Art. 13 CCII – Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è alresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; l’esperto cura l’aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. La domanda contiene il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell’esperto, anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite, per l’inserimento nell’elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall’articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell’elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l’adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonchè l’intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perchè vengano cancellati dall’elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all’aggiornamento dell’elenco unico; esse curano direttamente l’aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile.
6. La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da: a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 17; b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione; c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 17.
7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l’indicazione del volume d’affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l’impresa istante. In caso di incompletezza dell’istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l’imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l’istanza non è esaminata e l’imprenditore può riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza la commissione nomina l’esperto tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell’attività prestata come esperto nell’ambito di precedenti composizioni negoziate e del loro esito. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all’esperto nominato, il parere non vincolante di un’associazione di categoria sul territorio.
8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell’esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l’elenco presso il quale l’esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all’imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l’anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.
In sintesi
L’infrastruttura tecnologica e organizzativa della composizione negoziata
L’art. 13 CCII rappresenta la spina dorsale operativa della composizione negoziata della crisi disciplinata dagli artt. 12 e seguenti. La norma, già anticipata dal D.L. 118/2021 e definitivamente trasfusa nel codice con il D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, istituisce due infrastrutture parallele: una piattaforma telematica nazionale e una rete decentrata di elenchi regionali degli esperti. La scelta di affidare la gestione al sistema camerale, sotto la vigilanza congiunta del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), riflette l’idea che la composizione negoziata sia uno strumento tendenzialmente non giurisdizionale, di natura facilitativa, ancorato al territorio economico e non al tribunale. In linea generale, la dottrina prevalente osserva come il legislatore abbia voluto creare un canale di accesso semplice, anonimo nelle prime fasi e fortemente standardizzato, per favorire l’emersione tempestiva delle situazioni di squilibrio.
La piattaforma telematica nazionale
Il comma 1 colloca la piattaforma su un piano tecnologicamente unitario: l’accesso avviene attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, ma il sistema è centralizzato e gestito da Unioncamere. Il comma 2 ne descrive il contenuto operativo: una lista di controllo particolareggiata che guida l’imprenditore nella redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica preliminare della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione delle trattative. Si tratta di strumenti definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (il D.D. 28 settembre 2021 e i successivi aggiornamenti), che hanno introdotto nella prassi italiana una metodologia standard, di chiara ispirazione anglosassone, fondata su check-list e protocolli. La ratio è duplice: ridurre l’asimmetria informativa tra imprese strutturate e micro o piccole imprese, e creare un linguaggio comune tra debitore, esperto e creditori. Tipicamente, il test pratico precede l’istanza di nomina e consente all’imprenditore di valutare in autonomia, anche con il supporto del professionista di fiducia, se vi siano margini ragionevoli per intraprendere il percorso.
L’elenco degli esperti: requisiti soggettivi
Il comma 3 disciplina la formazione, presso ogni camera di commercio di capoluogo regionale e delle province autonome, di un elenco di esperti. L’accesso è aperto a tre categorie: avvocati e commercialisti iscritti da almeno cinque anni ai rispettivi albi, con esperienze documentate in ristrutturazione aziendale; consulenti del lavoro iscritti da almeno cinque anni, con almeno tre casi documentati di accordi di ristrutturazione omologati, piani attestati o concordati in continuità; non iscritti ad albi professionali ma con esperienza dirigenziale in imprese sottoposte a operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo, ossia non sfociate in liquidazione giudiziale. La struttura selettiva è significativa: il legislatore non si è limitato a richiedere l’iscrizione professionale, ma ha preteso esperienze sul campo, riconoscendo che la gestione di una crisi richiede competenze tecniche specifiche, non sempre coincidenti con il bagaglio ordinario del professionista. Il comma 4 aggiunge il requisito formativo, declinato nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 che fissa in cinquantacinque ore il monte minimo iniziale.
Il procedimento di iscrizione e la tenuta dell’elenco
Il comma 5, di rilevante complessità procedurale, distribuisce le competenze: la domanda è presentata all’ordine professionale di appartenenza (per gli iscritti ad albi) o direttamente alla camera di commercio (per i non iscritti). Gli ordini valutano la completezza documentale, accertano la veridicità delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e comunicano i nominativi alla camera di commercio, allegando una scheda sintetica con il profilo dell’esperto. È prevista una doppia governance: gli ordini gestiscono i propri iscritti, le camere di commercio quelli non iscritti ad albi, e tutti rispondono al regolamento (UE) 2016/679 sui dati personali. La cancellazione interviene per sanzioni disciplinari più gravi della minima, cancellazione dall’albo o ineleggibilità ex art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti). La pubblicazione degli incarichi sui siti istituzionali, prevista dal comma 9, omessa ogni indicazione del debitore, persegue un equilibrio tra trasparenza pubblica e riservatezza delle trattative.
La commissione di nomina e i criteri di assegnazione
Il comma 6 disegna l’organo che effettivamente nomina l’esperto: una commissione di sei membri (tre effettivi e tre supplenti), composta da due magistrati designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa, due membri designati dal presidente della camera di commercio e due membri designati dal prefetto. La composizione mista riflette la natura ibrida della composizione negoziata, in equilibrio tra dimensione giurisdizionale, economica e di ordine pubblico. La commissione resta in carica due anni e decide a maggioranza, senza alcun compenso ai membri, secondo una logica di servizio pubblico. Il comma 7 detta i tempi: la nomina avviene entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza ex art. 17. I criteri sono tre: rotazione, trasparenza e divieto di cumulo oltre due incarichi contemporanei per ciascun esperto. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa e degli esiti delle precedenti composizioni, potendo eventualmente acquisire il parere non vincolante di un’associazione di categoria. La nomina può cadere su esperto di altra regione, segno della tendenziale unitarietà nazionale del sistema. La copertura finanziaria, prevista dal comma 10, mostra la modesta entità delle risorse dedicate, indizio della scommessa sul carattere autofinanziato dello strumento attraverso i compensi a carico del debitore.
Domande frequenti
Cos'è la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata?
È il sistema informatico gestito da Unioncamere e accessibile dai siti delle camere di commercio. Contiene la lista di controllo per il piano, il test di perseguibilità e il protocollo di conduzione delle trattative.
Chi può iscriversi all’elenco degli esperti?
Avvocati e commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione ed esperienza in ristrutturazioni, consulenti del lavoro con tre casi documentati e manager con esperienza dirigenziale in imprese ristrutturate con esito positivo.
Chi nomina l’esperto della composizione negoziata?
Una commissione formata da due magistrati, due membri designati dalla camera di commercio e due dal prefetto. Resta in carica due anni, decide a maggioranza e nomina entro cinque giorni dall’istanza.
Quanti incarichi può tenere contemporaneamente un esperto?
Non più di due incarichi contemporanei, secondo il criterio di rotazione fissato dall’art. 13 comma 7 CCII. Il limite tutela l’effettività dell’assistenza e l’equità nella distribuzione degli incarichi tra gli iscritti.
L’elenco degli esperti è regionale o nazionale?
L’elenco è formato presso le camere di commercio di ciascun capoluogo regionale e delle province autonome, ma la nomina può avvenire anche al di fuori dell’ambito regionale di residenza dell’esperto.