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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 57 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

In vigore dal 01/01/1998

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole «4, 5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5, 11 e 11-bis»; b) all’articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole «art. 7 della parte prima della tariffa» sono inserite le seguenti: «e art. 11-bis della tabella»; c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso: 1) nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola «autoveicoli» è sostituita dalle seguenti: «unità da diporto»; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole «di beni mobili» sono inserite le seguenti: «, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella,»; 2) nell’articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonché le note; 3) nell’articolo 8, comma 1, lettera a), la parola «autoveicoli» è sostituita dalle seguenti: «unità da diporto»; 4) nell’articolo 11, le parole «4, 5 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5, 11 e 11-bis»; d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, dopo l’articolo 11, è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis. – 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.“. 2. È abrogato il comma 2 dell’articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo 59 è inserito il seguente: “Art. 59- bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) – 1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l).». 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

In sintesi

  • L’art. 57 modifica il DPR 131/1986 (imposta di registro) per coordinarlo con l’abolizione dell’imposta erariale di trascrizione veicoli al PRA.
  • Introduce nella tabella del registro il nuovo art. 11-bis: atti su veicoli iscritti al PRA non soggetti a registrazione obbligatoria.
  • Sostituisce il riferimento agli «autoveicoli» con «unità da diporto» nelle tariffe di registro.
  • Abroga il comma 2 dell’art. 59 del D.Lgs. 346/1990 e introduce l’esenzione per le donazioni di veicoli PRA.
  • Tutte le modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 1999, allineate all’abolizione dell’imposta erariale di trascrizione.
La funzione di coordinamento dell’art. 57

L’art. 57 del D.Lgs. 446/1997 è una norma di coordinamento tecnico: non introduce principi autonomi ma adegua il DPR 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico dell’imposta di registro) e il D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) alle soppressioni tributarie operate dall’art. 51 dello stesso decreto. In particolare, l’abolizione dell’imposta erariale di trascrizione dei veicoli al PRA rendeva necessario ripensare il trattamento fiscale degli atti relativi a veicoli nell’ambito dell’imposta di registro.

Le modifiche al DPR 131/1986 (imposta di registro)

Il comma 1 dell’art. 57 apporta quattro ordini di modifiche al DPR 131/1986.

La prima modifica (lett. a) interviene sull’art. 7 del DPR 131/1986, relativo agli atti non soggetti a registrazione: nel comma 1, secondo periodo, i riferimenti agli articoli della tabella sono aggiornati inserendo il rimando anche all’art. 11-bis, di nuova istituzione. Questa modifica assicura che il nuovo articolo della tabella sia correttamente integrato nel sistema di esenzioni dalla registrazione obbligatoria.

La seconda modifica (lett. b) riguarda l’art. 51 del DPR 131/1986, relativo ai valori dei beni e dei diritti: nel comma 4 viene inserito il riferimento all’art. 11-bis della tabella, coordinando la norma sulla determinazione del valore base per l’imposta con la nuova categoria degli atti su veicoli PRA.

La terza modifica (lett. c) interviene sulla tariffa, parte prima, che disciplina gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. In quattro punti distinti: (1) nell’art. 4 comma 1 lett. a) n. 4), la parola "autoveicoli" è sostituita con "unità da diporto", poiché i veicoli terrestri escono dall’ambito della tariffa in termine fisso; (2) nello stesso articolo, n. 5, dopo "beni mobili" si inserisce l’esclusione degli atti di cui all’art. 11-bis della tabella; (3) nell’art. 7 comma 1 della tariffa, sono soppresse le lettere da a) ad e) e le relative note, eliminando le fattispecie relative ai veicoli; (4) nell’art. 8 comma 1 lett. a), "autoveicoli" è sostituito con "unità da diporto". Infine, nell’art. 11 della tariffa, i riferimenti sono aggiornati per includere il nuovo 11-bis.

La quarta modifica (lett. d) è la più rilevante sul piano sistematico: nella tabella degli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, dopo l’art. 11 è inserito il nuovo art. 11-bis, con il seguente contenuto: "Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico." Questa disposizione crea quindi una categoria espressa di atti non soggetti a registrazione obbligatoria, comprensiva di tutti i trasferimenti e le dichiarazioni relative ai veicoli iscritti al PRA.

