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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2424 BIS c.c. Disposizioni relative a singole voci dello

In vigore

stato patrimoniale Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l’importo calcolato a norma dell’articolo 2120. Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali vari in ragione del tempo. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357-ter. (1)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Elementi patrimoniali destinati a uso durevole iscritti in immobilizzazioni
  • Presunzione legale di immobilizzazione se partecipazioni superano soglia art. 2359
  • Accantonamenti per rischi ed oneri limitati a perdite di natura determinata, certa o probabile
  • TFR calcolato per norma art. 2120; ratei e risconti per proventi/costi comuni tra esercizi; azioni proprie a riduzione patrimonio netto

Le voci dello stato patrimoniale: immobilizzazioni durevoli, accantonamenti per rischi, TFR, ratei e risconti, azioni proprie.

Ratio

La norma affronta una serie di voci dello stato patrimoniale ricorrenti e complesse, dettando regole specifiche di iscrizione e valutazione. La distinzione fra immobilizzazioni (durevolezza) e circolante (rotazione) è cardine del bilancio. Gli accantonamenti per rischi proteggono l'affidabilità del patrimonio preventivando perdite future. Ratei e risconti assicurano corretta periodizzazione, cruciale per la comparabilità. Le azioni proprie, rilette in conto proprio dalla società, riducono il patrimonio perché rappresentano una sfiducia nella solidità azionaria.

Analisi

Immobilizzazioni: criterio è la «durevolezza» (utilità pluriennale), non la proprietà formale. Partecipazioni in altre imprese sono presuntivamente immobilizzazioni se raggiungono la soglia dell'art. 2359 (controllo o collegamento). Accantonamenti: sono capienti solo per perdite di «natura determinata» (es. causa nota: vertenza legale, garanzia prodotti) la cui esistenza è «certa o probabile». Non è accantonamento generica «riserva per eventuali perdite». TFR è voce passiva di estrema importanza per dipendenti; l'art. 2120 dà la formula di calcolo (anzianità, ultimo salario, aliquote). Ratei e risconti attivi/passivi contengono quote di proventi/costi comuni a due o più esercizi, variabili secondo il tempo. Azioni proprie: se la società riacquista azioni proprie, le iscrive a diretta riduzione del patrimonio netto (art. 2357-ter), non in attivo.

Quando si applica

Si applica a tutte le s.p.a. e s.r.l. con dipendenti (TFR) e a quelle che detengono partecipazioni in altre società o che hanno operazioni cross-esercizio (ratei e risconti). Le regole su immobilizzazioni valgono universalmente per definire la struttura bilancio.

Connessioni

Rinvia agli artt. 2359 (definizione controllo/collegamento), 2357-ter (azioni proprie), 2120 (calcolo TFR), 2423-ter (struttura bilancio), 2424 (voce per voce stato patrimoniale), 2428 (revisore esterno).

Domande frequenti

Cosa distingue un elemento patrimoniale immobilizzazione da uno circolante?

La durevolezza dell'utilizzo. Immobilizzazioni sono destinate a uso durevole (pluriennale); circolante è elemento a rotazione/breve. Macchinario è immobilizzazione; merce di magazzino è circolante.

Una partecipazione in altra società è sempre immobilizzazione?

No, è presuntivamente immobilizzazione se raggiunge la soglia art. 2359 (controllo/collegamento). Altrimenti, può restare in circolante se è asset speculativo.

Quale tipo di perdite possono essere accantonate?

Perdite di natura determinata, di esistenza certa o probabile, indeterminata in ammontare o data di sopravvenienza (es. contenzioso legale, garanzie prodotto).

Come si calcola il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) nel bilancio?

Secondo le norme dell'art. 2120, sulla base di anzianità, ultimo salario e aliquote legislative. È obbligatoria la iscrizione e corretta quantificazione in bilancio.

Se una società riacquista azioni proprie, come sono iscritte in bilancio?

Non in attivo ma a diretta riduzione del patrimonio netto (art. 2357-ter). È una sottrazione dalla ricchezza azionaria, non un investimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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