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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 10 CCII – Comunicazioni telematiche

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INIPEC), dall’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all’estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. 2 bis. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

3. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. […]

In sintesi

  • Telematica come regola generale: tutte le comunicazioni degli organi di procedura (curatore, commissario, liquidatore) avvengono obbligatoriamente in modalità telematica, tramite PEC o recapito certificato.
  • Registri digitali di riferimento: le comunicazioni si indirizzano agli indirizzi risultanti da INIPEC, IPA o INAD, senza necessità di comunicazione preventiva da parte dei destinatari istituzionali.
  • Obbligo di indicazione PEC per creditori e debitore: creditori, titolari di diritti, debitore persona fisica e amministratori/liquidatori devono comunicare agli organi la propria PEC e ogni successiva variazione.
  • Deposito nel fascicolo come rimedio sostitutivo: se la PEC non è indicata o la consegna fallisce per causa del destinatario, la comunicazione si considera eseguita con il deposito nel fascicolo informatico.
  • Conservazione biennale: gli organi di procedura conservano tutti i messaggi elettronici per la durata della procedura più due anni dalla chiusura.
Ratio e contesto normativo

L’art. 10 del CCII sistematizza e generalizza la digitalizzazione delle comunicazioni endoprocedurali, raccogliendo in un’unica disposizione principi già presenti in forma frammentaria nella legge fallimentare e nelle norme successive sul processo civile telematico. La norma recepisce l’evoluzione del quadro normativo digitale italiano, in particolare il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), D.Lgs. 82/2005, e lo applica in modo coerente e organico alle procedure disciplinate dal CCII.

La scelta di rendere obbligatorio il canale telematico risponde a esigenze di efficienza, celerità e tracciabilità: le procedure concorsuali coinvolgono spesso decine o centinaia di creditori, la gestione cartacea delle comunicazioni sarebbe insostenibile in termini di costi e tempi, e l’incertezza sulla data di ricezione potrebbe generare contestazioni sui termini processuali. La PEC, in quanto sistema di trasmissione con valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce la certezza della data e dell’ora di invio e, per i casi di mancata consegna, una ricevuta di mancata consegna opponibile al destinatario.

I registri digitali: INIPEC, IPA, INAD

Il comma 1 individua tre registri pubblici dai quali gli organi di procedura attingono gli indirizzi PEC dei destinatari «istituzionali», ossia soggetti già iscritti in elenchi ufficiali:

INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti): gestito dalle Camere di Commercio, raccoglie le PEC di tutte le società e i professionisti iscritti negli Ordini e Collegi. Ogni impresa è tenuta per legge a indicare una PEC al Registro delle Imprese (art. 16 D.L. 185/2008, conv. L. 2/2009), e tale PEC confluisce nell’INIPEC.

IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi): raccoglie gli indirizzi istituzionali delle PA e degli enti pubblici economici, rilevante quando la procedura coinvolga amministrazioni pubbliche in qualità di creditori o di titolari di diritti su beni.

INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali): introdotto dal D.Lgs. 82/2005 come modificato, raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti non iscritti in Albi e degli enti privati non iscritti al Registro delle Imprese. L’iscrizione nell’INAD è volontaria per le persone fisiche, ma obbligatoria per alcune categorie di professionisti.

Il ricorso a questi registri centralizzati elimina la necessità per gli organi di procedura di raccogliere caso per caso gli indirizzi PEC dei soggetti istituzionali, snellendo considerevolmente la fase iniziale di ogni procedura.

L’obbligo di comunicazione della PEC (commi 2 e 2-bis)

Per i soggetti non presenti nei registri pubblici di cui al comma 1, in primo luogo i creditori chirografari persone fisiche o stranieri, il comma 2 impone l’obbligo di indicare agli organi di procedura la propria PEC, comprese le successive variazioni. Analogo obbligo è posto, dal comma 2-bis (introdotto dal correttivo D.Lgs. 83/2022), a carico del debitore persona fisica e degli amministratori o liquidatori della società o dell’ente assoggettato a liquidazione giudiziale.

