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Art. 175 CCII – Contratti di carattere personale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento e ratio della norma
L’articolo 175 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) regola gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui contratti cosiddetti «di carattere personale», vale a dire quei rapporti negoziali in cui la persona fisica del contraente o le sue qualità individuali hanno svolto un ruolo causalmente determinante nella formazione del consenso. La norma introduce una deroga rispetto alla regola generale dell’art. 172 CCII, che lascia al curatore la facoltà di scegliere tra esecuzione e scioglimento -, stabilendo come regola di default lo scioglimento automatico.
La ratio è radicata nel principio civilistico dell'intuitus personae: quando un contraente ha scelto di legarsi a una determinata persona proprio in considerazione delle sue qualità individuali (competenze professionali, reputazione, fiducia personale, creatività artistica, etc.), sarebbe contrario alla buona fede e alla natura del vincolo obbligatorio imporre il subentro di un soggetto, il curatore, radicalmente diverso da quello originariamente prescelto.
La nozione di contratto di carattere personale
Il comma 2 dell’art. 175 CCII fornisce la definizione normativa di contratto di carattere personale: si tratta dei contratti in cui «la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso». La formulazione riprende la logica dell’errore sulla persona ex art. 1429, n. 3, c.c. e dell’annullabilità del contratto per errore essenziale sulla persona, ma la cala in un contesto diverso, quello della sopravvenuta vicenda processuale della liquidazione giudiziale.
Appartengono tradizionalmente a questa categoria: i contratti d'opera intellettuale (si pensi all’incarico conferito a Tizio, noto consulente fiscale, per assistere un’impresa nella ristrutturazione del debito), i contratti di agenzia fondati su un rapporto fiduciario, i contratti di collaborazione artistica, i contratti di mandato professionale, nonché, in taluni casi, i contratti di appalto quando la competenza tecnica specifica dell’appaltatore abbia avuto valore determinante. La qualificazione deve essere compiuta caso per caso, avuto riguardo alle circostanze concrete e alla documentazione contrattuale.
La regola dello scioglimento automatico
In presenza di un contratto di carattere personale, l’apertura della liquidazione giudiziale determina automaticamente lo scioglimento del rapporto, senza che il curatore debba compiere alcuna dichiarazione in tal senso. Lo scioglimento opera ipso iure al momento dell’apertura della procedura, con la conseguenza che l’altro contraente viene liberato dalle proprie obbligazioni residue e può eventualmente insinuarsi al passivo per il risarcimento del danno da inadempimento, qualora dimostri la sussistenza di un pregiudizio derivante dalla cessazione anticipata del rapporto.
L’eccezione: il subentro del curatore
Il comma 1 dell’art. 175 CCII prevede una significativa eccezione alla regola dello scioglimento automatico: il curatore può manifestare la volontà di subentrare nel contratto, assumendo da quel momento tutti i relativi obblighi. Tale facoltà è tuttavia subordinata a due condizioni cumulative che riflettono esigenze di cautela qualificate dalla natura personalistica del rapporto.
La prima condizione è l'autorizzazione del comitato dei creditori, organo collegiale che valuta l’opportunità del subentro nell’interesse della massa. La seconda condizione, più peculiare rispetto alla disciplina generale dell’art. 172 CCII, è il consenso espresso dell’altro contraente. Questa doppia condizione risponde alla logica dell’intuitus personae: l’altro contraente, che aveva scelto di contrattare proprio con una determinata persona, non può essere costretto a proseguire il rapporto con un soggetto diverso, sia pure qualificato come il curatore. Il suo consenso ha dunque natura costitutiva e non può essere surrogato da alcun provvedimento giudiziale.
Effetti del subentro
Qualora il curatore subentri nel contratto, gli effetti decorrono dalla data del subentro: la curatela assume tutti gli obblighi contrattuali che maturano da quel momento in poi, mentre le obbligazioni già inadempiute dalla parte sottoposta a liquidazione giudiziale rimangono a carico della procedura come crediti concorsuali dell’altro contraente, da insinuare al passivo secondo le regole generali. La locuzione «a decorrere dalla data del subentro» è identica a quella usata nell’art. 172 CCII per il subentro generale, confermando una scelta di uniformità lessicale del codificatore.
Coordinamento con altre disposizioni
L’art. 175 CCII va letto in coordinamento con l’art. 172 (regola generale), l’art. 173 (contratti con obbligazioni di fare fungibile), l’art. 189 (contratti di lavoro subordinato) e le disposizioni speciali in materia di mandato (art. 1722, n. 4, c.c., che già prevedeva la cessazione del mandato per fallimento). Il correttivo di cui al D.Lgs. 83/2022 non ha modificato questa disposizione, confermandone la stabilità sistematica nell’impianto del CCII.
Domande frequenti
Cosa si intende per contratto di carattere personale ai sensi dell’art. 175 CCII?
È il contratto in cui la qualità soggettiva del contraente sottoposto a liquidazione giudiziale era motivo determinante del consenso dell’altra parte, come nei contratti d'opera intellettuale.
Il curatore può sempre subentrare in un contratto di carattere personale?
No. Il subentro richiede sia l’autorizzazione del comitato dei creditori sia il consenso espresso dell’altro contraente, che non può essere obbligato a proseguire con un soggetto diverso.
Da quando decorrono gli obblighi del curatore che subentra in un contratto di carattere personale?
Dalla data del subentro. Le obbligazioni precedenti già inadempiute restano a carico della procedura come crediti concorsuali da insinuare al passivo.
Se il contratto è di carattere personale, l’altro contraente deve fare qualcosa per ottenere lo scioglimento?
No. Lo scioglimento opera automaticamente all’apertura della liquidazione giudiziale; l’altro contraente non deve presentare alcuna domanda specifica a tal fine.