← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 337 SEPTIES c.c. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

In vigore

(1) Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

In sintesi

  • Il giudice può stabilire un assegno periodico per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
  • L'assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne, salvo diversa disposizione del giudice.
  • La valutazione è discrezionale: il giudice considera le circostanze del caso concreto.
  • Ai figli maggiorenni con handicap grave si applicano integralmente le tutele previste per i figli minori.
  • La norma si inserisce nella disciplina dell'affidamento e del mantenimento in caso di crisi familiare.

Art. 337-septies c.c. consente l'erogazione di un assegno periodico ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente.

Ratio della norma

L'articolo 337 septies del codice civile mira a garantire continuità nel sostegno economico ai figli che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non hanno ancora conseguito l'indipendenza economica. La norma riconosce che il raggiungimento della maggiore età non estingue automaticamente il diritto al mantenimento, purché la dipendenza economica non sia imputabile a inerzia o scelte volontarie del figlio. Per i figli con handicap grave, la tutela è rafforzata in modo da equipararli, sotto il profilo delle disposizioni applicabili, ai figli minori.

Analisi del testo

Il primo comma attribuisce al giudice un potere discrezionale («valutate le circostanze»), rimettendo alla sua valutazione la sussistenza dei presupposti: la maggiore età del figlio e la mancanza di indipendenza economica. L'assegno è «periodico», quindi tipicamente mensile, e in linea generale viene corrisposto direttamente al figlio maggiorenne, non più tramite il genitore collocatario come avviene per i minori. Il giudice può tuttavia disporre diversamente, ad esempio mantenendo il versamento al genitore in presenza di situazioni particolari. Il terzo comma introduce un regime differenziato per i figli maggiorenni portatori di handicap grave: a questi si applicano «integralmente» le disposizioni previste per i figli minori, con ciò includendo regole sull'affidamento, sul collocamento e sulle modalità di mantenimento.

Quando si applica

La norma si applica tipicamente nei procedimenti di separazione, divorzio o scioglimento dell'unione civile, nonché nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, quando uno o più figli abbiano già compiuto diciotto anni ma non siano ancora autosufficienti. In linea generale, la giurisprudenza prevalente richiede che la mancanza di indipendenza economica non sia dovuta a colpa o negligenza del figlio. Salvo casi particolari, il diritto all'assegno cessa al conseguimento dell'indipendenza economica o in presenza di altri presupposti valutati dal giudice nel caso concreto.

Connessioni con altre norme

L'articolo 337 septies si colloca nel Capo II del Titolo IX del libro primo del codice civile, introdotto dal d.lgs. 154/2013 che ha riformato la filiazione. Va letto in coordinamento con l'art. 337 ter c.c., che disciplina i provvedimenti riguardanti i figli in caso di crisi della coppia, e con l'art. 337 bis c.c., che ne definisce l'ambito di applicazione. Rilevante è anche il collegamento con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che definisce la condizione di handicap grave richiamata dal terzo comma. Sul piano processuale, i procedimenti relativi a questi assegni seguono in linea generale le forme previste dal codice di procedura civile per i procedimenti di famiglia.

Domande frequenti

Fino a quando si ha diritto all'assegno di mantenimento dopo i 18 anni?

In linea generale, il diritto permane finché il figlio maggiorenne non raggiunge l'indipendenza economica. Non esiste un limite di età prestabilito dalla norma: è il giudice a valutare caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete, tra cui l'impegno del figlio nel conseguire l'autonomia.

A chi viene versato l'assegno per il figlio maggiorenne?

Salvo diversa determinazione del giudice, l'assegno è versato direttamente al figlio maggiorenne avente diritto, a differenza di quanto avviene per i figli minori, per i quali il contributo è tipicamente corrisposto al genitore collocatario.

Cosa si intende per figlio non indipendente economicamente?

In linea generale, si considera non indipendente il figlio che non percepisce redditi propri sufficienti al suo mantenimento e che si trova in tale situazione per ragioni non imputabili a sua colpa o inerzia, come ad esempio la frequenza di un percorso di studi o la difficoltà oggettiva di inserimento nel mercato del lavoro.

Quali tutele aggiuntive spettano al figlio maggiorenne con handicap grave?

Per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, la norma dispone l'applicazione integrale delle disposizioni previste per i figli minori. Questo significa, in linea generale, che si applicano anche le regole sull'affidamento e sul collocamento, oltre a quelle sul mantenimento, con una tutela più ampia rispetto agli altri figli maggiorenni.

Il genitore obbligato può chiedere la riduzione o la cessazione dell'assegno?

Sì, in linea generale il genitore obbligato può richiedere al giudice la modifica o la revoca dell'assegno qualora le circostanze siano mutate, ad esempio perché il figlio ha trovato un'occupazione stabile o ha rifiutato senza giustificato motivo opportunità lavorative adeguate alla sua formazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.