Art. 19 CCII – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l’imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese.
2. L’imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda; b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella; d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata; f) l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto è trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene l’indicazione del debitore e dell’esperto e la data dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all’esperto. Il tribunale può prescrivere ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non è depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure protettive, senza fissare l’udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell’udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda può essere riproposta.
4. All’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l’attività che intende svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 1. Sentito l’esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto. Nel parere l’esperto indica altresì l’attività svolta e da svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all’articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell’archiviazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.
In sintesi
Architettura del procedimento
L’articolo 19 disciplina il segmento giurisdizionale della composizione negoziata, indispensabile per dare effettività alle misure protettive automaticamente prodotte dalla pubblicazione dell’istanza ex art. 18. Il legislatore ha scelto un modello procedimentale ricalcato sui provvedimenti cautelari uniformi ex artt. 669-bis ss. c.p.c., adattato alle peculiarità della crisi d'impresa. La logica è quella di una verifica giudiziale rapida sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative, con possibilità di confermarle, modularle o revocarle. Il modulo procedimentale è rinforzato dal correttivo ter, che ha precisato termini, pubblicità e cause di cessazione automatica.
Iniziativa del debitore e termini perentori
Il comma 1 impone all’imprenditore, che abbia formulato la richiesta di misure protettive ex art. 18, comma 1, di depositare il ricorso al tribunale competente ex art. 27 entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Si tratta di un termine breve e di natura sostanziale: l’omesso o ritardato deposito determina, ex lege, l'inefficacia delle misure protettive prodotte dalla pubblicazione. Entro venti giorni dalla pubblicazione, inoltre, l’imprenditore deve chiedere la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento nel registro delle imprese: in difetto, l’iscrizione dell’istanza è cancellata. Il sistema combina automatismo iniziale ed onere di attivazione giurisdizionale, evitando misure protettive non sottoposte al vaglio del tribunale.
Documentazione del ricorso
Il comma 2 elenca i documenti da depositare con il ricorso, in larga parte coincidenti con quelli caricati in piattaforma ex art. 17, comma 3: bilanci o dichiarazioni fiscali dell’ultimo triennio, eventuali progetti di bilancio o situazione aggiornata in caso di mancata approvazione, situazione economico-patrimoniale e finanziaria non anteriore a sessanta giorni, elenco dei creditori con indicazione dei primi dieci per ammontare e dei relativi indirizzi PEC, progetto di piano di risanamento, piano finanziario semestrale, prospetto delle iniziative, autocertificazione di risanabilità dell’impresa secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, accettazione dell’esperto. L’autocertificazione di risanabilità assume rilievo prognostico: pur non essendo asseverata da un attestatore, costituisce assunzione di responsabilità formale del debitore sulla concretezza del percorso di risanamento.
Fase introduttiva e fissazione dell’udienza
Il comma 3 impone al tribunale di fissare l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso, preferibilmente in videoconferenza, in coerenza con le esigenze di rapidità del procedimento. L’estratto del decreto è trasmesso entro il giorno successivo all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione, da eseguire entro un ulteriore giorno. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente anche all’esperto. Il tribunale può prescrivere forme di notificazione semplificate ex art. 151 c.p.c. e ulteriori adempimenti utili alla conoscenza del procedimento. Particolarmente significativa è la previsione che gli effetti protettivi cessano anche quando il giudice non provveda alla fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni: si tratta di una sanzione di sistema che incentiva la celerità anche dal lato dell’ufficio. Nei casi di inefficacia, la domanda è in ogni caso riproponibile.
Udienza, parere dell’esperto e ordinanza
Il comma 4 disegna l’udienza secondo un modello fortemente partecipativo: il tribunale sente le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, chiama l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e a rappresentare l’attività che intende svolgere ex art. 12, comma 2. Può essere nominato un ausiliario ex art. 68 c.p.c. e si procede alle istruzioni indispensabili. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell’elenco, e deve sentire i terzi sui cui diritti incidono le misure. L’ordinanza fissa la durata, compresa tra 30 e 120 giorni, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ex art. 54, comma 1. Su parere dell’esperto, il tribunale può modulare le misure, limitandole a determinate iniziative, creditori o categorie.