L’obbligo per gli amministratori e liquidatori è particolarmente significativo: anche quando la società è già stata dichiarata in liquidazione giudiziale e i poteri gestori siano stati trasferiti al curatore, restano a carico di questi soggetti obblighi informativi e di collaborazione che richiedono un canale di comunicazione certo. L’indicazione della PEC garantisce che le comunicazioni del curatore, ad esempio le richieste di informazioni, le convocazioni, le notifiche di atti processuali, raggiungano tempestivamente i destinatari, senza che essi possano eccepire l’ignoranza della procedura.

Il regime della mancata comunicazione o mancata consegna (comma 3)

Il comma 3 introduce il meccanismo del deposito nel fascicolo informatico quale comunicazione sostitutiva in due ipotesi distinte:

Prima ipotesi: il soggetto non ha indicato alcuna PEC, nonostante l’obbligo di legge. In questo caso l’organo di procedura non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche né a procedere per via cartacea: il deposito nel fascicolo informatico vale come comunicazione a tutti gli effetti.

Seconda ipotesi: la PEC è stata indicata ma la consegna del messaggio non è andata a buon fine «per cause imputabili al destinatario». Tra le cause imputabili rientrano, secondo l’orientamento prevalente: la casella PEC satura, la scadenza del contratto di fornitura del servizio PEC, la cancellazione dell’indirizzo senza comunicazione della variazione. Non rientra tra le cause imputabili al destinatario il malfunzionamento tecnico del gestore del servizio di PEC, che costituirebbe causa esterna non addebitabile alla parte.

In entrambi i casi, il deposito nel fascicolo informatico produce gli effetti della comunicazione: i termini processuali iniziano a decorrere dalla data del deposito, e il destinatario non può invocare l’ignoranza della comunicazione per giustificare l’omissione di atti processuali tempestivi.

La conservazione dei messaggi (comma 4)

Il comma 4 impone agli organi di procedura l’obbligo di conservare tutti i messaggi elettronici, sia inviati sia ricevuti, per l’intera durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura. La ratio è quella di garantire la tracciabilità delle comunicazioni e la possibilità di ricostruire l’iter procedurale in caso di contestazioni, reclami o responsabilità civili a carico degli organi.

L’obbligo biennale post-chiusura è allineato ai termini di prescrizione brevi applicabili a talune azioni di responsabilità, e consente di disporre della documentazione necessaria per difendersi o per accertare eventuali irregolarità procedurali.

Equiparazione del servizio di recapito certificato (comma 5)

Il comma 5 estende la validità ed efficacia delle comunicazioni anche al servizio di recapito certificato qualificato (ERCQ, Electronic Registered Certified Delivery Service), di cui all’art. 1, comma 1-ter, del CAD. Si tratta di un servizio previsto dal Regolamento eIDAS (UE 910/2014), alternativo alla PEC italiana, che garantisce l’equivalenza giuridica a livello europeo. L’equiparazione è rilevante per i creditori stranieri o per soggetti che utilizzino sistemi di recapito certificato di altri Paesi UE, evitando che la mancanza di una PEC italiana impedisca la validità delle comunicazioni.

Domande frequenti

Un creditore straniero senza PEC italiana come riceve le comunicazioni nella liquidazione giudiziale?

Deve comunicare agli organi un indirizzo PEC o un recapito certificato equivalente (eIDAS). In mancanza, le comunicazioni avvengono tramite deposito nel fascicolo informatico.

Se la casella PEC di un creditore è piena e il messaggio non viene consegnato, la comunicazione è valida?

Sì: la casella satura è una causa imputabile al destinatario. L’organo di procedura può depositare nel fascicolo informatico e la comunicazione si considera eseguita.

Per quanto tempo il curatore deve conservare le email PEC della procedura?

Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura, ai sensi dell’art. 10, comma 4 CCII.

Gli amministratori di una società in liquidazione giudiziale devono comunicare la loro PEC al curatore?

Sì: il comma 2-bis dell’art. 10 CCII impone agli amministratori e liquidatori di indicare la propria PEC agli organi della procedura, comprese le variazioni successive.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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