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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 151 CCII – Concorso dei creditori

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni del- la legge.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 150.

In sintesi

  • L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
  • Ogni credito, anche privilegiato o prededucibile, deve essere accertato secondo la procedura concorsuale (artt. 200 ss. CCII).
  • Sono soggetti ad accertamento concorsuale anche i diritti reali e personali, mobiliari o immobiliari, vantati sui beni della procedura.
  • La regola dell’accertamento concorsuale si applica anche ai crediti esentati dal divieto di azioni individuali ex art. 150 CCII.
  • Si attua così il principio di universalità della procedura e di esclusività della giurisdizione concorsuale.
Inquadramento sistematico e ratio della disposizione

L’articolo 151 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza disciplina uno degli effetti cardine dell’apertura della liquidazione giudiziale: l’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. La disposizione, collocata nella Sezione III del Capo I del Titolo V, ricalca sostanzialmente l’articolo 52 della previgente legge fallimentare (R.D. 267/1942), abrogata dall’articolo 389 CCII a decorrere dal 15 luglio 2022, ma se ne discosta per una più puntuale individuazione dell’ambito oggettivo e per il coordinamento con le novità introdotte in tema di crediti prededucibili e di accertamento del passivo. La ratio è duplice: da un lato, attuare la par condicio creditorum attraverso una sede di accertamento unitaria; dall’altro, assicurare la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura della procedura, consentendo al curatore e agli organi di procedere alla liquidazione e al riparto secondo regole certe e prevedibili.

Il principio del concorso formale e sostanziale

Il primo comma sancisce che la liquidazione giudiziale «apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore». La formulazione, apparentemente descrittiva, racchiude in realtà una pluralità di profili. Sul piano sostanziale, il concorso significa che i creditori sono soggetti ad una regola di soddisfacimento paritetico e graduato, conforme alle cause legittime di prelazione di cui agli articoli 2741 e 2745 ss. del codice civile. Sul piano formale o procedimentale, il concorso si traduce nell’obbligo di accertamento del credito secondo il procedimento di verifica disciplinato dagli articoli 200 e seguenti CCII, con esclusione di sedi alternative di accertamento. La giurisdizione del tribunale concorsuale assume così carattere di esclusività rispetto a tutte le pretese creditorie da soddisfarsi sull’attivo procedurale.

L’ambito oggettivo: ogni credito, ogni diritto

Il secondo comma estende l’obbligo dell’accertamento concorsuale a «ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare». La portata della disposizione è particolarmente ampia. In primo luogo, sono inclusi i crediti chirografari, quelli privilegiati (privilegi generali e speciali, ipoteca, pegno) e quelli prededucibili ai sensi dell’articolo 6 CCII. La prededuzione, pur conservando la sua funzione di garantire il pagamento prioritario, non sottrae il credito al modulo procedurale di accertamento: si tratta di una scelta sistematica che il legislatore della riforma ha consolidato superando le incertezze applicative del regime previgente.

In secondo luogo, la norma si estende ai diritti reali e personali vantati su beni mobili o immobili. Ciò significa che, ad esempio, il proprietario che rivendichi un bene appreso alla procedura, il titolare di un diritto di pegno o di ipoteca, il promissario acquirente che eserciti il diritto al trasferimento devono attivare il procedimento di accertamento, in particolare attraverso le domande di restituzione e rivendicazione di cui all’articolo 201 CCII. La sede concorsuale diviene così il foro unico per la definizione di ogni controversia che incida sull’attivo procedurale, evitando duplicazioni di giudizi e tutelando l’unitarietà della liquidazione.

L’estensione ai crediti esentati dal divieto ex art. 150 CCII

Il terzo comma chiarisce un punto di particolare rilevanza pratica: le regole sull’accertamento concorsuale si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di azioni individuali di cui all’articolo 150. Si pensi, in particolare, al creditore fondiario assistito dalla deroga dell’articolo 41 del Testo Unico Bancario: pur potendo proseguire l’esecuzione individuale sull’immobile ipotecato, egli deve comunque insinuarsi al passivo per ottenere l’accertamento del credito e partecipare ai riparti per l’eventuale residuo non soddisfatto dall’esecuzione. La dottrina maggioritaria ha sottolineato come tale previsione rafforzi la natura strutturalmente concorsuale del modello, riducendo le aree di accertamento extraprocedurale a fenomeni marginali e di natura strumentale.

