Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 2901 c.c. consente al creditore di domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti con cui il debitore pregiudica le sue ragioni.
- Serve l’eventus damni (pregiudizio) e la scientia/consilium fraudis: la consapevolezza del pregiudizio.
- Per gli atti a titolo oneroso occorre anche la consapevolezza del terzo; per quelli a titolo gratuito (donazioni) basta la posizione del debitore.
- Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
La norma (art. 2901, comma 1, c.c.)
«Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato […]; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio […].»
| Tipo di atto | Cosa va provato |
|---|---|
| Atto a titolo oneroso | Pregiudizio + consapevolezza del debitore e del terzo |
| Atto a titolo gratuito (donazione) | Pregiudizio + consapevolezza del solo debitore |
| Atto anteriore al credito | Dolosa preordinazione |
| Adempimento di debito scaduto | Non revocabile |
Tre casi pratici
Casa donata ai figli per sottrarla ai creditori
Un debitore dona l’immobile ai figli per evitarne il pignoramento.
Cosa fare: Il creditore può agire in revocatoria: trattandosi di atto gratuito, basta provare il pregiudizio e la consapevolezza del debitore, senza dover dimostrare la malafede dei figli.
Vendita simulata a un terzo
Il debitore vende un bene a un prezzo di favore a un conoscente.
Cosa fare: Per l’atto oneroso occorre provare anche la consapevolezza del terzo del pregiudizio: dimostrata, l’atto è dichiarato inefficace verso il creditore che può pignorare il bene.
Pagamento di un debito scaduto
Il debitore paga un creditore a scapito degli altri.
Cosa fare: L’adempimento di un debito scaduto non è revocabile: la revocatoria colpisce gli atti dispositivi, non i pagamenti dovuti.
Spunti pratici
- L’azione revocatoria non annulla l’atto: lo rende inefficace solo verso il creditore che agisce.
- Si prescrive in cinque anni dall’atto.
- Va coordinata con la responsabilità patrimoniale (art. 2740) e con l’azione surrogatoria (2900).
Norme collegate
- Responsabilità patrimoniale (art. 2740)
- Agevolazione prima casa (nota II-bis)
- Recupero crediti dell’impresa
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 2901
- Codice civile, art. 2740 (responsabilità patrimoniale)
- Codice civile, art. 2903 (prescrizione)
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Domande frequenti
A cosa serve l'azione revocatoria?
A far dichiarare inefficaci verso il creditore gli atti con cui il debitore pregiudica le sue ragioni.
Cosa cambia tra donazione e vendita?
Per la donazione (atto gratuito) basta la consapevolezza del debitore; per la vendita (atto oneroso) serve anche quella del terzo.
Il pagamento di un debito è revocabile?
No: l'adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca.