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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 37 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare

In vigore dal 01/01/1998

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive e l’abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell’articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell’anno precedente, l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive e l’abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall’acconto di cui all’articolo 31 i dodicesimi dell’imposta e della tassa di cui all’articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l’anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l’abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto nonché l’importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma dell’articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

In sintesi

  • Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’IRAP si applica dal primo periodo d'imposta successivo all’entrata in vigore del decreto.
  • Deroga: se il periodo in corso alla data di entrata in vigore è iniziato dopo il 30 settembre dell’anno precedente, l’IRAP si applica dall’inizio di quel periodo.
  • I soggetti in deroga possono scomputare dall’acconto i dodicesimi di tributi soppressi relativi ai mesi già in regime IRAP.
  • Non è previsto rimborso per le somme non scomputate.
Finalità e collocazione della norma

L’articolo 37 del D.Lgs. 446/1997 completa il quadro delle disposizioni transitorie sull’entrata in vigore dell’IRAP, affrontando il caso particolare dei soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l’anno solare. Per questi soggetti, tipicamente le società di capitali con esercizio sociale non coincidente con il calendario, come quelle con esercizi che vanno da luglio a giugno o da ottobre a settembre, l’applicazione della regola generale del 1° gennaio 1998 avrebbe creato problemi di coordinamento con i tributi soppressi dall’art. 36.

La norma si struttura in tre commi che individuano due categorie di soggetti con esercizio "a cavallo" e definiscono per ciascuna le regole di decorrenza dell’IRAP e di scomputo degli acconti per i tributi soppressi.

La regola generale per i soggetti con esercizio non coincidente (comma 1)

Il comma 1 stabilisce la regola ordinaria: per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’IRAP e la contestuale abolizione dei tributi di cui all’art. 36, c. 1, lett. a), b) ed e) (principalmente i contributi sanitari, i contributi per il Servizio sanitario nazionale e le tasse di concessione governativa sui libri sociali) hanno effetto dal primo periodo d'imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 1998).

Concretamente, una società con esercizio luglio-giugno avrebbe applicato l’IRAP a partire dall’esercizio luglio 1998 - giugno 1999, mentre per l’esercizio luglio 1997 - giugno 1998 (in corso all'1° gennaio 1998) avrebbero continuato a valere i vecchi tributi. Questa regola garantisce che i soggetti con esercizio non coincidente non siano costretti ad applicare due regimi tributari nell’ambito dello stesso periodo d'imposta.

La deroga per periodi iniziati dopo il 30 settembre (comma 2)

Il comma 2 introduce una deroga significativa per un sottoinsieme di soggetti con esercizio non coincidente: quelli il cui periodo d'imposta era in corso al 1° gennaio 1998 ma era iniziato dopo il 30 settembre dell’anno precedente. Per questi soggetti, l’IRAP e la soppressione dei tributi hanno effetto dalla data di inizio di quel periodo.

L’esempio tipico è una società con esercizio che va dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998. Per questa società, il periodo in corso al 1° gennaio 1998 è iniziato il 1° ottobre 1997, quindi dopo il 30 settembre dell’anno precedente (il 30 settembre 1997). In virtù della deroga del comma 2, l’IRAP si applica dall'1° ottobre 1997 e i vecchi tributi sono soppressi dalla stessa data.

La ratio della deroga è quella di ridurre al minimo il numero di periodi di transizione in cui vigevano contemporaneamente il vecchio e il nuovo regime. Per i soggetti con esercizi brevi o "quasi annuali" già in corso, era preferibile applicare il nuovo tributo dall’inizio del periodo piuttosto che attendere il primo periodo successivo (che sarebbe iniziato solo a ottobre 1998).

Lo scomputo dei tributi soppressi dall’acconto IRAP (comma 3)

Il comma 3 risolve il problema della doppia tassazione che potrebbe sorgere per i soggetti in deroga ex comma 2: questi soggetti, avendo il periodo d'imposta in corso, avrebbero potuto aver già versato acconti per i tributi soppressi (imposta sulle assicurazioni, ICIAP e altri) riferiti ai mesi compresi tra l’inizio del periodo e la data di entrata in vigore del decreto. Contemporaneamente, sono tenuti a versare l’acconto IRAP di cui all’art. 31 per lo stesso periodo.

