Art. 166 CCII – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all’azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera […] durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca; c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purchè alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’articolo 56 o di cui all’articolo 284 e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonchè gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere […] dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria; f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
In sintesi
Struttura e funzione dell’art. 166 CCII
L’art. 166 del D.Lgs. 14/2019 è la norma cardine della revocatoria fallimentare nel nuovo sistema concorsuale, corrispondente all’art. 67 della previgente Legge Fallimentare (R.D. 267/1942, abrogata dall’art. 389 CCII). La disposizione disciplina la revocatoria fallimentare in senso stretto, detta anche «revocatoria speciale», che si distingue dall’azione ordinaria ex art. 165 per la tipizzazione legale delle fattispecie revocabili, per la presenza di periodi sospetti predeterminati e per la diversa distribuzione dell’onere della prova sull’elemento soggettivo.
L’art. 166 è stato oggetto di aggiornamenti nell’ambito dei correttivi al CCII: il D.Lgs. 83/2022 ha affinato alcune esenzioni (lett. d ed e del comma 3) per allinearle agli strumenti di regolazione della crisi introdotti dalla nuova normativa; il D.Lgs. 136/2024 ha ulteriormente raccordato il testo con le disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e concordato semplificato.
Revocatoria oggettiva: comma 1
Il comma 1 individua quattro categorie di atti revocabili con onere della prova a carico del convenuto (che deve dimostrare di non conoscere lo stato d'insolvenza):
a) Atti a titolo oneroso con sproporzione ultra-quartum: sono revocabili gli atti in cui le prestazioni del debitore superano di oltre un quarto quelle ricevute, compiuti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore. La soglia del quarto è calcolata al momento dell’atto, con una valutazione oggettiva delle prestazioni secondo i valori di mercato. A titolo esemplificativo, se Caio acquista da un’impresa in crisi un immobile del valore di € 400.000 pagando € 280.000 (sproporzione del 30%, superiore al 25%), l’atto è potenzialmente revocabile se Caio non prova la propria buona fede.
b) Pagamenti con mezzi anomali: sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti effettuati con strumenti diversi dal denaro o dai normali mezzi di pagamento (compensazione atipica, cessione di beni in luogo del pagamento, datio in solutum), compiuti nel periodo sospetto annuale. La ratio è che l’utilizzo di mezzi anomali segnala un accordo tra debitore e creditore volto a eludere il concorso.
c) Garanzie per debiti preesistenti non scaduti: pegni, anticresi e ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore a garanzia di debiti già esistenti ma non ancora scaduti sono revocabili. La costituzione di garanzia «tardiva» rispetto all’insorgere dell’obbligazione garantita rivela una preferenza accordata a un creditore specifico.
d) Garanzie per debiti scaduti: pegni, anticresi e ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori a garanzia di debiti già scaduti sono revocabili, con un periodo sospetto più breve (sei mesi anziché un anno) rispetto alle garanzie per debiti non scaduti.
Revocatoria soggettiva: comma 2
Il comma 2 contempla una revocatoria «soggettiva» per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e gli atti costitutivi di prelazione per debiti contestualmente creati, compiuti dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori: qui l’onere della prova della scientia decoctionis grava sul curatore, che deve dimostrare la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo. Il periodo sospetto è più breve (sei mesi) rispetto a quello della revocatoria oggettiva, ma la fattispecie è più ampia, potendo comprendere pagamenti e atti ordinari che non rientrerebbero nel comma 1.
Le esenzioni del comma 3: analisi delle singole lettere
Lett. a, Pagamenti in termini d'uso: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d'impresa nei termini d'uso (cioè alle scadenze contrattuali correnti nel settore) sono esenti. L’esenzione tutela i fornitori che hanno operato in buona fede nella normale dialettica commerciale.
Lett. b, Rimesse bancarie non durevoli: le rimesse su conto corrente che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore verso la banca non sono revocabili. L’orientamento prevalente interpreta «durevole» come una riduzione stabile del saldo dare per un periodo significativo; le rimesse «bilanciate» da ulteriori utilizzi del fido non soddisfano il requisito.
