Art. 124.1 T.U.B. – Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1
“1. E’ vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.
2. Il finanziatore o l’intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite l’utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.
3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e’ dato tramite un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.
4. Si applica quanto stabilito dall’articolo 120-octiesdecies.”
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In sintesi
Inquadramento normativo
L'art. 124.1 TUB è stato introdotto dal D.Lgs. 207/2024, che ha recepito la Direttiva 2023/2225/UE (CCD2) sul credito ai consumatori, abrogando e sostituendo la previgente Direttiva 2008/48/CE. La disposizione è in vigore dal 10 gennaio 2026 ed è stata successivamente modificata dal D.Lgs. 212/2025 art. 1. L'articolo si inserisce nel Capo II del Titolo VI TUB, dedicato al credito al consumo, dopo gli artt. 124 (obblighi informativi precontrattuali) e 124-bis (valutazione del merito creditizio).
Il divieto di concessione non sollecitata
Il comma 1 stabilisce in modo assoluto che è vietata qualsiasi concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di quest'ultimo. La norma mira a contrastare pratiche aggressive documentate nel mercato, quali l'innalzamento automatico dei fidi delle carte revolving o la proposta di linee di credito preapprovate attivabili con un semplice click, senza che il consumatore abbia avanzato una vera domanda. Il divieto coinvolge sia il finanziatore sia l'intermediario del credito (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio), entrambi soggetti all'obbligo di raccogliere un consenso autentico prima di perfezionare l'operazione.
Divieto di consenso presunto tramite opzioni predefinite
Il comma 2 affronta una tecnica diffusa nel commercio digitale: il pre-ticking, ossia la casella già spuntata con cui si finge che il consumatore abbia già accettato la conclusione del contratto di credito o l'acquisto di servizi accessori (tipicamente polizze CPI, credit protection insurance). Questa pratica, già vietata nel settore dei pagamenti e del marketing digitale, viene ora espressamente bandita anche nel credito al consumo. Il finanziatore non può in alcun modo interpretare l'inerzia o la mancata deselezione come manifestazione di volontà positiva.
Il requisito del consenso positivo univoco
Il comma 3 riprende il linguaggio del Regolamento GDPR (art. 7 Reg. 2016/679) applicandolo alla materia contrattuale creditizia: il consenso deve essere dato tramite un'azione positiva univoca, libera, specifica, informata e inequivocabile. In pratica il consumatore deve compiere un gesto attivo, barrare una casella vuota, premere un pulsante dedicato, firmare un campo distinto, che dimostri in modo chiaro la sua adesione al contratto o al singolo servizio accessorio. Non sono ammesse formulazioni ambigue o il silenzio/assenso.
Rinvio all'art. 120-octies decies TUB
Il comma 4 effettua un rinvio mobile all'art. 120-octies decies TUB, che disciplina il regime sanzionatorio e le misure di vigilanza di Banca d'Italia applicabili all'intero Capo II del Titolo VI. Questo collegamento assicura che le violazioni del divieto di concessione non sollecitata siano perseguibili con le medesime sanzioni amministrative previste per le altre infrazioni in materia di trasparenza bancaria, proporzionate alla gravità della condotta e alle dimensioni del soggetto vigilato.
Impatto pratico per i finanziatori
Le banche, le società finanziarie e gli intermediari iscritti agli elenchi ex art. 106 TUB devono rivedere i propri processi di origination del credito, con particolare attenzione ai canali digitali. I sistemi di internet banking e le app mobile devono essere progettati in conformità al principio di privacy/consent by design: ogni nuova funzionalità che consenta l'attivazione di linee di credito deve prevedere un passaggio esplicito di consenso, documentato e revocabile. La violazione del divieto espone l'intermediario a sanzioni amministrative e alla possibile nullità del contratto concluso in assenza di consenso valido, con conseguente obbligo restitutorio a carico del finanziatore.
Domande frequenti