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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 33 CCII – Cessazione dell’attivita’

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. 1 bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazio- ne di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

In sintesi

  • La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, purché l’insolvenza si sia manifestata prima o entro lo stesso anno.
  • Per gli imprenditori iscritti, la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese; per i non iscritti, rileva il momento di conoscenza effettiva da parte dei terzi.
  • L’imprenditore cancellato ha l'obbligo di mantenere attivo l’indirizzo PEC/SERCQ per un anno dalla cancellazione.
  • Il creditore o il P.M. possono dimostrare il momento di effettiva cessazione anche in caso di impresa individuale o cancellazione d'ufficio.
  • L’imprenditore già cancellato non può accedere a concordato preventivo, concordato minore o accordi di ristrutturazione: la domanda è inammissibile.
Ratio e collocazione nel sistema

L’art. 33 CCII disciplina i presupposti temporali per l’apertura delle procedure concorsuali nei confronti di un imprenditore che abbia cessato la propria attività. La norma risponde all’esigenza di evitare che la cessazione formale dell’impresa costituisca uno schermo per sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori, consentendo al contempo un ragionevole limite temporale alla potenziale esposizione del debitore.

Il legislatore del CCII ha sostanzialmente conservato il meccanismo già presente nell’art. 10 della legge fallimentare, introducendo tuttavia alcune modifiche rilevanti: la distinzione tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, il comma 1-bis introdotto per il debitore persona fisica, e il comma 4 che sancisce l’inammissibilità delle procedure negoziali per l’imprenditore cancellato.

Il termine annuale e le condizioni

Il comma 1 fissa un termine annuale di decadenza a decorrere dalla cessazione dell’attività, entro il quale le procedure possono essere aperte. Non è sufficiente che la cessazione sia avvenuta: occorre che l'insolvenza si sia manifestata prima della cessazione o entro l’anno successivo ad essa. Questa doppia condizione, cessazione e manifestazione dell’insolvenza, deve essere verificata dal tribunale nella fase di apertura.

L’insolvenza «manifestata» non coincide necessariamente con l’accertamento giudiziale: è sufficiente che siano emersi, prima o durante l’anno, indizi obiettivi dello stato di incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni (inadempimenti reiterati, protesti, pignoramenti, ecc.). L’orientamento prevalente ritiene che il tribunale abbia un margine di apprezzamento nel qualificare la «manifestazione», senza che sia richiesta prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell’insolvenza.

Il comma 1-bis: debitore persona fisica e liquidazione controllata

Il D.Lgs. 83/2022 (Correttivo-bis) ha introdotto il comma 1-bis, che riconosce al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, la facoltà di chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine annuale. La ratio è garantire al soggetto sovra-indebitato l’accesso alla procedura di esdebitazione anche quando l’imprenditore individuale abbia già chiuso l’attività da più di un anno. Questa disposizione riflette la filosofia del CCII, che valorizza la seconda chance per il debitore persona fisica (v. anche art. 280 CCII sull’esdebitazione).

La nozione di cessazione: iscritti e non iscritti

Il comma 2 distingue due ipotesi. Per gli imprenditori iscritti al registro delle imprese la cessazione coincide con la cancellazione d'iscrizione: si tratta di un criterio formale e oggettivo, che offre certezza alle parti. Per i non iscritti (artigiani, piccoli imprenditori non registrati) la cessazione decorre dal momento in cui i terzi ne hanno avuto conoscenza: criterio di fatto, che richiede un’indagine caso per caso.

Lo stesso comma 2 impone all’imprenditore cancellato un obbligo strumentale: mantenere attivo l’indirizzo PEC o SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato) comunicato all’INI-PEC per un anno dalla cancellazione. L’obbligo garantisce la reperibilità del debitore per le notifiche inerenti a eventuali procedure aperte nel periodo successivo. La violazione dell’obbligo non è sanzionata penalmente dalla norma, ma può avere riflessi processuali in ordine alla regolarità delle notifiche.

Cancellazione di ufficio e prova dell’effettiva cessazione

Il comma 3 introduce un’eccezione in favore di creditore e pubblico ministero. In caso di impresa individuale o di cancellazione d'ufficio degli imprenditori collettivi (ipotesi che si verifica quando l’imprenditore non provvede spontaneamente alla cancellazione), è consentito dimostrare che l’effettiva cessazione dell’attività è avvenuta in un momento diverso e precedente rispetto alla data della cancellazione formale. Questo meccanismo anticipa il dies a quo del termine annuale, a tutela dei creditori che potrebbero altrimenti vedersi preclusa l’apertura della procedura per il solo fatto che la cancellazione è intervenuta tardi.

Tizio, imprenditore individuale, cessa di fatto di operare a gennaio 2023 ma viene cancellato d'ufficio solo a dicembre 2024: applicando il solo criterio formale, il termine annuale decorrerebbe dalla cancellazione e la procedura potrebbe essere aperta fino a dicembre 2025. Il comma 3 consente al creditore di provare l’effettiva cessazione a gennaio 2023, con la conseguenza che il termine annuale sarebbe già spirato a gennaio 2024.

L’inammissibilità delle procedure negoziali per l’imprenditore cancellato

Il comma 4 stabilisce che la domanda di concordato preventivo, concordato minore o accordi di ristrutturazione presentata dall’imprenditore già cancellato è inammissibile. La norma ha una precisa logica: le procedure di regolazione negoziale della crisi presuppongono la continuità o la riorganizzazione dell’attività; un imprenditore cancellato non può prospettare un piano di risanamento credibile. L’unica procedura residuale è la liquidazione. Va peraltro notato che il comma 1-bis, riferito alla sola liquidazione controllata del debitore persona fisica, si coordina coerentemente con il comma 4: nessuna procedura conservativa è accessibile, ma quella liquidatoria sì, anche oltre l’anno.

Domande frequenti

Entro quanto tempo dalla cessazione dell’attività può essere aperta la liquidazione giudiziale?

Entro un anno dalla cessazione, a condizione che l’insolvenza si sia manifestata prima della cessazione o entro lo stesso anno (art. 33, comma 1, CCII).

Un imprenditore individuale cancellato può chiedere la liquidazione controllata dopo un anno dalla cancellazione?

Sì. Il comma 1-bis dell’art. 33 CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, consente al debitore persona fisica di richiederla anche oltre il termine annuale.

Cosa coincide con la cessazione dell’attività per gli imprenditori iscritti al registro delle imprese?

La cancellazione dal registro delle imprese, criterio formale e oggettivo stabilito dall’art. 33, comma 2, CCII.

Un imprenditore già cancellato può presentare domanda di concordato preventivo?

No. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile tale domanda, nonché quella di concordato minore e di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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