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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 T.U.B. – Fusioni e trasformazioni.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. La Banca d’Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all’articolo 37 -bis , comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La Banca d'Italia autorizza le fusioni tra BCC e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni (comma 1)
  • In caso di recesso o esclusione dal gruppo bancario cooperativo, la BCC può deliberare la trasformazione in SpA previa autorizzazione BdI per sana e prudente gestione (comma 1-bis)
  • In mancanza della delibera di trasformazione nel termine, la società delibera la propria liquidazione
  • Le deliberazioni assembleari richiedono le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; in caso di maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata (comma 2)
  • È fatto salvo il diritto di recesso dei soci
  • Si applicano gli artt. 56, comma 2 (autorizzazione modifiche statutarie) e 57 (autorizzazione fusioni) TUB; testo riformulato dal D.Lgs. 208/2025 in vigore dal 09/01/2026
Commento del professionista

L'art. 36 del Testo Unico Bancario disciplina le operazioni straordinarie delle banche di credito cooperativo che ne modificano radicalmente la natura cooperativa: le fusioni tra BCC e banche di diversa natura da cui risulti una società per azioni e le trasformazioni in SpA conseguenti al recesso o all'esclusione dal gruppo bancario cooperativo. La norma, riformulata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025 n. 208 in vigore dal 9 gennaio 2026, raccorda il regime cooperativo bancario alle dinamiche del gruppo bancario cooperativo introdotto dalla riforma del 2016 (D.L. 18/2016 conv. L. 49/2016), creando un sistema integrato di entrata e uscita dal GBC ex art. 37-bis T.U.B.

Il valore pratico dell'art. 36 emerge nella fisiologia delle operazioni di concentrazione del comparto cooperativo (fusioni «trasformative» BCC-SpA, normalmente nell'ambito di riassetti del GBC) e nella patologia delle uscite dal gruppo (BCC che, per scelta o per esclusione, abbandonano il GBC e devono ricollocarsi in forma SpA o liquidarsi). Per il consulente, la padronanza dell'art. 36 e il coordinamento con gli artt. 37-bis, 56 e 57 T.U.B. sono il presupposto operativo dell'intera operazione.

L'autorizzazione della Banca d'Italia per le fusioni con SpA (comma 1)

Il comma 1 stabilisce che la Banca d'Italia autorizza le fusioni tra BCC e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni. La previsione individua un'ipotesi specifica di fusione «trasformativa», in cui la BCC perde la propria natura cooperativa e confluisce, per incorporazione o per costituzione di nuova società, in un soggetto che assume forma SpA. Sono ricomprese: la fusione per incorporazione di una BCC in una SpA bancaria; la fusione per incorporazione di una SpA bancaria in una BCC con contestuale trasformazione in SpA dell'incorporante; la fusione per costituzione di nuova società in forma SpA cui partecipino una o più BCC e una o più SpA bancarie.

L'autorizzazione della Banca d'Italia è condizionata alla sana e prudente gestione della banca risultante, secondo i criteri fissati dalla Circolare 285/2013 e dalla normativa di vigilanza. La valutazione prudenziale considera: l'adeguatezza patrimoniale prospettica; la solidità del business plan post-fusione; la coerenza della governance; la sostenibilità degli aspetti di compliance e di risk management; l'impatto sulla concorrenza nei mercati territoriali rilevanti. Per le banche significative del MVU, l'autorizzazione finale è di competenza della BCE su istruttoria della Banca d'Italia.

La fusione «trasformativa» non va confusa con la fusione tra BCC da cui risulti una nuova BCC: quest'ultima resta disciplinata dalle regole cooperative ordinarie (artt. 2545-octies ss. c.c., D.Lgs. 220/2002) e dall'art. 57 T.U.B. per l'autorizzazione bancaria. Le fusioni infra-GBC tra BCC sono frequenti e costituiscono uno strumento ordinario di razionalizzazione del comparto sotto la regia delle capogruppo.

La trasformazione in SpA conseguente al recesso o esclusione dal GBC (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, di fondamentale importanza dopo la riforma del 2016, disciplina la vita post-GBC della BCC. La norma prevede che, in caso di recesso o esclusione dal gruppo bancario cooperativo, la BCC, entro un termine stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 37-bis, comma 7, T.U.B., possa previa autorizzazione della Banca d'Italia deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

La previsione disegna un meccanismo a aut-aut di portata radicale. La BCC che esca dal GBC (per recesso volontario o per esclusione disposta dalla capogruppo ex contratto di coesione) ha due sole strade: la trasformazione in SpA bancaria di diritto comune (con uscita dalla forma cooperativa e dall'ecosistema mutualistico) o la liquidazione. Non è ammessa la permanenza in forma cooperativa al di fuori del GBC: la riforma del 2016 ha reso strutturalmente vincolante l'adesione al gruppo per le BCC, salvo la «way out» originaria riservata alle BCC con patrimonio superiore a 200 milioni di euro al momento della riforma (oggi non più replicabile per le BCC che restano nei GBC).

L'autorizzazione della Banca d'Italia per la trasformazione tiene conto della sana e prudente gestione della banca trasformata. La valutazione è particolarmente delicata: la BCC esclusa dal GBC perde i meccanismi di mutual support previsti dal contratto di coesione (cross-guarantee scheme) e deve dimostrare autonoma sostenibilità prudenziale. Il business plan post-trasformazione deve evidenziare la solidità patrimoniale, la liquidità, la qualità del credito, l'adeguatezza della struttura organizzativa al modello SpA. La BCC trasformata diventa SpA bancaria di diritto comune, soggetta agli artt. 19-22 T.U.B., e perde l'accesso ai benefici fiscali della mutualità prevalente.

I termini per la trasformazione e il rinvio all'art. 37-bis, comma 7

Il termine entro cui la BCC deve deliberare la trasformazione è rinviato alle disposizioni di attuazione dell'art. 37-bis, comma 7, T.U.B., adottate dalla Banca d'Italia. La Circolare 285/2013 (Parte III, Cap. 5) e i successivi atti di vigilanza definiscono termini compatibili con l'esigenza di una transizione ordinata: la BCC, dal momento dell'efficacia del recesso o dell'esclusione, dispone normalmente di un periodo dell'ordine dei sei mesi per deliberare la trasformazione, con possibilità di proroga in presenza di giustificate ragioni operative (esempio: pendenza di operazioni straordinarie connesse, tempi di approntamento della documentazione autorizzativa, esigenze di coordinamento con la BCE in caso di banca significativa).

La scadenza del termine senza delibera di trasformazione attiva automaticamente l'esito della liquidazione: la BCC delibera la propria messa in liquidazione, con applicazione delle ordinarie regole dello scioglimento delle cooperative (artt. 2545-duodecies, 2484 ss. c.c.) e, per il profilo bancario, dell'art. 80 T.U.B. (revoca dell'autorizzazione) o degli istituti della crisi bancaria (liquidazione coatta amministrativa ex artt. 80 ss. T.U.B., risoluzione ex D.Lgs. 180/2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE BRRD). La transizione dalla cooperazione alla liquidazione avviene quindi in un contesto di vigilanza serrata da parte della Banca d'Italia e della capogruppo.

Le maggioranze deliberative (comma 2): il principio della maggioranza meno elevata

Il comma 2 disciplina i quorum deliberativi: «le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata». La norma introduce un principio di favor per la modifica statutaria: in caso di maggioranze diversificate nello statuto (per esempio: maggioranza qualificata di 3/4 per certe modifiche, 2/3 per altre), si applica sempre la più bassa, agevolando l'esecuzione delle delibere di fusione o trasformazione. La ratio è speculare a quella dei quorum «leggeri» dell'art. 31 T.U.B. per le banche popolari: facilitare le operazioni straordinarie quando la prosecuzione della forma cooperativa non sia più sostenibile.

La fonte statutaria delle maggioranze rimanda al modello statutario unico predisposto dalla capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis T.U.B., approvato dalla Banca d'Italia. Le BCC italiane aderenti ai GBC ICCREA e Cassa Centrale Banca hanno adottato statuti tipo che, per le modifiche statutarie di portata strutturale (trasformazione, fusione, scioglimento), prevedono normalmente la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi. Il principio della maggioranza meno elevata opera quando lo statuto, per modifiche minori, prevede quorum più bassi e per modifiche straordinarie quorum più alti: in tal caso, applicando il favor codificato dall'art. 36, comma 2, si utilizza la maggioranza prevista per le modifiche minori.

Il diritto di recesso dei soci

Il comma 2 chiude con una previsione di tutela: «è fatto salvo il diritto di recesso dei soci». La trasformazione della BCC in SpA, comportando la perdita della natura cooperativa e l'eliminazione del voto capitario (art. 2538 c.c.) nonché del limite di partecipazione, costituisce ipotesi tipica di recesso del socio ex artt. 2437 c.c. (per le SpA) e 2532 c.c. (per le cooperative). Il recesso si esercita con le forme e nei termini dello statuto e del codice civile (normalmente: dichiarazione scritta entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera).

