| Incluso | Giorno iniziale escluso; termini in giorni o mesi; proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cade di sabato, domenica o festivita' nazionale. |
|---|---|
| Non incluso | Termini a ritroso, termini liberi, sospensione feriale, sospensioni speciali, notifiche estere, calendari locali e regole particolari del singolo procedimento. |
Stima orientativa per termini selezionati. Prima di depositare o notificare un atto, verifica sempre norma applicabile, decorrenza effettiva, rito, sospensioni e calendario dell'ufficio.
→ Art. 325 c.p.c. - Termini per le impugnazioniIl calcolo dei termini nel processo civile è regolato dall’art. 155 del Codice di Procedura Civile. La regola base è che nel computo dei giorni non si conta il giorno iniziale (dies a quo) mentre si conta quello finale (dies ad quem). Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo; la stessa proroga si applica, dal 2009, al sabato per i termini che scadono in tale giorno.
Nei termini liberi non si computano né il giorno iniziale né quello finale. Opera inoltre la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ogni anno (L. 742/1969, come modificata): in tale periodo il decorso dei termini processuali è sospeso e riprende al termine, salvo le materie escluse.
Un termine di 30 giorni che inizia il 10 luglio non scade il 9 agosto: il decorso si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende dal 1° settembre, spostando in avanti la scadenza.