← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 CCII – Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonchè i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.

3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.

5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

In sintesi

  • L’articolo 79 CCII fissa la regola della maggioranza dei crediti ammessi al voto per l’approvazione del concordato minore.
  • Quando un solo creditore detiene la maggioranza assoluta, e richiesta anche la maggioranza per teste dei votanti; in caso di classi, occorre la maggioranza nel maggior numero di classi.
  • I creditori privilegiati integralmente soddisfatti non votano e non sono computati, salvo rinuncia alla prelazione; i prelatizi pagati parzialmente votano come chirografari per la parte residua.
  • Sono esclusi dal voto i prossimi congiunti, le societa del gruppo, i cessionari di crediti da meno di un anno e i creditori in conflitto d'interessi.
  • Vige la regola del silenzio-assenso: la mancata comunicazione equivale a consenso alla proposta.
  • Il concordato della societa libera anche i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario; resta integra la posizione dei coobbligati e fideiussori.
La funzione della disciplina sulle maggioranze

L’articolo 79 CCII regola il momento centrale del concordato minore: la formazione del consenso dei creditori. Si tratta di norma cardine, perche definisce le condizioni in presenza delle quali la proposta del debitore si impone, una volta omologata, anche ai creditori dissenzienti, comprimendo le pretese individuali in nome dell’interesse concorsuale alla regolazione ordinata della crisi. La disposizione, frutto dei plurimi interventi correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024), trasferisce nel concordato minore principi gia sperimentati nel concordato preventivo (articolo 109 CCII), pur con semplificazioni coerenti con la struttura piu snella della procedura.

La regola della maggioranza dei crediti

Il comma 1 introduce la regola generale: il concordato minore e approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La base di calcolo non e l’intera esposizione debitoria, ma solo i crediti che, ai sensi dello stesso comma e del comma 2, sono ammessi al voto: sono quindi esclusi i privilegiati integralmente soddisfatti, i prossimi congiunti, le societa del gruppo, i cessionari recenti e i creditori in conflitto d'interessi. La maggioranza, in dottrina maggioritaria, e calcolata in termini assoluti sulla somma dei crediti ammessi e non sui soli votanti, ferma la regola del silenzio-assenso che riconduce all’area del consenso anche chi non si pronunci espressamente.

L’antidoto al creditore dominante

Il legislatore ha previsto un correttivo al rischio che la procedura sia interamente governata da un unico creditore titolare di crediti superiori alla maggioranza assoluta. In tale ipotesi, e richiesta anche la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto: si introduce cosi un meccanismo di democrazia procedimentale che impedisce al creditore dominante di imporre la propria volonta alla massa. La regola, introdotta dal correttivo del 2024 in coerenza con la direttiva UE 2019/1023, attenua il rischio di abuso e tutela i piccoli creditori. Tizio, debitore con esposizione bancaria pari al 65% del passivo concorsuale, vedra approvata la propria proposta solo se, oltre alla banca, aderisca anche la maggioranza per teste dei creditori che si esprimano.

La votazione per classi

Quando il debitore strutturi la proposta in classi, l’approvazione richiede il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto anche nel maggior numero di classi. La regola del maggior numero di classi (non della meta piu uno) e funzionale a un voto qualificato e si presta a interpretazioni ricostruttive da parte della dottrina maggioritaria: si ritiene che, in caso di numero pari di classi, sia sufficiente la meta esatta. Per il cram down delle classi dissenzienti operano i meccanismi dell’articolo 80 CCII e, nei limiti di compatibilita, dell’articolo 112 CCII richiamato dall’articolo 78, comma 2-bis, lettera b).

Il regime dei creditori prelatizi

Il comma 1 disciplina con precisione i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. La regola generale e che, se la proposta prevede il loro integrale pagamento, essi non sono computati ai fini delle maggioranze e non votano. La ratio e che il creditore prelatizio integralmente soddisfatto non subisce sacrificio dalla procedura e dunque non ha interesse a esprimersi. Tuttavia, il prelatizio puo rinunciare in tutto o in parte alla prelazione e per la parte rinunciata acquisisce diritto di voto come chirografario.

I prelatizi soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, CCII sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito: votano cioe sulla quota degradata. Si tratta di disciplina coerente con il principio del falcidiamento dei privilegi consentito dal CCII a condizione del rispetto del valore di liquidazione e dell’attestazione del professionista indipendente. Caio, fornitore privilegiato per fattura di euro 50.000 di cui il piano preveda il soddisfacimento al 60%, votera come chirografario per i residui euro 20.000.