La liquidazione della partecipazione del recedente costituisce il profilo più delicato. Le BCC, in quanto cooperative, applicano il regime dell'art. 2535 c.c. (rimborso del valore nominale delle azioni eventualmente maggiorato della frazione di riserve disponibili attribuibili al socio uscente), salvo previsioni statutarie più favorevoli. Le riserve indivisibili (alimentate ex art. 37 T.U.B.) non sono distribuibili al recedente: il valore della partecipazione è strutturalmente limitato dalla disciplina cooperativa. Su questo profilo si è sviluppato contenzioso significativo nel post-riforma 2016: la Cassazione ha confermato il principio dell'indivisibilità delle riserve, escludendo che il socio recedente possa rivendicarne quota.

Il rinvio agli artt. 56, comma 2, e 57 (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che «si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57». Il rinvio è essenziale per inquadrare le operazioni nell'architettura delle autorizzazioni bancarie. L'art. 56, comma 2, T.U.B. sottopone le modifiche statutarie delle banche al regime autorizzativo della Banca d'Italia: la trasformazione di una BCC in SpA è modifica statutaria di portata radicale e quindi sempre assoggettata ad autorizzazione preventiva. L'art. 57 T.U.B. disciplina le fusioni, scissioni e cessioni di banche, anch'esse subordinate ad autorizzazione preventiva con valutazione di sana e prudente gestione.

Il doppio rinvio configura un procedimento autorizzativo integrato: l'operazione straordinaria della BCC (fusione trasformativa ex comma 1; trasformazione ex comma 1-bis) deve essere autorizzata sia per il profilo delle modifiche statutarie (art. 56, comma 2) sia per il profilo dell'operazione di concentrazione (art. 57). Nella prassi, la Banca d'Italia conduce un'unica istruttoria coordinata, valutando congiuntamente i profili prudenziali, concorrenziali e di sostenibilità del progetto. Il pre-filing con l'autorità di vigilanza, almeno 4-6 mesi prima della delibera assembleare, è prassi essenziale per il successo dell'operazione, specie quando si interseca con i poteri della capogruppo del GBC.

La riforma 2025 (D.Lgs. 208/2025) e profili pratici per il consulente

La formulazione vigente dell'art. 36 è il risultato delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 208/2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il decreto è intervenuto sui commi 1 e 1-bis per chiarire l'ambito applicativo e codificare la prassi di vigilanza in tema di uscita dal GBC: migliore definizione della fusione «trasformativa» BCC-SpA (comma 1); esplicitazione del meccanismo a aut-aut tra trasformazione e liquidazione in caso di recesso o esclusione (comma 1-bis); rinvio puntuale all'art. 37-bis, comma 7, per i termini operativi. La novella ha consolidato un orientamento di vigilanza già emerso nella prassi degli anni 2020-2025, allineato all'esperienza dei GBC ICCREA e Cassa Centrale Banca.

Per il consulente che assista una BCC interessata da operazioni ex art. 36, l'attenzione si concentra su quattro presidi. Il primo è l'analisi preliminare di sostenibilità prudenziale: prima della fusione trasformativa o della trasformazione post-uscita dal GBC, è indispensabile una due diligence su patrimonio, liquidità, qualità del credito, sostenibilità del business plan, con proiezione patrimoniale che dimostri il rispetto dei requisiti CET1, Tier 1, Total Capital Ratio anche in scenari di stress.

Il secondo è la gestione del procedimento autorizzativo integrato: il pre-filing con Banca d'Italia (e BCE per le banche significative) deve avvenire 4-6 mesi prima della delibera, con progetto di fusione/trasformazione, business plan, relazione degli amministratori ex art. 2501-quinquies c.c., perizia ex art. 2501-sexies c.c., parere del collegio sindacale, valutazione del rischio mutualistico. Il coordinamento con la capogruppo è essenziale: in caso di operazione infra-GBC la capogruppo è co-protagonista; in caso di uscita, gestisce la liquidazione del rapporto contrattuale.

Il terzo è la gestione del recesso dei soci: raccolta delle dichiarazioni, valutazione della partecipazione del recedente coerente con artt. 2535 e 2545-octies c.c., liquidazione nei termini di legge. Il contenzioso post-trasformazione su valore di rimborso è frequente: una valutazione trasparente, motivata, supportata da perizia indipendente, riduce i rischi di reclami. Il quarto presidio riguarda la fase post-trasformazione: la BCC trasformata adegua la governance al modello capitalistico (voto proporzionale, controlli interni, remunerazione conforme alla normativa SpA bancaria) e perde i benefici fiscali della mutualità prevalente; l'integrazione operativa nel nuovo perimetro azionario condiziona il successo dell'operazione ben oltre la dimensione autorizzativa.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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Redazione Legge in Chiaro
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