ed è subordinata a due condizioni: la previa autorizzazione del comitato dei creditori e l’offerta di idonee garanzie. Queste ultime devono essere offerte, e non semplicemente promesse, contestualmente alla comunicazione di voler subentrare, a tutela dell’altra parte contraente.
Il concetto di «idonee garanzie» è necessariamente elastico e va valutato in concreto: possono rilevare garanzie reali (pegno, ipoteca), garanzie personali (fideiussione bancaria o assicurativa), depositi cauzionali, o altre forme ritenute adeguate dal caso specifico. La verifica della loro idoneità spetta, in ultima istanza, all’autorità giudiziaria in caso di contestazione.
Decorso il termine di sessanta giorni senza dichiarazione del curatore, lo scioglimento si consolida definitivamente. L’altra parte potrà quindi agire per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, insinuandosi al passivo come creditore concorsuale.
Il caso della liquidazione giudiziale dell’appaltatore: il requisito «intuitu personae»
Il secondo comma introduce una disciplina speciale per il caso in cui la liquidazione giudiziale colpisca l'appaltatore: in questa ipotesi, il rapporto contrattuale si scioglie automaticamente se «la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto». Si tratta di una norma che codifica il carattere intuitu personae del contratto di appalto.
L’accertamento del carattere determinante della qualità soggettiva dell’appaltatore è una questione di fatto, che va valutata in concreto. Elementi rilevanti possono essere: la presenza di specifiche qualificazioni tecniche richieste dal contratto (SOA, certificazioni), la rinomanza dell’appaltatore nel settore, l’esistenza di un rapporto fiduciario consolidato, la previsione di clausole contrattuali che escludano la cessione del contratto o richiedano il consenso del committente. Si pensi, a titolo esemplificativo, a Tizio che affida a Caio, noto architetto specializzato nel restauro di affreschi, il restauro di un’opera d'arte di pregio: la qualità soggettiva di Caio è determinante, e la liquidazione giudiziale di questi scioglie automaticamente il contratto.
Tuttavia, il secondo comma prevede una clausola di salvezza di notevole importanza pratica: lo scioglimento automatico non opera «salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto». Questa previsione attribuisce al committente il diritto di rinunciare alla protezione offerta dalla norma e di continuare il rapporto nonostante la liquidazione giudiziale dell’appaltatore, ad esempio per ragioni di urgenza nell’ultimazione dei lavori o perché ritiene che la curatela possa garantire un’esecuzione adeguata. Il consenso deve essere espresso e non può essere presunto.
Profili pratici e coordinamento con altre norme
L’art. 186 CCII deve essere coordinato con le disposizioni generali sugli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti (artt. 172 ss. CCII) e con la disciplina codicistica dell’appalto (artt. 1655 ss. c.c.), in particolare con l’art. 1674 c.c. che già prevede lo scioglimento del contratto in caso di morte dell’appaltatore. L’orientamento prevalente ritiene che il credito dell’appaltatore per le opere eseguite fino allo scioglimento debba essere liquidato e insinuato al passivo, salvo che il committente preferisca riconoscerlo come credito di massa ove ne ricorrano i presupposti.
Domande frequenti
Il contratto di appalto si scioglie automaticamente con l’apertura della liquidazione giudiziale?
Sì, per regola generale. Il curatore può però evitare lo scioglimento dichiarando di voler subentrare entro sessanta giorni, previa autorizzazione del comitato dei creditori e offrendo idonee garanzie.
Cosa significa che la qualità soggettiva dell’appaltatore era «motivo determinante» del contratto?
Significa che il committente aveva scelto quell’appaltatore per specifiche capacità personali, tecniche o reputazionali, al punto che avrebbe rifiutato il contratto con un soggetto diverso.
Il committente può opporsi allo scioglimento del contratto quando l’appaltatore entra in liquidazione giudiziale?
Sì. Anche quando la qualità soggettiva era determinante, il committente può acconsentire alla prosecuzione del rapporto: in tal caso il contratto continua nonostante la liquidazione.
Entro quanto tempo il curatore deve comunicare la volontà di subentrare nel contratto di appalto?
Entro sessanta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale. Decorso il termine senza comunicazione, lo scioglimento del contratto diventa definitivo.