La logica delle sostituzioni "autoveicoli / unità da diporto"

Le sostituzioni lessicali da "autoveicoli" a "unità da diporto" in diversi articoli della tariffa di registro riflettono un riposizionamento sistematico: eliminata la rilevanza fiscale specifica degli autoveicoli nell’imposta di registro (ora gestita dall’art. 11-bis della tabella come atti non soggetti a registrazione), rimangono nella tariffa le unità da diporto, che hanno un regime di trascrizione diverso (registro nautico, non PRA) e restano assoggettate all’imposta di registro in termine fisso.

Le modifiche al D.Lgs. 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni)

Il comma 2 dell’art. 57 interviene sull’imposta sulle successioni e donazioni. Abroga il comma 2 dell’art. 59 del D.Lgs. 346/1990 e, contestualmente, inserisce dopo l’art. 59 un nuovo art. 59-bis rubricato "Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico". Il contenuto dell’art. 59-bis è semplice ma rilevante: le donazioni di veicoli di cui all’art. 12 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 346/1990 non sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni, nemmeno nell’ipotesi di cui all’art. 59 comma 3 (che riguarda le donazioni indirette).

La ratio è coerente con l’impianto complessivo dell’art. 51 e dell’art. 57: i veicoli iscritti al PRA hanno un regime tributario autonomo (la soppressa imposta erariale di trascrizione, poi eliminata), e la loro fuoriuscita dall’imposta di registro e da quella sulle successioni e donazioni rappresenta una semplificazione sistematica del trattamento fiscale dei passaggi di proprietà di veicoli.

La decorrenza: 1° gennaio 1999

Il comma 3 dell’art. 57 fissa la decorrenza di tutte le modifiche al 1° gennaio 1999, in coerenza con la data di abolizione dell’imposta erariale di trascrizione prevista dall’art. 51 comma 2. Le modifiche al registro e alle successioni e donazioni entrano quindi in vigore contestualmente alla soppressione dell’imposta di trascrizione PRA, assicurando continuità e coerenza del sistema.

Rilevanza attuale

L’art. 57 D.Lgs. 446/1997 ha esaurito la sua funzione normativa, avendo operato modifiche permanenti al DPR 131/1986 e al D.Lgs. 346/1990. Le disposizioni modificate sono ancora vigenti (nella misura in cui non siano state ulteriormente modificate da interventi successivi) e producono i loro effetti ordinari. L’art. 57 D.Lgs. 446/1997 ha quindi carattere di norma modificatrice, la cui rilevanza si manifesta non nel testo originario ma nelle disposizioni da esso modificate.

Domande frequenti

Cosa disciplina l’art. 11-bis introdotto nella tabella del DPR 131/1986 dall’art. 57?

Il nuovo art. 11-bis della tabella identifica una categoria di atti non soggetti a registrazione obbligatoria: gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (PRA). I passaggi di proprietà di veicoli PRA non richiedono registrazione agli effetti dell’imposta di registro.

Perché le tariffe di registro sostituiscono 'autoveicoli' con 'unità da diporto'?

I veicoli terrestri iscritti al PRA sono stati spostati nella tabella degli atti non soggetti a registrazione (nuovo art. 11-bis). Rimangono nella tariffa in termine fisso solo le unità da diporto, che hanno regime di trascrizione diverso e restano soggette all’imposta di registro.

Le donazioni di veicoli PRA sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni?

No. Il nuovo art. 59-bis del D.Lgs. 346/1990, introdotto dall’art. 57 D.Lgs. 446/1997, esonera espressamente dall’imposta le donazioni di veicoli PRA, anche nelle ipotesi di donazioni indirette di cui all’art. 59 comma 3.

Da quando producono effetto le modifiche dell’art. 57?

Dal 1° gennaio 1999, in coerenza con la data di abolizione dell’imposta erariale di trascrizione PRA prevista dall’art. 51 D.Lgs. 446/1997.

L’art. 57 D.Lgs. 446/1997 è ancora vigente?

L’art. 57 ha carattere di norma modificatrice: ha apportato modifiche permanenti al DPR 131/1986 e al D.Lgs. 346/1990. Le disposizioni modificate sono quelle attualmente vigenti; l’art. 57 come tale ha esaurito la sua funzione una volta prodotto il coordinamento normativo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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