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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 7 CCII – Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall’articolo 49, comma 2.

In sintesi

  • Procedimento unico: tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza confluiscono in un unico fascicolo; le domande sopravvenute sono automaticamente riunite a quella pendente.
  • Priorità agli strumenti conservativi: il tribunale esamina per prime le domande di regolazione della crisi diverse dalla liquidazione giudiziale, purché non manifestamente inammissibili e fondate su un piano adeguato.
  • Convenienza per i creditori: la proposta deve esplicitare la convenienza per i creditori ovvero, nel concordato in continuità aziendale, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione.
  • Conversione automatica in liquidazione giudiziale: se nessuno strumento conservativo è accolto e l’insolvenza è accertata, il tribunale apre d'ufficio, su istanza dei legittimati, la liquidazione giudiziale.
  • Forme procedurali: il procedimento segue le modalità degli artt. 40 e 41 CCII, che disciplinano il procedimento unitario di regolazione della crisi.
Ratio e contesto normativo

L’articolo 7 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) costituisce uno dei cardini del nuovo sistema processuale della crisi d'impresa, operativo dal 15 luglio 2022. La norma traduce nell’ordinamento italiano il principio di trattazione unitaria imposto dalla Direttiva UE 2019/1023 («Insolvency»), secondo cui i diversi rimedi disponibili, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo, fino alla liquidazione giudiziale, devono poter essere valutati nell’ambito di un unico contesto processuale, senza frammentazione in fascicoli separati che rallenterebbe la risposta giudiziaria e potrebbe pregiudicare i creditori.

Prima dell’entrata in vigore del CCII, l’articolazione delle procedure era retta in larga parte dal Regio Decreto 267/1942 (legge fallimentare), abrogato dall’art. 389 CCII, che non prevedeva un meccanismo di riunione obbligatoria e rendeva possibile la pendenza parallela di procedimenti distinti davanti a giudici o sezioni diverse. Il nuovo art. 7 risolve tale frammentazione imponendo un fascicolo processuale unico.

Il meccanismo di riunione automatica (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che ogni domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza, sia essa proposta dal debitore, dai creditori o dal pubblico ministero nei casi previsti dalla legge, viene trattata all’interno del medesimo procedimento. La riunione è automatica e obbligatoria: non richiede un’istanza di parte né un’ordinanza del tribunale ad hoc. Le forme procedurali si conformano agli artt. 40 e 41 CCII, che disciplinano rispettivamente il procedimento unitario avanti al tribunale delle imprese e le modalità di convocazione e audizione delle parti.

Il riferimento alla domanda «sopravvenuta» chiarisce che la riunione opera anche quando una seconda istanza venga presentata dopo che la prima è già pendente. Tizio, amministratore di una società, potrebbe depositare un ricorso per concordato preventivo e, nei giorni successivi, i creditori potrebbero instaurare un’istanza di liquidazione giudiziale: in base all’art. 7, comma 1, la seconda domanda è automaticamente riunita alla prima e il tribunale decide nel medesimo contesto.

La regola di priorità degli strumenti conservativi (comma 2)

Il comma 2 introduce una gerarchia di esame fondata su un favor per la continuità aziendale, coerente con l’obiettivo della Direttiva 2019/1023 di privilegiare il risanamento rispetto alla liquidazione. Quando sono presentate più domande, il tribunale deve esaminare in via prioritaria quella che tende a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata (prevista per il sovraindebitamento).

La priorità non è assoluta: essa opera soltanto al ricorrere di tre condizioni cumulative, il cui difetto anche di una sola impedisce di accordare precedenza alla domanda conservativa. Le condizioni sono:

a) Non manifesta inammissibilità della domanda. Il giudizio deve essere prima facie; il tribunale non entra nel merito approfondito in questa fase preliminare, ma verifica che i requisiti formali e soggettivi siano presenti. Una domanda priva di allegazioni elementari o proposta da un soggetto non legittimato è manifestamente inammissibile.

b) Non manifesta inadeguatezza del piano. Il piano deve apparire, anche solo sulla base delle informazioni disponibili, idoneo a raggiungere gli obiettivi dichiarati: soddisfazione dei creditori, risanamento dell’impresa, continuità dei rapporti di lavoro. Una proposta che preveda un soddisfacimento dei creditori chirografari dello zero per cento senza plausibile giustificazione potrebbe essere reputata manifestamente inadeguata.

c) Esplicitazione della convenienza per i creditori. La proposta deve espressamente indicare perché i creditori ricavino dalla soluzione conservativa un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale. In caso di concordato in continuità aziendale, disciplinato dagli artt. 84 ss. CCII, è sufficiente dimostrare l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione, riflettendo il diverso standard probatorio previsto per tale istituto.

Conversione in liquidazione giudiziale (comma 3)

Il comma 3 disciplina il meccanismo di conversione dalla procedura conservativa fallita alla liquidazione giudiziale. Quando la domanda conservativa non è accolta, per mancato raggiungimento delle condizioni di cui al comma 2, per rigetto nel merito o per inammissibilità, e il tribunale accerta lo stato di insolvenza, si apre la via all’apertura della liquidazione giudiziale. Questa apertura non avviene d'ufficio ma richiede l’istanza di uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’art. 37 CCII (debitore, creditori, pubblico ministero).

La norma fa salve due eccezioni: le ipotesi degli artt. 73 e 83 CCII. L’art. 73 disciplina la revoca del concordato preventivo, che segue un percorso specifico; l’art. 83 riguarda la risoluzione del concordato in continuità aziendale, anch'essa soggetta a regole proprie. In questi casi la conversione avviene secondo le regole di dettaglio previste da tali articoli, non per il tramite del comma 3 dell’art. 7.

Analoga conversione scatta anche quando la domanda è dichiarata inammissibile o improcedibile, nonché nei casi di cui all’art. 49, comma 2 CCII, che prevede la liquidazione giudiziale come esito dell’udienza di comparizione delle parti quando la crisi non è componibile.

Coordinamento con altre norme del CCII

L’art. 7 va letto in stretto collegamento con l’art. 40 (procedimento unitario), l’art. 41 (convocazione del debitore), l’art. 49, comma 2 (apertura della liquidazione giudiziale all’udienza), l’art. 37 (legittimazione attiva) e con le norme sul concordato preventivo (artt. 84 ss.) e sulla liquidazione giudiziale (artt. 121 ss.). Il principio di trattazione unitaria permea l’intera architettura processuale del CCII, assicurando che la scelta tra gli strumenti disponibili avvenga in un contesto di informazione completa e di contraddittorio pieno tra debitore, creditori e organi della procedura.

Domande frequenti

Cosa succede se debitore e creditore presentano domande diverse in momenti diversi?

La domanda sopravvenuta è riunita automaticamente a quella già pendente, senza necessità di istanza di parte: si forma un unico fascicolo davanti al medesimo tribunale.

Il tribunale può aprire subito la liquidazione giudiziale ignorando la proposta di concordato?

No: deve esaminare prioritariamente la domanda conservativa, purché non sia manifestamente inammissibile e il piano non sia manifestamente inadeguato.

Cosa si intende per 'convenienza per i creditori' nel concordato preventivo ordinario?

La proposta deve indicare espressamente che i creditori ricavano un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore.

La conversione in liquidazione giudiziale avviene automaticamente se il concordato non è omologato?

No: richiede istanza di un soggetto legittimato (debitore, creditore, P.M.) e l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del tribunale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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