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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 24 CCII – Conservazione degli effetti

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato.

2. Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purchè coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 22.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 17, comma 5, purchè non siano state effettuate le iscrizioni previste dall’articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell’articolo 22.

In sintesi

  • Gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 CCII conservano i propri effetti anche nelle successive procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.).
  • Gli atti compiuti dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico dall’esperto, coerenti con le trattative, sono esenti dall’azione revocatoria ex art. 166, comma 2 CCII.
  • Se l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel Registro Imprese (art. 21, comma 4) o il tribunale ha rigettato l’autorizzazione ex art. 22, gli atti di straordinaria amministrazione restano soggetti alle azioni revocatorie.
  • La norma offre protezione penale indiretta: i pagamenti coerenti con le trattative non sono soggetti alle sanzioni ex artt. 322 e 323 CCII, salvo dissenso iscritto dell’esperto o autorizzazione negata.
  • La responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti resta ferma in ogni caso.
Funzione protettiva dell’articolo 24 nel sistema della composizione negoziata

L’articolo 24 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) svolge una funzione di chiusura sistematica del regime della composizione negoziata: stabilisce le conseguenze giuridiche degli atti compiuti durante la procedura nelle ipotesi in cui questa si concluda senza accordo e l’imprenditore acceda a una procedura concorsuale. Senza questa norma, i creditori potrebbero esperire azioni revocatorie su atti e pagamenti compiuti nella fase negoziale, vanificando retroattivamente le trattative e creando un forte disincentivo alla partecipazione attiva dell’imprenditore. La norma è strettamente collegata all’art. 22 (autorizzazioni del tribunale), all’art. 21 (misure protettive e dissenso dell’esperto) e agli artt. 165-166 (azioni revocatorie nella liquidazione giudiziale).

Conservazione degli effetti degli atti autorizzati

Il comma 1 dispone che gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 conservano i propri effetti anche se, successivamente, intervengono: un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (artt. 57 ss. CCII), un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis (PRO, Piano di Ristrutturazione Omologato), l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003) o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies. L’elenco è tassativo e comprende tutte le principali procedure cui può accedere l’imprenditore dopo il fallimento della composizione negoziata. La conservazione degli effetti è automatica e non richiede alcuna formalità aggiuntiva: il provvedimento di autorizzazione del tribunale costituisce titolo sufficiente.

Esenzione dall’azione revocatoria per atti coerenti con le trattative

Il comma 2 introduce un’esenzione dalla revocatoria fallimentare ex art. 166, comma 2 CCII per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, «purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti». L’esenzione è condizionata: non copre qualsiasi atto compiuto durante la procedura, ma solo quelli che si inseriscono razionalmente nel contesto negoziale. Un pagamento effettuato per ragioni del tutto estranee alle trattative, ad esempio, per favorire un creditore in conflitto d'interessi con l’esperto, non beneficerebbe della protezione. L’orientamento prevalente tra i pratici suggerisce che la «coerenza» vada valutata ex ante, cioè al momento del compimento dell’atto, tenendo conto delle informazioni disponibili all’imprenditore in quel momento e dell’andamento delle trattative così come risulta dagli atti della piattaforma telematica.

Condizioni che fanno venir meno la protezione

Il comma 3 individua due circostanze che neutralizzano la protezione accordata dal comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti: (i) l'iscrizione del dissenso dell’esperto nel Registro Imprese ai sensi dell’art. 21, comma 4, e (ii) il rigetto da parte del tribunale della richiesta di autorizzazione ex art. 22. In entrambi i casi, l’atto resta soggetto alle azioni revocatorie ex artt. 165 e 166 CCII. La logica è chiara: se l’esperto ha formalmente manifestato il proprio dissenso o se il tribunale ha negato l’autorizzazione, l’atto non può beneficiare della protezione procedurale, poiché è stato compiuto in modo difforme rispetto alle valutazioni degli organi preposti al controllo della procedura.

Profili penalistici: esclusione delle sanzioni ex artt. 322 e 323 CCII

Il comma 5 prevede che le sanzioni penali previste dagli artt. 322 (bancarotta fraudolenta per pagamenti preferenziali) e 323 CCII non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti durante la composizione negoziata «in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa», a condizione che non siano state effettuate le iscrizioni di dissenso dell’esperto ex art. 21, comma 4. La protezione si estende anche agli atti specificamente autorizzati dal tribunale ex art. 22. Si tratta di una disposizione di grande rilievo pratico: rimuove il rischio di responsabilità penale che altrimenti gravirebbe sugli amministratori che effettuano pagamenti selettivi durante la fase negoziale, consentendo loro di operare con maggiore libertà nella gestione della crisi.

Permanenza della responsabilità civile dell’imprenditore

Il comma 4 precisa che, in tutte le ipotesi disciplinate dai commi precedenti, «resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti». La protezione accordata dalla norma opera sul piano delle azioni revocatorie e delle sanzioni penali, ma non esonera l’imprenditore dalla responsabilità civile verso i creditori per danni eventualmente arrecati. Questa precisazione è coerente con la struttura generale del CCII, che non intende creare zone franche di irresponsabilità, ma solo incentivare l’imprenditore a ricorrere tempestivamente agli strumenti di composizione della crisi.

Domande frequenti

Gli atti autorizzati durante la composizione negoziata possono essere revocati nella successiva liquidazione giudiziale?

No. L’art. 24, comma 1 CCII prevede che gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 conservino i propri effetti anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di accesso ad altre procedure concorsuali.

Quando un pagamento effettuato durante la composizione negoziata è esente da revocatoria?

Se è stato effettuato dopo l’accettazione dell’incarico dall’esperto, è coerente con le trattative e le prospettive di risanamento, e l’esperto non ha iscritto dissenso nel Registro Imprese ex art. 21, comma 4 CCII.

L’iscrizione del dissenso dell’esperto elimina la protezione dalla revocatoria?

Sì. Se l’esperto ha iscritto il dissenso nel Registro Imprese ai sensi dell’art. 21, comma 4 CCII, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti restano soggetti alle azioni revocatorie ex artt. 165 e 166 CCII.

L’imprenditore è esente da responsabilità civile per gli atti compiuti durante la composizione negoziata?

No. L’art. 24, comma 4 CCII chiarisce che la responsabilità civile dell’imprenditore per gli atti compiuti resta ferma in ogni caso, indipendentemente dalle protezioni accordate dalla norma sul piano revocatorio e penale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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