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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 10 bis D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma

In vigore dal 01/01/1998

1, lettera e-bis) 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) (1), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche […] (2). Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (3). Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell’articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l’ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 11 16 commerciali, l’ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all’articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Note: (1) Si veda l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), DPR 22.12.1986 n. 917, pubblicato in G.U. 31.12.1986 n. 302, S.O. n. 1. (2) Le parole “attribuite fino al 31 dicembre 1999” sono state soppresse dall’art. 5, comma 1, lett. b), L. 27.12.2002 n. 289, pubblicata in G.U. 31.12.2002 n. 305, S.O. n. 240. (3) Periodo inserito dall’art. 16, comma 1, lett. a), L. 23.12.2000 n. 388, pubblicata in G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219.

In sintesi

  • Base imponibile degli enti pubblici (art. 3, comma 1, lett. e-bis): retribuzioni, redditi assimilati e compensi co.co.co.
  • Sono escluse borse di studio universitarie erogate da regioni e atenei.
  • L’aliquota ordinaria è dell'8,5%, applicabile alla base retributiva.
  • Se l’ente svolge anche attività commerciali, può optare per il metodo bilancistico (art. 5) su quella parte.
  • I costi non specificamente riferibili alle attività commerciali si ripartiscono pro-quota sui ricavi.
Chi sono i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis)?

La lettera e-bis) dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997 include tra i soggetti passivi IRAP le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, le università, gli istituti scolastici statali, le aziende sanitarie locali e tutte le altre amministrazioni indicate nell’elenco ISTAT. Per tali soggetti il legislatore ha previsto un metodo di determinazione della base imponibile del tutto diverso rispetto alle imprese private, fondato non sul valore aggiunto della produzione ma sugli esborsi per il personale dipendente e assimilato.

La base imponibile: il metodo retributivo

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis, la base imponibile è pari alla somma di tre componenti distinte. In primo luogo concorrono le retribuzioni erogate al personale dipendente, vale a dire tutti i compensi corrisposti ai lavoratori subordinati in senso stretto, compresi gli elementi variabili della retribuzione e il trattamento di fine rapporto maturato nell’esercizio. In secondo luogo si computano i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 47 del TUIR, categoria che ricomprende ad esempio le borse di studio tassabili, le indennità di funzione e i compensi degli amministratori. In terzo luogo entrano in base i compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative (articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR nella versione vigente ratione temporis) e per lavoro autonomo occasionale (articolo 81, comma 1, lettera l) dello stesso TUIR).

Sono invece espressamente escluse dalla base imponibile le somme esenti dall’IRPEF richiamate dall’articolo 47, comma 1, lettera c), che attengono ai trattamenti previdenziali obbligatori. Si tratta di un’esclusione di sistema, coerente con la natura retributiva della base, volta a evitare che componenti non rappresentative del costo del lavoro in senso stretto vadano a gonfiare l’imponibile dell’ente pubblico.

L’esclusione delle borse di studio universitarie

Il legislatore ha introdotto, con l’articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 388/2000, un’esclusione specifica a favore delle borse di studio e degli altri interventi di sostegno allo studio erogati da regioni, province autonome e organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università ai sensi della legge 390/1991. La ratio è quella di non gravare di IRAP le risorse destinate al sostegno del diritto allo studio, che hanno natura redistributiva e non di corrispettivo per prestazioni lavorative. Questa esclusione riguarda i soli soggetti di cui alla lettera e-bis) e non ha effetti sulle altre categorie di soggetti passivi.

Il regime degli enti commerciali inclusi nella lettera e-bis)

L’ultimo periodo del comma 1 introduce un’eccezione fondamentale: le disposizioni dell’articolo 10-bis non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo che risultino qualificati, ai fini delle imposte sui redditi, come enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Per tali enti, pur formalmente inclusi nella categoria pubblica della lettera e-bis), la base imponibile IRAP è determinata secondo le regole ordinarie degli articoli precedenti (artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 10). La norma riflette il principio di neutralità fiscale: ciò che conta non è la natura giuridica pubblica o privata del soggetto, ma la qualificazione reddituale dell’attività esercitata.

L’opzione per il metodo bilancistico in caso di attività commerciali accessorie

Il comma 2 gestisce la situazione degli enti pubblici che, pur essendo soggetti al metodo retributivo come regime principale, esercitano anche attività commerciali di natura accessoria rispetto alle proprie finalità istituzionali. In questo caso l’ente può optare per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo l’articolo 5, che prevede il metodo bilancistico del valore aggiunto. La coesistenza dei due metodi richiede tuttavia una ripartizione dei componenti di costo non specificamente riferibili a una sola delle due attività.

