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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 51 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Imposte e tasse abolite

In vigore dal 01/01/1998

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all’articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3. 2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite: a) […] (1); b) l’imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; c) l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione di cui all’articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data. Note: (1) Lettera soppressa dall’art. 31, comma 14, L. 23.12.1998 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.1998 n. 302, S.O. n. 210. Testo precedente: “le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e all’articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;“.

In sintesi

  • L’art. 51 abolisce le tasse sulle concessioni comunali dal 1° gennaio 1998 e l’imposta erariale di trascrizione dei veicoli dal 1° gennaio 1999.
  • Abrogata anche l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione (art. 3 comma 48 L. 549/1995).
  • La lettera a) del comma 2 (tassa per l’occupazione di spazi pubblici TOSAP) è stata successivamente soppressa dalla L. 448/1998.
  • I versamenti per presupposti sorti prima dell’abolizione restano dovuti anche dopo la data di soppressione.
  • La norma è parte del pacchetto di soppressioni tributarie che ha finanziato l’introduzione dell’IRAP.
Il contesto: le soppressioni tributarie come finanziamento dell’IRAP

L’art. 51 del D.Lgs. 446/1997 si inserisce nel disegno complessivo della riforma fiscale del 1997, che ha introdotto l’IRAP come imposta sostitutiva di una pluralità di tributi preesistenti. Il decreto prevede, ai suoi artt. 36 e seguenti, la soppressione di una serie di imposte e contributi: i contributi sanitari, l’ILOR, la tassa sulla partita IVA, la tassa di concessione governativa sul registro delle imprese e altri. L’art. 51 completa questo quadro abolendo altri due tributi locali: le tasse sulle concessioni comunali e l’imposta erariale di trascrizione dei veicoli al PRA, con la relativa addizionale provinciale.

La ratio della soppressione è duplice: da un lato, eliminare tributi considerati antieconomici o di difficile gestione amministrativa; dall’altro, ridurre il peso fiscale complessivo gravante sulle imprese, contestualmente all’introduzione dell’IRAP. L’obiettivo era una razionalizzazione del sistema tributario italiano che, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, si era stratificato in modo caotico.

La soppressione delle tasse sulle concessioni comunali (comma 1)

Il comma 1 abolisce, dal 1° gennaio 1998, le tasse sulle concessioni comunali di cui all’art. 8 del DL 10 novembre 1978 n. 702, convertito dalla L. 8 gennaio 1979 n. 3. Le tasse sulle concessioni comunali erano tributi dovuti per il rilascio di determinati provvedimenti amministrativi da parte dei comuni (concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni varie). La loro abolizione ha eliminato un costo amministrativo per le imprese e i privati che richiedevano concessioni o autorizzazioni comunali.

È importante notare che la soppressione riguardava le tasse sulle concessioni comunali in senso stretto, non i diritti di segreteria o altri oneri comunali. I comuni hanno in alcuni casi sostituito la tassa soppressa con tariffe o oneri di altra natura, nell’ambito della propria autonomia regolamentare.

La soppressione dell’imposta erariale di trascrizione (comma 2, lett. b)

Il comma 2 stabilisce che dal 1° gennaio 1999 è abolita l’imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA), disciplinata dalla L. 23 dicembre 1977 n. 952. Tale imposta era dovuta per le formalità di trascrizione al PRA (passaggi di proprietà, iscrizioni di ipoteche, annotazioni varie). La sua abolizione ha semplificato e ridotto il costo delle operazioni sui veicoli, che già scontavano l’imposta di bollo e altri oneri.

L’abolizione dell’imposta erariale di trascrizione è coordinata con le modifiche apportate dall'art. 57 D.Lgs. 446/1997 al Testo Unico dell’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, l’art. 57 ha aggiunto alla tabella degli atti non soggetti a registrazione il nuovo art. 11-bis (atti aventi ad oggetto veicoli al PRA) e ha esentato dall’imposta sulle successioni e donazioni le donazioni di veicoli iscritti al PRA.

La soppressione dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione (comma 2, lett. c)

Con effetto anch'essa dal 1° gennaio 1999, è abolita l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione, prevista dall’art. 3 comma 48 della L. 28 dicembre 1995 n. 549. Si trattava di un’addizionale provinciale sulla stessa base imponibile dell’imposta erariale di trascrizione, e la sua soppressione contestuale è logicamente coerente: venendo meno l’imposta principale, non ha senso mantenere un’addizionale calcolata su di essa.

La lettera a) del comma 2 e la sua successiva soppressione

Il testo originario del comma 2 comprendeva anche una lettera a) che aboliva le tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del D.Lgs. 507/1993 e all’art. 5 della L. 281/1970. Questa disposizione è stata successivamente soppressa dall’art. 31 comma 14 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 (Finanziaria 1999). Il ripensamento sull’abolizione della TOSAP era motivato dalla necessità di mantenere una fonte di entrata locale per i comuni, poi disciplinata dall'art. 63 D.Lgs. 446/1997 (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, COSAP) come alternativa facoltativa.

La clausola di salvaguardia per i versamenti pregressi (comma 3)

Il comma 3 contiene una previsione tecnica essenziale: i versamenti relativi ai tributi soppressi, i cui presupposti si siano verificati anteriormente alla data di abolizione, restano dovuti anche se effettuati successivamente a tale data. Questo significa che la soppressione opera pro futuro: non azzera i debiti tributari già sorti, ma impedisce che nuovi presupposti di imposta si realizzino. Un passaggio di proprietà di veicolo avvenuto nel 1998 (quindi prima dell’abolizione dell’imposta erariale di trascrizione, fissata al 1° gennaio 1999) rimane soggetto all’imposta, anche se il contribuente effettua il versamento nel 1999.

La clausola è coerente con i principi generali del diritto tributario: l’obbligazione nasce al momento del verificarsi del presupposto, e la soppressione dell’imposta non estingue i debiti già sorti. La decorrenza dell’abolizione è quindi una soglia che divide i presupposti pre-abolizione (assoggettati) da quelli post-abolizione (non assoggettati), indipendentemente dalla data del versamento.

Impatto pratico e rilevanza attuale

Le soppressioni operate dall’art. 51 sono ora storicamente consolidate. Le tasse sulle concessioni comunali e l’imposta erariale di trascrizione non esistono più da decenni. La norma mantiene rilevanza per i rari casi di contenzioso relativo a versamenti omessi per periodi ante-soppressione (evenienza sempre più rara, considerati i termini di prescrizione) e per la comprensione del quadro complessivo della riforma IRAP.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 156/2001

La Corte ha legittimato l'IRAP come imposta sostitutiva di un fascio di tributi soppressi (ILOR, ICIAP, tassa sulla salute, contributi al SSN, imposta sul patrimonio netto delle imprese e altri minori), ritenendo non lesivo dell'autonomia regionale e della capacita' contributiva l'accorpamento operato dall'art. 51 D.Lgs. 446/1997.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento Istruzioni IRAP 2026 - Quadro normativo

L'Agenzia ricapitola le imposte e tasse soppresse dall'IRAP a decorrere dal 1998 - tra cui ILOR, ICIAP, tassa di concessione governativa sulla partita IVA, imposta sul patrimonio netto delle imprese, contributi al SSN - confermandone l'assorbimento nell'imposta regionale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Dall’art. 51, quali tributi sono stati aboliti e da quando?

Dal 1° gennaio 1998: tasse sulle concessioni comunali (DL 702/1978). Dal 1° gennaio 1999: imposta erariale di trascrizione dei veicoli al PRA (L. 952/1977) e addizionale provinciale alla stessa (art. 3 comma 48 L. 549/1995).

Cosa è successo alla lettera a) del comma 2 che aboliva la TOSAP?

È stata soppressa dall’art. 31 comma 14 della L. 448/1998 (Finanziaria 1999). Il legislatore ha fatto marcia indietro sull’abolizione della tassa per l’occupazione di spazi pubblici, preferendo introdurre il canone alternativo COSAP disciplinato dall’art. 63 D.Lgs. 446/1997.

Un passaggio di proprietà di veicolo avvenuto nel 1998 era ancora soggetto all’imposta di trascrizione?

Sì. Il comma 3 stabilisce che i versamenti relativi a presupposti verificatisi prima dell’abolizione restano dovuti. Poiché l’imposta erariale di trascrizione è stata abolita dal 1° gennaio 1999, un atto del 1998 rimane soggetto all’imposta, anche se il versamento avviene nel 1999.

Le soppressioni dell’art. 51 avevano un collegamento con le modifiche all’imposta di registro?

Sì. L’art. 57 D.Lgs. 446/1997 ha coordinato le soppressioni aggiungendo alla tabella del DPR 131/1986 (imposta di registro) gli atti sui veicoli PRA come non soggetti a registrazione, e ha introdotto l’esenzione per le donazioni di veicoli PRA dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Perché la TOSAP non è stata effettivamente abolita dall’art. 51?

La lettera a) del comma 2 prevedeva l’abolizione, ma è stata rimossa dalla L. 448/1998 prima che potesse produrre effetti. I comuni avevano necessità di mantenere un’entrata per l’uso degli spazi pubblici; il legislatore ha risposto introducendo il canone facoltativo COSAP ex art. 63 D.Lgs. 446/1997.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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