Lett. c, Compravendite immobiliari a giusto prezzo: sono esenti le vendite e i preliminari trascritti ex art. 2645-bis c.c. di immobili ad uso abitativo destinati a prima casa dell’acquirente o dei suoi parenti/affini entro il terzo grado, nonché gli immobili ad uso non abitativo destinati a sede principale d'impresa dell’acquirente (a condizione che l’attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti per avviarla). L’esenzione si applica solo se la vendita è avvenuta a giusto prezzo.
Lett. d, Piano attestato: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato ex art. 56 CCII (o art. 284 CCII) sono esenti, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, purché il creditore ne fosse a conoscenza. L’esenzione opera anche per la revocatoria ordinaria (art. 165 CCII).
Lett. e, Concordati e accordi omologati: analoga esenzione per gli atti compiuti in esecuzione di concordato preventivo, concordato semplificato, piano di ristrutturazione ex art. 64-bis omologato e accordi di ristrutturazione omologati, nonché per gli atti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o di accordo. L’esenzione vale anche per la revocatoria ordinaria.
Lett. f, Pagamenti ai lavoratori: i pagamenti a titolo di corrispettivo per prestazioni lavorative, sia di dipendenti che di collaboratori anche non subordinati, sono esenti, a tutela del ceto lavorativo.
Lett. g, Pagamenti per servizi di accesso alle procedure: i pagamenti alla scadenza per servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi (es. attestatori, advisor, legali specializzati) sono esenti, per non disincentivare il ricorso agli strumenti di composizione anticipata della crisi.
Esenzioni soggettive: comma 4
Il comma 4 esclude dall’ambito applicativo dell’art. 166 le operazioni della Banca d'Italia (istituto di emissione), le operazioni di credito su pegno (monte di pietà e affini) e le operazioni di credito fondiario (mutui ipotecari a lungo termine), rinviando alle leggi speciali di settore per le eventuali azioni di recupero.
Onere della prova e difesa del convenuto
Il regime probatorio è dunque duale: nella revocatoria oggettiva (comma 1) è il convenuto a dover provare la propria ignoranza dello stato d'insolvenza; nella revocatoria soggettiva (comma 2) è il curatore a dover provare la conoscenza. La distinzione ha rilevanza pratica rilevante: nella prima ipotesi il terzo deve produrre prova positiva della propria buona fede (documentazione contabile, perizie di mercato, corrispondenza commerciale); nella seconda il curatore deve raccogliere elementi indiziari sulla scientia decoctionis (protesti, iscrizioni pregiudizievoli, notizie di stampa, accesso ai libri contabili del debitore).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra la revocatoria «oggettiva» e quella «soggettiva» dell’art. 166 CCII?
Nella revocatoria oggettiva (comma 1) il terzo deve provare la propria buona fede; in quella soggettiva (comma 2) è il curatore a dover provare che il terzo conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Un acquirente di un appartamento comprato a prezzo di mercato dall’imprenditore poi fallito rischia la revocatoria?
Se l’immobile era destinato a sua prima casa o a sede principale d'impresa, era venduto a giusto prezzo e il preliminare era trascritto, l’atto è esente dalla revocatoria ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. c, CCII.
I pagamenti degli stipendi ai dipendenti effettuati nell’anno prima della liquidazione giudiziale sono revocabili?
No: l’art. 166, comma 3, lett. f, CCII li esclude espressamente dalla revocatoria fallimentare, a tutela del ceto lavorativo.
Cosa si intende per «mezzi normali di pagamento» nella lett. b del comma 1 dell’art. 166 CCII?
Denaro contante, bonifici, assegni bancari e circolari, e strumenti equivalenti di largo uso commerciale; sono invece «anomali» la datio in solutum, la compensazione atipica e il trasferimento di beni in luogo del pagamento.