La norma stabilisce che i costi deducibili ai sensi dell’articolo 5, ove non specificamente riferibili alle attività commerciali, debbano essere imputati a queste ultime in proporzione al rapporto tra ricavi e proventi commerciali e ammontare complessivo di tutte le entrate correnti dell’ente. Simmetricamente, la base retributiva relativa alle altre attività istituzionali è ridotta dell’ammontare degli emolumenti specificamente riferibili alle attività commerciali ovvero, se non specificatamente riferibili, ridotti pro-quota con lo stesso coefficiente di riparto. Si tratta di un meccanismo di separazione contabile che evita la doppia imputazione dei medesimi componenti a entrambe le basi imponibili.

Aliquota e versamento

I soggetti di cui alla lettera e-bis) applicano l’aliquota dell'8,5% alla base imponibile determinata secondo il metodo retributivo. Si tratta dell’aliquota più elevata prevista dal D.Lgs. 446/1997, giustificata dalla considerazione che le amministrazioni pubbliche non sopportano i costi di produzione che caratterizzano le imprese private, e che la base imponibile è già di per sé ridotta rispetto a quella che emergerebbe da un metodo bilancistico pieno. Il versamento avviene con le stesse modalità previste per gli altri soggetti passivi, attraverso il modello F24.

Coordinamento con la riforma fiscale e abolizione IRAP per i professionisti

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha esentato dall’IRAP i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione. Successivamente la legge 197/2022 ha esteso l’esenzione alle società di persone e alle associazioni professionali. Per gli enti della lettera e-bis) nulla è cambiato: le pubbliche amministrazioni rimangono soggette all’IRAP con il metodo retributivo e l’aliquota dell'8,5%, poiché la ratio dell’esenzione (assenza di autonoma organizzazione) non è applicabile a strutture organizzate per definizione come gli apparati pubblici.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 156/2001

Per le amministrazioni pubbliche e gli enti non commerciali, la Corte ha confermato la legittimita' del particolare criterio di determinazione della base imponibile IRAP (cd. metodo retributivo), che si distingue da quello applicato alle imprese: l'IRAP grava sul valore aggiunto delle attivita' organizzate, indipendentemente dalla natura del soggetto.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 148/E del 26 luglio 2000

Chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP per le amministrazioni pubbliche e per le attivita' commerciali eventualmente svolte dagli enti pubblici: criterio retributivo per l'attivita' istituzionale e opzione per il metodo ordinario sulla parte commerciale.

Leggi il documento su def.finanze.it

Risposta a interpello n. 17 del 7 febbraio 2018

L'Agenzia chiarisce l'applicazione dell'IRAP agli enti pubblici ex art. 3 lett. e-bis): il regime di determinazione della base imponibile segue il metodo retributivo per l'attivita' istituzionale, mentre le attivita' commerciali svolte richiedono separata determinazione.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Un’università statale è soggetta all’IRAP? Con quale metodo calcola la base imponibile?

Sì. L’università statale rientra tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis) ed è soggetta all’IRAP con il metodo retributivo: la base imponibile è pari alle retribuzioni erogate ai dipendenti, ai compensi co.co.co. e ai redditi assimilati, con l’esclusione delle borse di studio universitarie previste dalla legge 390/1991.

Le borse di studio erogate dalle regioni per il diritto allo studio sono escluse dalla base IRAP?

Sì. Il comma 1 dell’articolo 10-bis esclude espressamente dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati da regioni, province autonome, organismi regionali per il diritto allo studio e università ai sensi della legge 390/1991. L’esclusione è applicabile solo ai soggetti della lettera e-bis).

Un comune che gestisce un servizio idrico in forma commerciale deve usare il metodo bilancistico per quella parte di attività?

Dipende. Se l’attività commerciale è quella esclusiva o principale del soggetto, l’ente è qualificato come commerciale e applica solo il metodo bilancistico. Se invece si tratta di attività accessoria dell’ente pubblico, il comma 2 consente di optare per il metodo dell’art. 5 limitatamente a quella parte, mantenendo il metodo retributivo per le attività istituzionali.

Come si ripartiscono i costi comuni tra attività istituzionale e attività commerciale in un ente pubblico che esercita entrambe?

I costi non specificamente riferibili alle attività commerciali si imputano a queste ultime in proporzione al rapporto tra ricavi e proventi commerciali e ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La stessa proporzione riduce la base retributiva riferita alle attività istituzionali, evitando duplicazioni.

Qual è l’aliquota IRAP per le amministrazioni pubbliche ex lettera e-bis)?

L’aliquota ordinaria è dell'8,5%. È la più elevata nel sistema IRAP e si applica alla base imponibile determinata con il metodo retributivo. Le regioni non possono ridurla per questa categoria di soggetti nei medesimi limiti previsti per le imprese ordinarie.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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