Art. 17 CCII – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 13, comma 2.
3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di im- posta, nonchè una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 54, comma 3; e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. 3 bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime.
4. L’esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato perchè provveda alla sua sostituzione. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.
5. L’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l’esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perchè, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l’imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull’operato dell’esperto.
7. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell’incarico è inserita nella piattaforma a cura dell’esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.
8. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.
9. In caso di archiviazione dell’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Se l’archiviazione è richiesta dall’imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.
10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
In sintesi
Inquadramento sistematico nel CCII
L’articolo 17 disegna la porta d'ingresso operativa della composizione negoziata della crisi, l’istituto stragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 e trasfuso nel Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza dal correttivo bis (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), con ulteriori limature apportate dal correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). La norma si colloca nel Titolo II della Parte I, immediatamente dopo la previsione dell’istituto (art. 12) e la disciplina della piattaforma telematica nazionale (art. 13). La composizione negoziata recepisce, in chiave domestica, le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, valorizzando la gestione precoce della crisi attraverso uno strumento riservato, flessibile e privo del marchio di un’apertura concorsuale.
Accesso telematico e modello unico
Il comma 1 individua nella piattaforma di cui all’art. 13 il canale esclusivo di accesso. L’imprenditore presenta l’istanza compilando un modello standard, il cui contenuto puntuale è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. La scelta della modalità telematica risponde a esigenze di tracciabilità, di uniformità nazionale e di alimentazione automatica del fascicolo dell’esperto. In linea generale, la piattaforma funge anche da archivio dei documenti caricati e da snodo per le comunicazioni successive con i creditori, l’esperto e, ove attivate, le misure protettive ex art. 18.
Documentazione a corredo dell’istanza
Il comma 3 contiene un elenco analitico e tipicamente tassativo di documenti, articolato su due piani: il piano contabile (bilanci dell’ultimo triennio, situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, eventuali progetti di bilancio non ancora approvati) e il piano informativo-debitorio (elenco dei creditori con scadenze e garanzie, certificato unico dei debiti tributari ex art. 364, situazione presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, certificato dei debiti contributivi ex art. 363, estratto della Centrale dei rischi della Banca d'Italia non anteriore a tre mesi). Si aggiungono il progetto di piano di risanamento, redatto secondo la lista di controllo ministeriale, una relazione sintetica con piano finanziario semestrale, nonché la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sulla pendenza di ricorsi liquidatori e sulla non incompatibilità con altre domande di regolazione della crisi. Il comma 3-bis, introdotto con il correttivo ter, consente di sostituire temporaneamente le certificazioni fiscali e contributive con autocertificazione di richiesta, a condizione che la richiesta sia stata inoltrata almeno dieci giorni prima del deposito: clausola di salvataggio rispetto alle frequenti latenze degli enti rilascianti.
Nomina e accettazione dell’esperto
Il comma 4 disciplina la fase di accettazione. L’esperto, individuato dalla commissione presso la camera di commercio competente (art. 13, commi 6-8), dispone di due giorni lavorativi per verificare la propria indipendenza, le competenze e la disponibilità di tempo: in caso positivo carica in piattaforma l’accettazione e la dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000 sui requisiti di indipendenza richiamati dall’art. 16, comma 1. Il limite di due incarichi contemporanei presidia l’effettività della prestazione professionale, evitando concentrazioni che pregiudicherebbero la cura delle trattative.
Conduzione delle trattative
Il comma 5 traccia la sequenza dell’attività: convocazione tempestiva dell’imprenditore, valutazione delle prospettive concrete di risanamento (anche tramite il dialogo con l’organo di controllo e il revisore legale, ove in carica), incontri periodici con creditori e parti interessate, oppure archiviazione anticipata in mancanza di prospettive concrete. Il testo recepisce, all’ultimo periodo, una previsione di matrice europea: la facoltà dell’esperto di invitare le parti a rinegoziare secondo buona fede i contratti a esecuzione continuata, periodica o differita divenuti eccessivamente onerosi o squilibrati a causa di circostanze sopravvenute, con dovere reciproco di collaborazione. La disposizione si coordina con il principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e con la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., introducendo un meccanismo cooperativo prima dell’azione giudiziale.