Il comma 3 prevede che questi soggetti possano scomputare dall’acconto IRAP:

  • I dodicesimi dell’imposta e della tassa di cui all’art. 36, c. 1, lett. c) e d) (tasse di concessione governativa e ICIAP) dovute per l’anno precedente, riferiti ai mesi interi compresi tra l’inizio del periodo di applicazione dell’IRAP e la data di entrata in vigore del decreto.
  • I contributi previdenziali e sanitari di cui alla lett. a) del medesimo comma eventualmente già versati per quei mesi.

In sostanza, la norma consente di ridurre l’acconto IRAP per tener conto dei tributi soppressi già pagati per il medesimo periodo, evitando una duplicazione della tassazione sul medesimo intervallo temporale.

Il divieto di rimborso delle somme non scomputate

L’ultima parte del comma 3 stabilisce che non si fa luogo al rimborso degli importi non scomputati. Questa previsione limita il meccanismo compensativo allo scomputo dall’acconto: se la somma dei tributi soppressi già versati supera l’acconto IRAP dovuto, l’eccedenza non può essere chiesta a rimborso. Il contribuente "perde" quella differenza, che rappresenta il costo della transizione tra i due regimi per i soggetti con esercizi a cavallo.

Questa limitazione era giustificata dall’esigenza di semplificare la gestione della transizione e di evitare un contenzioso di massa sulla quantificazione dei rimborsi spettanti a migliaia di soggetti con esercizi non coincidenti. Sul piano della proporzionalità, l’entità delle somme non rimborsabili era in ogni caso contenuta, trattandosi di dodicesimi mensili di tributi di importo modesto.

Rilievo attuale

Come l’art. 31, anche l’art. 37 è una norma esaurita nei suoi effetti pratici immediati, essendo decorsi quasi tre decenni dall’entrata in vigore dell’IRAP. Conserva interesse per lo studio storico del sistema tributario italiano e per la comprensione delle tecniche legislative di transizione tra regimi fiscali, che il legislatore ha replicato in occasioni successive (ad esempio con l’introduzione dell’IRES nel 2004 o con le riforme del sistema IRAP degli anni 2000).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Provvedimento Istruzioni IRAP 2026 - Soggetti con periodo d'imposta non solare

L'Agenzia chiarisce che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare attribuiscono il risultato d'esercizio al periodo d'imposta nel quale esso si chiude e presentano la dichiarazione IRAP entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento Istruzioni IRAP 2025

Le istruzioni dichiarative ribadiscono il regime di scivolamento dei termini per i soggetti con esercizio a cavallo: i versamenti d'acconto e di saldo seguono i termini ordinari rapportati alla data di chiusura, con specifico riferimento all'art. 17 del DPR 435/2001 per imprese ed enti commerciali.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Una società con esercizio 1° luglio 1997 - 30 giugno 1998 quando ha iniziato ad applicare l’IRAP?

Per la regola generale del comma 1, dall’esercizio successivo, ovvero dal 1° luglio 1998. L’esercizio luglio 1997-giugno 1998, in corso al 1° gennaio 1998, è rimasto soggetto ai vecchi tributi. L’IRAP è entrata in vigore con l’esercizio luglio 1998-giugno 1999.

Qual è la condizione per rientrare nella deroga del comma 2?

Il periodo d'imposta deve essere in corso al 1° gennaio 1998 ed essere iniziato dopo il 30 settembre dell’anno precedente. Se l’esercizio è iniziato il 1° ottobre 1997 o successivamente (ma prima del 1° gennaio 1998), si applica la deroga e l’IRAP decorre dall’inizio di quel periodo.

I soggetti in deroga ex comma 2 potevano chiedere a rimborso i tributi soppressi già pagati?

No. Il comma 3 consente solo lo scomputo dall’acconto IRAP, non il rimborso diretto. Se l’importo dei tributi soppressi già versati supera l’acconto IRAP dovuto, l’eccedenza non è rimborsabile e va definitivamente persa.

Cosa si intende per 'imposta figurativa' a cui fa riferimento l’art. 31 richiamato dall’art. 37?

L’imposta figurativa è l’IRAP che sarebbe stata dovuta nel periodo precedente se il tributo fosse già stato in vigore, calcolata applicando le regole degli artt. da 4 a 11 al valore della produzione netta di quell’anno. Serve come base di calcolo per il primo acconto.

L’art. 37 ha ancora rilevanza pratica oggi?

No, ha esaurito i propri effetti tra il 1998 e il 2000. Mantiene solo interesse storico per comprendere le tecniche di transizione tra regimi fiscali adottate dal legislatore italiano in occasione dell’istituzione dell’IRAP.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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