Proroga, durata massima e blocco anti-forum shopping
Il comma 5 consente la proroga su istanza del debitore o delle parti interessate al risanamento, sentito l’esperto, per il tempo necessario al buon esito delle trattative. Nel parere, l’esperto rappresenta l’attività svolta e quella ancora da svolgere. La durata complessiva non può superare i 240 giorni, in coerenza con il limite previsto dall’art. 6 della Direttiva UE 2019/1023. Significativa, in chiave anti-elusiva, la previsione che esclude la proroga qualora il centro degli interessi principali (COMI) dell’impresa sia stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la richiesta ex art. 18, comma 1: clausola che riprende la logica del Regolamento UE 2015/848 e mira a contrastare il forum shopping transfrontaliero.
Revoca, abbreviazione e impugnazione
Il comma 6 attribuisce al giudice un ampio potere di revoca o abbreviazione delle misure, attivabile su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, e in ogni caso in seguito all’archiviazione dell’istanza ex art. 17, commi 5 e 8. I parametri sono due: l'idoneità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e la proporzionalità rispetto al pregiudizio inflitto ai creditori. Il comma 7 conferma l’innesto procedurale cautelare richiamando gli artt. 669-bis ss. c.p.c., escludendo però alcune disposizioni incompatibili: non si applicano l’art. 669-octies, primi tre commi (decadenza in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito) e l’art. 669-novies, primo comma (inefficacia per mancato compimento di atti processuali). Il tribunale provvede in composizione monocratica, con ordinanza comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo. Contro l’ordinanza è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., davanti al collegio. Il comma 8 chiarisce che, in caso di revoca o cessazione delle misure, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati viene meno dalla stessa data.
Profili pratici per il professionista
La gestione tempistica è cruciale: il deposito del ricorso deve essere preparato in parallelo all’istanza di nomina dell’esperto, per non rischiare la decadenza il giorno dopo la pubblicazione. È opportuno predisporre fin da subito l’elenco dei primi dieci creditori con PEC verificate, l’autocertificazione di risanabilità motivata con riferimenti agli indici economico-finanziari, e una nota sintetica per l’udienza che illustri la funzionalità delle misure rispetto al piano. Quando le misure incidono su garanzie di terzi (tipicamente fideiussori), occorre allegare le informazioni necessarie a consentire la loro chiamata e l’esercizio del contraddittorio. Per Caio, ad esempio, imprenditore in trattativa con una banca per la rinegoziazione di un mutuo, la modulazione selettiva delle misure può rivelarsi più efficace di uno stay generalizzato. La dottrina prevalente raccomanda inoltre di monitorare costantemente l’evoluzione delle trattative per valutare per tempo l’eventuale richiesta di proroga, ricordando il tetto invalicabile di 240 giorni complessivi.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va depositato il ricorso al tribunale?
L’art. 19, comma 1, CCII impone il deposito entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese. L’omissione o il ritardo determina l’inefficacia delle misure protettive.
Qual è la durata massima delle misure protettive?
L’ordinanza del tribunale fissa una durata tra 30 e 120 giorni, prorogabile per il tempo necessario al buon esito delle trattative. In ogni caso la durata complessiva non può superare i 240 giorni ex art. 19, comma 5.
Cosa succede se il giudice non fissa l’udienza nei dieci giorni?
L’art. 19, comma 3, prevede che, in caso di mancata fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni, gli effetti protettivi cessano. La domanda può comunque essere riproposta dall’imprenditore.
Si può impugnare l’ordinanza del tribunale sulle misure protettive?
Sì. L’art. 19, comma 7, ammette il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. davanti al collegio contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale in composizione monocratica.
Quando il tribunale può revocare le misure protettive?
L’art. 19, comma 6, consente la revoca o l’abbreviazione quando le misure non assicurano il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio per i creditori, su istanza delle parti o segnalazione dell’esperto.