Controllo sull’operato dell’esperto
Il comma 6 disciplina la sostituzione dell’esperto: le parti possono presentare osservazioni sulla sua indipendenza entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, mentre la sostituzione per criticità nell’operato richiede la formulazione congiunta da parte dell’imprenditore e di almeno due parti interessate. La commissione camerale, sentito l’esperto, decide entro cinque giorni lavorativi. Il meccanismo bilancia la stabilità dell’incarico con la tutela della fiducia delle parti.
Durata, proroga e archiviazione
Il comma 7 fissa la durata ordinaria di 180 giorni dall’accettazione, prorogabile per ulteriori 180 nei casi indicati: richiesta delle parti con consenso dell’esperto; ricorso al tribunale ex artt. 19 e 22; pendenza di misure protettive o cautelari; necessità di attuare un provvedimento di autorizzazione. La proroga è inserita in piattaforma a cura dell’esperto, con comunicazione alle parti e al giudice delle misure protettive. In caso di sostituzione, il termine decorre dall’accettazione del primo esperto, evitando manovre dilatorie. Il comma 8 disciplina la relazione finale e i conseguenti adempimenti: chiusura del fascicolo, comunicazione all’imprenditore, alle parti e, ove necessario, al giudice che ha concesso le misure protettive; archiviazione presso il segretario generale della camera di commercio, iscritta nel registro delle imprese se erano state pubblicate misure protettive. Il comma 9 impone un periodo di cooling-off di un anno dalla archiviazione prima di poter riproporre una nuova istanza; il termine si riduce a quattro mesi, una sola volta, se l’imprenditore stesso ha chiesto l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione: clausola di favor per i casi di precoce constatazione dell’inutilità della procedura.
Costi e diritti di segreteria
Il comma 10 pone a carico dell’imprenditore i diritti di segreteria determinati ai sensi dell’art. 18 della legge 580/1993, destinati a coprire i costi delle camere di commercio. I compensi dell’esperto, distinti, sono disciplinati dall’art. 25-ter.
Profili pratici per il professionista
Per il professionista che assiste un imprenditore in fase di accesso, è centrale la completezza istruttoria: una documentazione lacunosa o incoerente compromette il giudizio prognostico dell’esperto. Si suggerisce di richiedere con largo anticipo le certificazioni fiscali e contributive, attivando la clausola di salvaguardia del comma 3-bis solo come extrema ratio; di curare la coerenza tra situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco creditori e progetto di piano; di predisporre il piano finanziario semestrale con basi assunzionali chiare. La dottrina prevalente segnala che l’attenta predisposizione del modello e dei relativi allegati incide significativamente sulla rapidità della nomina e sulla qualità del primo incontro con l’esperto.
Domande frequenti
Chi può accedere alla composizione negoziata?
Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo iscritto al registro delle imprese che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l’insolvenza, ma con concrete prospettive di risanamento.
Quanto dura l’incarico dell’esperto?
L’incarico dura 180 giorni dall’accettazione e può essere prorogato per ulteriori 180 giorni nei casi previsti: richiesta delle parti, ricorso al tribunale ex artt. 19 o 22, pendenza di misure protettive o cautelari, autorizzazioni in corso.
Dopo un’archiviazione, quando posso ripresentare l’istanza?
In linea generale occorre attendere un anno dalla archiviazione. Se l’imprenditore stesso ha chiesto l’archiviazione entro due mesi dall’accettazione, il termine si riduce, per una sola volta, a quattro mesi.
Cosa succede se mancano alcune certificazioni fiscali al momento dell’istanza?
L’imprenditore può inserire una dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 attestando di aver richiesto le certificazioni almeno dieci giorni prima del deposito dell’istanza, in attesa del rilascio.
Quanti incarichi può tenere contemporaneamente un esperto?
L’art. 17, comma 4, CCII stabilisce che l’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente, a tutela dell’effettività della prestazione e della cura concreta delle trattative.