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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 18 CCII – Misure protettive

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto.

2. Con l’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore nè possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.

4. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell’articolo 54, comma 1.

5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sè motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario. 5 bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sè motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario.

In sintesi

  • Consente all’imprenditore di chiedere, contestualmente o successivamente all’istanza di nomina dell’esperto, l’applicazione di misure protettive del patrimonio verso tutti i creditori o solo verso categorie o iniziative determinate.
  • Esclude in ogni caso dalle misure protettive i crediti dei lavoratori, che restano pienamente esigibili.
  • Pubblicata l’istanza nel registro delle imprese, scatta il divieto per i creditori interessati di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati; restano sospese prescrizioni e decadenze, ma i pagamenti non sono inibiti.
  • Durante la pendenza delle misure non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca disposta dal tribunale.
  • Sono vietate le condotte di ius variandi reattivo di banche, intermediari e altri creditori (risoluzione, decadenza dal termine, revoca delle linee di credito) per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; resta salva la disciplina di vigilanza prudenziale.
  • Dopo la conferma giudiziale delle misure, banche e intermediari non possono mantenere la sospensione delle linee di credito se non dimostrano che essa è imposta dalla vigilanza prudenziale.
Funzione e collocazione delle misure protettive

L’articolo 18 introduce nel sistema della composizione negoziata uno strumento di tutela del patrimonio e della continuità aziendale modellato sulla figura europea dello stay, prevista dalla Direttiva UE 2019/1023 in attuazione della logica del quadro di ristrutturazione preventiva. La norma costituisce, insieme all’art. 19 (procedimento di conferma), il presidio giurisdizionale dell’istituto altrimenti stragiudiziale disegnato dagli artt. 12-25 CCII. La funzione è duplice: da un lato congelare le aggressioni esecutive e cautelari dei creditori per il tempo necessario alle trattative; dall’altro, preservare la continuità dei rapporti contrattuali e finanziari, evitando reazioni unilaterali che svuoterebbero di senso il percorso di risanamento.

Domanda e ambito oggettivo

Il comma 1 consente all’imprenditore di chiedere le misure protettive contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto oppure successivamente, con istanza presentata sempre attraverso la piattaforma ex art. 17, comma 1. La domanda può avere portata generale, verso tutti i creditori, ovvero selettiva, mirando a determinate iniziative, a determinati creditori o a determinate categorie. Quest'ultima opzione, valorizzata dal correttivo bis, consente di calibrare lo stay sulle reali esigenze del piano e di evitare effetti collaterali eccessivi su rapporti che non interferiscono con il risanamento. È espressamente esclusa l’incidenza sui diritti di credito dei lavoratori: scelta coerente con la tutela costituzionale del lavoro e con la finalità di non addossare al ceto debole il costo del risanamento.

Pubblicità e oneri informativi

La pubblicazione nel registro delle imprese congiuntamente all’accettazione dell’esperto determina la decorrenza degli effetti protettivi. Il comma 2 impone all’imprenditore di caricare in piattaforma una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari in corso e un aggiornamento sui ricorsi liquidatori già indicati nella dichiarazione ex art. 17, comma 3, lett. d). L’onere risponde a un duplice scopo: informare l’esperto e il tribunale del quadro contenzioso e prevenire condotte abusive o reticenti.

Effetti sostanziali dello stay

Il comma 3 individua il contenuto tipico delle misure protettive. Dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono: acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore; iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni utilizzati per l’attività; iniziare o proseguire azioni cautelari. Le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano: previsioni di sostanziale equilibrio con lo stay, che pone le pretese creditorie in quiescenza ma ne preserva l’efficacia. Significativa la chiusura: i pagamenti non sono inibiti. L’imprenditore conserva la disponibilità del patrimonio e la facoltà di adempiere, anche in modo selettivo, alle obbligazioni che ritiene funzionali alla continuità aziendale, con i limiti di natura concorsuale che potrebbero rilevare in caso di successiva apertura di una procedura. La dottrina prevalente sottolinea come questa flessibilità distingua le misure protettive della composizione negoziata dal regime, più rigido, del concordato preventivo in continuità.

Sospensione delle iniziative liquidatorie

Il comma 4 introduce un effetto di particolare rilievo sistematico: dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né l’accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure da parte del tribunale. Restano fermi i provvedimenti già concessi ex art. 54, comma 1. Si crea così uno spazio temporale protetto in cui l’imprenditore può negoziare con i creditori senza il rischio immediato dell’apertura concorsuale, ferma restando la facoltà del tribunale di revocare lo stay se le misure non assolvono alla loro funzione, come previsto dall’art. 19, comma 6.

Divieto di ius variandi e linee di credito

Il comma 5 contiene la regola probabilmente più innovativa: i creditori, ivi compresi banche, intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari, non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore, né revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. La disposizione neutralizza le clausole di ipso facto (clausole risolutive espresse condizionate all’accesso a procedure di crisi), in linea con l’art. 7 della Direttiva UE 2019/1023, e impedisce la chiusura riflessa degli affidamenti bancari. Tuttavia, in fase iniziale, i creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma giudiziale: si tratta di una facoltà transitoria, calibrata sul tempo necessario al tribunale per pronunciarsi. Restano salve la sospensione e la revoca delle linee di credito imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale: clausola di salvaguardia che riconosce l’irrinunciabilità degli obblighi regolamentari, in particolare quelli derivanti dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV), dal Regolamento UE 575/2013 (CRR) e dalle linee guida EBA in materia di NPL e forbearance. La prosecuzione del rapporto, per espressa previsione di legge, non costituisce di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario.

Conferma delle misure e onere probatorio bancario

Il comma 5-bis, introdotto dal correttivo ter, chiude un’asimmetria emersa nella prassi: dal momento della conferma delle misure protettive, banche, intermediari, mandatari e cessionari nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell’accesso, salvo che dimostrino che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. Si traslata così sull’intermediario l’onere di motivare e documentare la persistenza delle ragioni prudenziali, evitando sospensioni meramente difensive o opportunistiche. Anche in questa fase, la prosecuzione del rapporto non genera, di per sé, responsabilità.

Profili pratici per il professionista

Il professionista che assiste l’imprenditore deve calibrare la richiesta sull’effettiva utilità: misure generali per chi subisce aggressioni diffuse, misure selettive per situazioni concentrate. Tizio, imprenditore con esposizione bancaria rilevante e azioni esecutive di un solo creditore, potrebbe avere interesse a chiedere misure mirate verso quest'ultimo, evitando lo stress reputazionale di uno stay generalizzato. È cruciale predisporre tempestivamente il ricorso al tribunale ex art. 19, comma 1, entro il giorno successivo alla pubblicazione, e curare l’aggiornamento delle informazioni in piattaforma. Sul fronte bancario, in linea generale, è opportuno aprire un dialogo precoce con gli intermediari per illustrare la sostenibilità del piano e prevenire sospensioni difensive che, dopo la conferma, dovrebbero comunque essere giustificate.

Domande frequenti

Le misure protettive bloccano i crediti dei dipendenti?

No. L’art. 18, comma 1, CCII esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive, che restano pienamente esigibili anche in pendenza della composizione negoziata.

Posso continuare a pagare alcuni fornitori durante le misure protettive?

Sì. L’art. 18, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che i pagamenti non sono inibiti: l’imprenditore conserva la disponibilità del patrimonio e la facoltà di adempiere, tipicamente alle obbligazioni funzionali alla continuità.

La banca può revocare gli affidamenti perché chiedo la composizione negoziata?

In linea generale no: l’art. 18, comma 5, vieta la revoca delle linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Resta salva la disciplina di vigilanza prudenziale, che però va dimostrata dalla banca.

Posso scegliere quali creditori subiscono le misure protettive?

Sì. L’art. 18, comma 1, consente misure generali verso tutti i creditori oppure misure selettive verso determinate iniziative, singoli creditori o categorie, in funzione delle reali esigenze del piano di risanamento.

Durante le misure protettive può essere aperta la liquidazione giudiziale?

No, salvo che il tribunale revochi le misure. L’art. 18, comma 4, sospende la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e l’accertamento dello stato di insolvenza fino alla chiusura delle trattative o all’archiviazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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