Le esclusioni dal voto

Il comma 2 contiene un catalogo di esclusioni che persegue una duplice finalita: prevenire il rischio di voti compiacenti e garantire la genuinita della formazione del consenso. Sono esclusi il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini fino al quarto grado, le societa controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo (in linea con l’articolo 2359 c.c.), nonche i cessionari o aggiudicatari dei crediti acquisiti da meno di un anno prima della domanda.

L’esclusione dei cessionari recenti previene la pratica del rastrellamento dei crediti finalizzata a procurarsi voti favorevoli alla proposta. La giurisprudenza di merito formatasi nel previgente sistema concordatario, applicabile per analogia, ha chiarito che il termine annuale decorre dalla data di efficacia della cessione e non da quella della domanda di concordato. Sono altresi esclusi i creditori in conflitto di interessi, formula aperta che la dottrina maggioritaria interpreta restrittivamente per evitare ingiustificate compressioni del diritto di voto.

Il silenzio-assenso

Il comma 3 codifica la regola del silenzio-assenso: in mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui e stata trasmessa. La regola e fondamentale e distingue il concordato minore dal concordato preventivo, dove il voto e espresso e il silenzio equivale a dissenso. La scelta del silenzio-assenso si giustifica con la platea normalmente ridotta di creditori coinvolti e con l’esigenza di superare l’inerzia che spesso caratterizza i creditori minori.

Sul piano pratico, l’OCC ha l’onere di documentare con precisione la trasmissione del piano e della proposta ai creditori, perche solo la regolare comunicazione legittima l’applicazione della regola del silenzio-assenso. L’orientamento prevalente richiede che la comunicazione avvenga a mezzo PEC, con prova della consegna o del mancato recapito.

Effetti del concordato sulla societa e sui soci

Il comma 4 stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato minore della societa produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. La regola e di particolare rilievo per le societa di persone (s.n.c., s.a.s. limitatamente agli accomandatari): l’omologa del concordato libera anche i soci dalla responsabilita personale verso i creditori sociali nei limiti della falcidia concordataria. La clausola di salvezza ammette pero la previsione di patti contrari nel piano, idonei a derogare alla regola.

La posizione dei coobbligati e fideiussori

Il comma 5, in coerenza con la disciplina generale dei concordati (articolo 117 CCII), stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, salva diversa previsione. La regola tutela il creditore, che mantiene integro il diritto di agire per l’intero verso il garante, ma incide sulla posizione di quest'ultimo, il quale, dopo aver pagato, potra agire in regresso verso il debitore solo nei limiti della percentuale concordataria.

Profili applicativi

Nella prassi, l’esatta perimetrazione del passivo ammesso al voto e operazione delicata e affidata all’OCC, che deve verificare le esclusioni soggettive, calcolare le falcidie dei privilegiati e classificare correttamente i crediti contestati. Sempronio, OCC nominato in un concordato minore di micro impresa, dovra valutare con cura il rapporto di parentela tra debitore e creditori, l’eventuale appartenenza a gruppi e la data di acquisizione dei crediti per non viziare il conteggio delle maggioranze.

Un ulteriore profilo applicativo riguarda i crediti contestati: la dottrina maggioritaria ritiene che, in mancanza di accertamento definitivo, l’OCC debba ammettere il credito al voto in via provvisoria, salvo che la contestazione appaia manifestamente fondata. Per i crediti condizionali e quelli non ancora scaduti operano le regole generali sulla concorsualita, con ammissione al voto per l’intero valore nominale, salvo specifiche previsioni del piano. Va infine considerato che il computo delle maggioranze, una volta consolidato, e cristallizzato nella relazione conclusiva dell’OCC al giudice, che ne verifica la correttezza in sede di omologa e respinge la proposta se le maggioranze non risultino raggiunte.

Domande frequenti

Quale maggioranza serve per approvare il concordato minore?

La maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se un creditore detiene oltre il 50% serve anche la maggioranza per teste; con classi, la maggioranza nel maggior numero di classi.

I creditori privilegiati votano nel concordato minore?

Solo se la proposta non prevede il loro integrale pagamento o se rinunciano alla prelazione. I prelatizi soddisfatti parzialmente votano come chirografari per la parte residua.

Chi e escluso dal voto nel concordato minore?

Coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, societa del gruppo, cessionari di crediti da meno di un anno e creditori in conflitto d'interessi.

Cosa accade se un creditore non comunica nulla all’OCC?

Vige il silenzio-assenso: la mancata comunicazione nel termine assegnato equivale a consenso alla proposta nei termini trasmessi, secondo l’articolo 79, comma 3, CCII.

Il concordato minore libera i soci illimitatamente responsabili?

Si, salvo patto contrario il concordato della societa produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, liberandoli nei limiti della falcidia concordataria.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.