Art. 6 CCII – Prededucibilita’ dei crediti
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.
In sintesi
La prededuzione nel sistema del CCII: nozione e funzione
L’art. 6 CCII definisce e regola l’istituto della prededuzione, ossia il meccanismo che consente ad alcuni crediti di essere soddisfatti con precedenza rispetto a tutti gli altri, compresi quelli privilegiati, nell’ambito della distribuzione dell’attivo nelle procedure concorsuali. La prededuzione è strumento di politica del diritto prima ancora che tecnica giuridica: essa incentiva l’erogazione di risorse finanziarie e di prestazioni professionali in favore di imprese in crisi, garantendo ai prestatori una ragionevole certezza di recupero anche nell’ipotesi di insuccesso del risanamento e conseguente apertura del concorso.
La disposizione in commento segna una significativa evoluzione rispetto alla corrispondente disciplina della legge fallimentare (art. 111-bis L. fall., introdotto dal D.Lgs. 5/2006): il CCII ha operato una razionalizzazione sistematica dei crediti prededucibili, distinguendo tra quelli riconosciuti dalla legge in via automatica e quelli subordinati al verificarsi di specifiche condizioni (in particolare, l’omologazione della procedura cui i crediti sono funzionali). Questa distinzione riflette la necessità di prevenire gli abusi della prededuzione che, specialmente sotto il vigore della precedente normativa, avevano talora ridotto l’attivo disponibile per i creditori chirografari in misura sproporzionata rispetto ai benefici del risanamento.
I crediti prededucibili per categoria
Il comma 1 enumera quattro categorie di crediti prededucibili, in aggiunta a quelli espressamente qualificati come tali da altre disposizioni del CCII o di leggi speciali.
La lettera a) riconosce la prededuzione ai crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC). Il riconoscimento della prededuzione in favore degli OCC risponde a una logica incentivante: senza tale garanzia, gli organismi sarebbero disincentivati ad assistere soggetti sovraindebitati, consumatori, professionisti, piccole imprese, che, per definizione, versano in condizioni di difficoltà finanziaria acuta.
La lettera b) estende la prededuzione ai crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO, art. 64-bis ss.) e per la richiesta delle misure protettive, «nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati». Il limite percentuale del 75% costituisce un bilanciamento tra l’esigenza di incentivare l’assistenza professionale e quella di evitare il fenomeno del «fee loading», ovvero la dilatazione artificiale dei compensi professionali a danno dei creditori. La condizione dell’omologazione introduce un elemento di rischio in capo al professionista: se la procedura non giunge a buon fine, il credito professionale non gode della prededuzione ma si colloca nel rango ordinario. Questa struttura incentivante mira ad allineare gli interessi del professionista con quelli del successo della procedura.
La lettera c) replica la medesima logica per i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo e del deposito della relativa proposta e del piano: anche in questo caso, il limite è il 75% del credito accertato e la condizione è l’apertura della procedura ai sensi dell’art. 47 CCII. Il riferimento all'«apertura» (e non all’omologazione) del concordato è significativo: il professionista acquisisce la prededuzione già al momento in cui il tribunale dichiara aperta la procedura, con un rischio minore rispetto alla fattispecie di cui alla lettera b). La dottrina maggioritaria ritiene che il momento di insorgenza del credito professionale debba essere anteriore al deposito della domanda di concordato, in quanto i compensi maturati successivamente rientrano già nella lettera d).
La lettera d) individua la categoria residuale e più ampia: i crediti legalmente sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata, oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi o dal debitore. La clausola «legalmente sorti» è cruciale: essa esclude dalla prededuzione i crediti sorti in violazione delle norme che presiedono alla gestione del patrimonio nella fase di crisi (ad esempio, i pagamenti non autorizzati effettuati in violazione delle misure protettive).
Il limite del 75% e la sua applicazione pratica
Il limite del 75% previsto per le lettere b) e c) presenta alcuni profili applicativi che hanno suscitato dibattito in dottrina. In primo luogo, la norma non chiarisce se il 75% si calcoli sul corrispettivo pattuito o sulla somma effettivamente dovuta in base alle tariffe professionali: l’orientamento prevalente ritiene che il riferimento al «credito accertato» rimandi alla somma definitivamente determinata in sede di verifica del passivo o di liquidazione del compenso professionale. In secondo luogo, la norma non disciplina espressamente il destino del residuo 25%: esso non è prededucibile ma è comunque un credito chirografario concorrente nel passivo della procedura successivamente aperta.
La persistenza della prededuzione in caso di procedure successive
Il comma 2 sancisce due regole di fondamentale importanza pratica. La prima, che «la prededuzione opera in caso di apertura del concorso», precisa che la prededuzione, pur qualificando il credito ab origine, produce il suo effetto distributivo solo nel momento in cui si apre la procedura concorsuale: fino a quel momento, il creditore prededucibile è semplicemente un creditore privilegiato che non necessita del concorso per soddisfarsi. La seconda regola, che la prededuzione «permane anche quando si susseguono più procedure», è di fondamentale importanza sistematica: il credito prededucibile sorto nella fase della composizione negoziata mantiene tale qualifica anche se, esaurita la composizione negoziata, si apre un concordato preventivo e, successivamente, la liquidazione giudiziale. La continuità della prededuzione attraverso le procedure successive è presidio essenziale dell’affidamento dei professionisti e dei finanziatori che hanno assistito il debitore nelle fasi iniziali della gestione della crisi.
Raccordo con le disposizioni in materia di finanziamenti prededucibili
L’art. 6 va letto in coordinamento con le disposizioni in materia di finanziamenti in esecuzione di accordi di ristrutturazione e concordati (artt. 99 e 101 CCII), che estendono la prededuzione ai finanziamenti erogati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato, nonché con l’art. 22 CCII in materia di finanziamenti prededucibili nella composizione negoziata. Il sistema della prededuzione nel CCII risulta così articolato e coerente, orientato a incentivare il supporto finanziario e professionale nelle fasi di emersione e gestione della crisi.
Domande frequenti
Il credito del professionista che assiste nella redazione del concordato preventivo è sempre prededucibile?
È prededucibile nel limite del 75% del credito accertato, a condizione che la procedura di concordato sia aperta ai sensi dell’art. 47 CCII; il restante 25% è credito chirografaro.
Cosa significa che la prededuzione «permane anche quando si susseguono più procedure»?
Il credito prededucibile sorto in una procedura (es. composizione negoziata) mantiene tale qualifica anche nelle procedure successive (es. liquidazione giudiziale), garantendo la continuità della tutela.
I compensi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento sono prededucibili?
Sì: la lettera a) del comma 1 riconosce espressamente la prededuzione ai crediti relativi a spese e compensi degli OCC, senza soglie percentuali o condizioni aggiuntive.
Un credito sorto in violazione delle misure protettive durante la composizione negoziata è prededucibile?
No: la lettera d) del comma 1 limita la prededuzione ai crediti «legalmente sorti»; i pagamenti non autorizzati o in violazione delle misure protettive non beneficiano di tale tutela.