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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 126 CCII – Accettazione del curatore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’espletamento della funzione e dandone atto nell’accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

2. Intervenuta l’accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.

In sintesi

  • Termine di due giorni: il curatore deve far pervenire la propria accettazione in cancelleria entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
  • Verifica preventiva della capacità: nell’accettazione il curatore deve dare atto della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate allo svolgimento tempestivo dei compiti.
  • Nomina sostitutiva d'urgenza: in caso di mancata accettazione nei termini, il tribunale in camera di consiglio provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
  • Domicilio digitale della procedura: accettata la nomina, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.
La struttura dell’accettazione come atto complesso

L’art. 126 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina l’accettazione dell’incarico da parte del curatore nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. La norma presenta rispetto al previgente art. 29 legge fallimentare una significativa innovazione: l’accettazione non è un mero atto formale di adesione alla nomina, ma un documento nel quale il curatore deve espressamente dichiarare di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’incarico.

Questa previsione si inscrive nella logica di responsabilizzazione del curatore che permea l’intero Titolo V del CCII: il professionista non può limitarsi ad accettare formalmente ogni incarico che gli viene offerto, ma deve effettuare una valutazione seria e ponderata della propria effettiva capacità di gestire la procedura in modo efficiente. L’accettazione diventa così, da atto unilaterale di adesione, un atto complesso che incorpora una dichiarazione di idoneità con contenuto sostanziale verificabile.

Il termine perentorio di due giorni

Il comma 1 fissa in due giorni dalla comunicazione della nomina il termine entro cui l’accettazione deve pervenire in cancelleria. Si tratta di un termine particolarmente breve, giustificato dall’esigenza di garantire l’operatività immediata della procedura: la liquidazione giudiziale non tollera vuoti di gestione, e l’indeterminatezza sull’identità del curatore creerebbe incertezza sia per i creditori che per i terzi che intrattengono rapporti con il debitore.

La brevità del termine impone al professionista di operare una valutazione rapida ma non superficiale. In pratica, prima ancora di essere nominato, il curatore iscritto negli appositi albi e registri deve mantenere un costante monitoraggio del proprio carico di lavoro, in modo da essere in grado di rispondere consapevolmente alle nomine che gli vengono assegnate entro tempi così ridotti.

L’inosservanza del termine produce una conseguenza automatica: il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di un altro curatore. La procedura camerale d'urgenza consente di evitare i ritardi che deriverebbero da un procedimento ordinario, confermando la priorità che il legislatore attribuisce alla continuità gestionale della procedura.

Il contenuto sostanziale dell’accettazione

La dichiarazione di adeguatezza professionale e organizzativa che il curatore deve inserire nell’accettazione non è una formula di stile. Essa implica che il professionista abbia concretamente valutato:

  • il tempo disponibile, tenuto conto degli altri incarichi già in corso;
  • le risorse professionali proprie e dello studio (collaboratori, specialisti settoriali);
  • le risorse organizzative (strutture informatiche, sistemi di gestione documentale).

Se successivamente emerge che l’accettazione è stata resa in modo non veritiero, ad esempio perché il curatore aveva già un carico di lavoro incompatibile con la gestione efficiente della nuova procedura, tale circostanza può rilevare sul piano della responsabilità civile del curatore stesso ai sensi dell’art. 136 CCII, nonché su quello disciplinare.

Il domicilio digitale della procedura

Il comma 2 disciplina un adempimento di carattere organizzativo ma di notevole importanza pratica: intervenuta l’accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura. Si tratta di un indirizzo PEC (o equivalente strumento di comunicazione elettronica certificata) che diventa il punto di riferimento per tutte le comunicazioni relative alla liquidazione giudiziale.

La duplicità dei destinatari della comunicazione, cancelleria e registro delle imprese, garantisce che il domicilio digitale della procedura sia noto sia agli organi interni della procedura sia ai terzi che intendano entrare in contatto con il curatore. In tal modo si realizza la piena integrazione tra il sistema processuale e il sistema pubblicitario commerciale, in linea con la visione del CCII di una procedura concorsuale trasparente e informaticamente efficiente.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il curatore deve accettare la nomina?

Entro due giorni dalla comunicazione della nomina, facendo pervenire l’accettazione in cancelleria ai sensi dell’art. 126, comma 1, CCII.

Cosa succede se il curatore non accetta nei termini?

Il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di un altro curatore, senza necessità di ulteriori formalità.

Cosa deve dichiarare il curatore nell’atto di accettazione?

Deve attestare di aver verificato di avere tempo e risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti dell’incarico.

Cos'è il domicilio digitale della procedura e dove viene comunicato?

È l’indirizzo PEC della procedura; il curatore lo comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese dopo l’accettazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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