Il procedimento di accertamento del passivo

Il rinvio operato dal secondo comma «alle norme stabilite dal capo III del presente titolo» richiama la disciplina degli articoli 200 e seguenti CCII, che regolano l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Il procedimento si articola, schematicamente, nelle seguenti fasi: presentazione della domanda di insinuazione entro il termine fissato dalla sentenza, formazione del progetto di stato passivo a cura del curatore, esame e udienza di verifica davanti al giudice delegato, esecutività dello stato passivo, eventuali opposizioni e impugnazioni ex articolo 206 CCII, possibili insinuazioni tardive nei termini di legge. Il sistema realizza un equilibrio tra esigenze di celerità della procedura e garanzia del contraddittorio, con la previsione di rimedi impugnatori che assicurano la tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori e dei terzi.

Esempi applicativi

Per cogliere la portata della norma può essere utile considerare alcune ipotesi paradigmatiche. Tizio è creditore chirografario di Beta S.p.A. per una fornitura non pagata: deve insinuarsi al passivo entro i termini, anche se aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, poiché il titolo esecutivo non sostituisce l’accertamento concorsuale. Caia è banca creditrice ipotecaria assistita da privilegio fondiario: pur potendo proseguire l’esecuzione immobiliare, deve comunque insinuarsi al passivo per il credito complessivo. Sempronio è proprietario di un macchinario in leasing detenuto dall’imprenditore in liquidazione: deve proporre domanda di restituzione ex articolo 201 CCII, evitando di tentare un’azione di rivendica autonoma in sede ordinaria.

Rapporti con le esecuzioni esattoriali e tributarie

Un capitolo a sé è costituito dai crediti erariali e dalle procedure di riscossione coattiva. Anche tali crediti, ivi inclusi quelli iscritti a ruolo, sono soggetti alla regola dell’accertamento concorsuale, fermo restando che l’amministrazione finanziaria conserva il potere di emettere atti impositivi e di iscrivere a ruolo le proprie pretese, le quali confluiscono nella domanda di insinuazione presentata dall’Agente della Riscossione. L’orientamento prevalente esclude che la pendenza di giudizi tributari precluda l’insinuazione: il credito può essere ammesso con riserva ex articolo 204 CCII, nelle more della definizione del contenzioso.

L’effetto del decreto di esecutività dello stato passivo

Il decreto di esecutività dello stato passivo ex articolo 204 CCII chiude la fase di accertamento ordinario e fissa la posizione del singolo creditore nei riparti, ferma restando la possibilità di opposizione, impugnazione o revocazione nei termini di legge. La giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la legge fallimentare, e ritenuta dalla dottrina maggioritaria estensibile al nuovo sistema, attribuisce al decreto un’efficacia endoconcorsuale: esso vincola gli organi della procedura e i creditori nella distribuzione dell’attivo, ma non assume valore di giudicato esterno con efficacia erga omnes nei rapporti tra le parti al di fuori del concorso. Tale impostazione preserva l’autonomia del processo ordinario e consente al creditore eventualmente escluso di tutelare i propri diritti, residualmente, anche oltre il perimetro della procedura.

Conclusioni sistematiche

L’articolo 151 CCII si pone come norma fondamentale per la coerenza del sistema concorsuale e per l’attuazione dei principi di universalità e parità di trattamento. La sua portata trasversale, che abbraccia crediti, prelazioni, prededuzioni e diritti reali e personali, conferma la scelta del legislatore di affidare al tribunale concorsuale la sede esclusiva di accertamento delle pretese sull’attivo procedurale. Una scelta che, pur generando inevitabili costi procedurali, persegue obiettivi di certezza, prevedibilità e tutela uniforme dei creditori, in linea con le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 e con le esigenze di efficienza del sistema della crisi d'impresa rafforzate dai correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024.

Domande frequenti

Quali crediti devono essere accertati secondo le norme del concorso?

Tutti i crediti, anche se privilegiati o prededucibili, e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, devono essere accertati secondo il procedimento concorsuale di cui agli artt. 200 ss. CCII.

Il credito assistito da decreto ingiuntivo definitivo deve comunque essere insinuato?

Sì. Il titolo esecutivo non sostituisce l’accertamento concorsuale: il creditore deve presentare domanda di insinuazione al passivo entro i termini fissati dalla sentenza di apertura.

I crediti prededucibili sono esonerati dall’accertamento concorsuale?

No. L’art. 151 CCII chiarisce che anche i crediti prededucibili devono essere accertati secondo le norme del concorso, fermo restando il loro pagamento prioritario ex art. 6 CCII.

Il creditore fondiario che prosegue l’esecuzione deve insinuarsi al passivo?

Sì. Anche il creditore esentato dal divieto ex art. 150 CCII deve insinuarsi al passivo, per ottenere l’accertamento del credito e partecipare al riparto per l’eventuale residuo.

Cosa accade ai diritti reali sui beni della procedura?

I diritti reali e personali sui beni compresi nella procedura vanno fatti valere mediante domanda di restituzione o rivendicazione ex art. 201 CCII, davanti al giudice delegato.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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