Art. 106 CCII – Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All’esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo 47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
In sintesi
Funzione della norma nel sistema delle garanzie del concordato preventivo
L’art. 106 CCII costituisce la principale disposizione sanzionatoria a presidio dell’integrità del concordato preventivo. La norma risponde a una esigenza fondamentale: impedire che la protezione accordata al debitore dalla procedura concordataria, in primo luogo il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali previsto dall’art. 54 CCII, diventi uno schermo per condotte fraudolente o omissive che pregiudicano i creditori. Il legislatore del CCII ha mantenuto e rafforzato questo meccanismo di controllo, già presente nella legge fallimentare, attribuendo al commissario giudiziale un ruolo attivo di sentinella e al tribunale il potere di reazione immediata fino alla conversione della procedura in liquidazione giudiziale.
La fattispecie principale: atti di frode del debitore (comma 1)
Il comma 1 elenca le condotte che integrano la nozione di «frode» rilevante ai fini dell’art. 106: l’occultamento o la dissimulazione di parte dell’attivo, l’omessa denuncia dolosa di uno o più crediti (intesa come omissione nell’elenco dei creditori, con conseguente esclusione del creditore dal voto), l’esposizione di passività inesistenti (gonfiamento del passivo per alterare le maggioranze), e genericamente «altri atti di frode». Quest'ultima clausola aperta, di matrice già presente nell’art. 173 l.fall., consente di ricondurre alla disciplina sanzionatoria comportamenti atipici ma ugualmente pregiudizievoli per la par condicio creditorum.
È necessario che la frode sia accertata dal commissario, il quale esercita a tal fine i propri poteri ispettivi sulla documentazione contabile, sui bilanci, sui flussi finanziari e sull’andamento dell’impresa nel corso della procedura. Non è richiesta una certezza processuale, che spetterà al tribunale valutare, ma una ragionevole e fondata cognizione della condotta irregolare, sufficiente a giustificare l’immediata segnalazione. L’obbligo di riferire è assoluto e non discrezionale: il commissario «deve» riferirne immediatamente, senza possibilità di differire la comunicazione in attesa di ulteriori accertamenti.
Le conseguenze della segnalazione: il provvedimento del tribunale
Il tribunale, ricevuta la segnalazione, provvede ai sensi dell’art. 44, comma 2 CCII, che consente l’adozione di misure urgenti a tutela del patrimonio del debitore e dei creditori, inclusa la revoca di autorizzazioni precedentemente concesse. La comunicazione ai creditori è affidata al commissario giudiziale, che la esegue con le modalità di cui all’art. 104 CCII. Il pubblico ministero riceve a sua volta comunicazione, in quanto la condotta fraudolenta del debitore può integrare fattispecie penalmente rilevanti (ad esempio il reato di bancarotta fraudolenta documentale o patrimoniale, previsto dall’art. 322 e ss. CCII, oppure il reato di false comunicazioni sociali).
Le fattispecie estese (comma 2)
Il comma 2 amplia l’ambito applicativo della disposizione a ulteriori situazioni di irregolarità. La prima è il mancato deposito tempestivo dei documenti previsti dall’art. 47, comma 2, lettera d) CCII, tra cui il piano, la proposta e la documentazione contabile a corredo, che costituisce una forma di inadempimento procedurale con effetti potenzialmente pregiudizievoli per i creditori. La seconda è il compimento di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, categoria che include le operazioni straordinarie (cessioni di azienda, costituzione di garanzie, pagamenti di debiti anteriori) effettuate dal debitore senza la necessaria autorizzazione del giudice delegato. La terza fattispecie è il venir meno, in qualsiasi momento, delle condizioni previste dagli artt. 84-88 CCII per l’apertura del concordato: si pensi alla perdita dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura o all’accertamento che il piano era ab origine non fattibile.
La conversione in liquidazione giudiziale (comma 3)
Il comma 3 disciplina l’esito finale del procedimento avviato dalla segnalazione del commissario. Il tribunale, revocato il decreto di apertura del concordato ex art. 47 CCII, apre la procedura di liquidazione giudiziale su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero. Si tratta di una conversione automaticamente conseguente alla revoca, subordinata però alla presentazione di una istanza da parte di soggetti legittimati: il creditore, anche singolo, e il pubblico ministero, ma non d'ufficio. L’orientamento prevalente ritiene che il tribunale, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti, non abbia discrezionalità nell’apertura della liquidazione giudiziale, trattandosi di un atto dovuto a presidio dell’integrità del sistema concorsuale.
La conversione determina gli effetti tipici della liquidazione giudiziale: spossessamento del debitore, nomina del curatore, cristallizzazione del passivo alla data di apertura, decorrenza del periodo sospetto per le revocatorie. Il passaggio dalla procedura concordataria alla liquidazione giudiziale non fa cessare gli effetti delle misure protettive già accordate, che perdurano sino alla pronuncia del tribunale, garantendo continuità nella tutela dei creditori.
Coordinamento sistematico e profili pratici
L’art. 106 si coordina con l’art. 44 CCII (misure urgenti), con l’art. 47 (decreto di apertura del concordato), con gli artt. 84-88 (presupposti del concordato), con gli artt. 121-130 (liquidazione giudiziale), e con gli artt. 322 ss. CCII (reati concorsuali). Dal punto di vista pratico, la norma funge da deterrente contro l’utilizzo opportunistico del concordato preventivo da parte di debitori che intendano guadagnare tempo senza una genuina intenzione di risanamento, sfruttando la protezione della procedura per proseguire nell’erosione del patrimonio a danno dei creditori.
Domande frequenti
Quali condotte del debitore obbligano il commissario giudiziale a riferire immediatamente al tribunale?
Occultamento di attivo, omessa denuncia di crediti, esposizione di passività inesistenti e altri atti di frode, ai sensi dell’art. 106, comma 1 CCII.
Il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale d'ufficio dopo la revoca del concordato?
No: l’art. 106, comma 3 CCII richiede un’istanza di un creditore o una richiesta del pubblico ministero; non è prevista l’apertura d'ufficio.
Il venir meno dei presupposti ex artt. 84-88 CCII durante la procedura può portare alla conversione in liquidazione?
Sì: il comma 2 dell’art. 106 estende la disciplina sanzionatoria anche al caso in cui manchino le condizioni richieste per l’apertura del concordato.
Cosa si intende per «atti non autorizzati» rilevanti ai fini dell’art. 106, comma 2 CCII?
Operazioni straordinarie o pagamenti compiuti dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato e diretti a frodare le ragioni dei creditori.