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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 772 c.p.c. – Avviso dell’inizio dell’inventario

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L’avviso non e necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, e nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

In sintesi

  • L'avviso deve essere dato almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni di inventario.
  • Deve indicare il luogo, il giorno e l'ora in cui inizieranno le operazioni.
  • L'avviso non è necessario per chi non ha residenza o domicilio eletto nella circoscrizione del tribunale.
  • Per i soggetti non raggiungibili localmente, viene nominato un notaio rappresentante su istanza del richiedente l'inventario.

L'ufficiale che procede all'inventario deve avvisare gli aventi diritto almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Ratio

L'articolo 772 c.p.c. disciplina la fase preparatoria all'inventario, assicurando che tutti i soggetti aventi diritto di partecipare (individuati dall'art. 771 c.p.c.) siano messi in condizione di esercitare concretamente tale diritto. L'avviso preventivo è il meccanismo attraverso cui il diritto di assistere, riconosciuto in astratto dall'articolo precedente, acquista efficacia pratica: senza conoscenza preventiva del luogo e del momento delle operazioni, il diritto di partecipazione sarebbe meramente formale.

Il termine minimo di tre giorni riflette un bilanciamento tra l'esigenza di celerità della procedura inventariale e quella di garantire un tempo ragionevole di preavviso per raggiungere fisicamente il luogo delle operazioni e organizzarsi eventualmente con un difensore o un consulente tecnico.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: avviso con almeno tre giorni di anticipo, contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora. Il termine si computa a giorni interi e, secondo i principi generali del processo civile, non si conta il giorno iniziale (dies a quo) ma si conta quello finale (dies ad quem). L'avviso è atto dell'ufficiale procedente, che deve darne conto nel verbale d'inventario.

Il secondo comma introduce un'eccezione rilevante: per i soggetti che non hanno residenza né domicilio eletto nella circoscrizione del tribunale competente, l'avviso non è dovuto. La ratio è pragmatica: raggiungerli sarebbe oneroso e potrebbe bloccare le operazioni. In loro sostituzione, su istanza del richiedente l'inventario, il pretore nomina con decreto un notaio che li rappresenta. Questo meccanismo garantisce comunque una forma di tutela dei loro interessi attraverso un professionista terzo e imparziale.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che si procede a un inventario giudiziale. L'obbligo di avviso riguarda tutte le categorie di cui all'art. 771 c.p.c. che abbiano residenza o domicilio eletto nella circoscrizione. In caso di inventario che si prolunga su più giorni (art. 774 c.p.c.), l'avviso dell'inizio è sufficiente; il rinvio viene comunicato verbalmente alle parti presenti.

L'esonero dall'avviso per gli assenti dalla circoscrizione non è automatico: richiede che il richiedente l'inventario attivi la procedura di nomina del notaio rappresentante. Se nessuno richiede tale nomina, l'ufficiale dovrà comunque avvisare tutti gli aventi diritto, salva l'impossibilità di fatto.

Connessioni

L'art. 772 è attuativo dell'art. 771 c.p.c. e introduce i presupposti operativi per l'art. 773 c.p.c. (nomina degli stimatori). L'istituto del notaio rappresentante richiama analogie con la curatela speciale prevista in altri contesti processuali. Sul piano del diritto civile, il beneficio d'inventario ex art. 490 c.c. presuppone un inventario regolarmente formato, e la regolarità dell'avviso è un requisito procedurale essenziale per la sua validità.

Domande frequenti

Con quanti giorni di anticipo bisogna avvisare gli interessati dell'inventario?

Almeno tre giorni prima dell'inizio delle operazioni. Il termine è minimo e perentorio: un avviso dato con meno preavviso non è valido e può rendere irregolari le operazioni.

L'avviso deve contenere informazioni specifiche?

Sì, deve indicare il luogo dove si procederà all'inventario, il giorno e l'ora di inizio delle operazioni. Senza questi elementi l'avviso non consente agli interessati di esercitare il diritto di partecipazione.

Cosa succede se uno degli eredi vive in un'altra città lontana?

Se non ha residenza o domicilio nella circoscrizione del tribunale competente, non è necessario avvisarlo direttamente. In sua vece viene nominato dal pretore un notaio che lo rappresenta durante l'inventario, su istanza di chi ha richiesto l'inventario.

Chi è responsabile di dare gli avvisi?

L'ufficiale che procede all'inventario, sia esso un notaio o un ufficiale giudiziario. Deve provvedere personalmente o tramite la cancelleria, conservando prova dell'avviso nel fascicolo.

Se l'erede non avvisato scopre l'inventario già concluso, può impugnarlo?

Potenzialmente sì: l'omissione dell'avviso costituisce un vizio procedurale. L'erede pretermesso può ricorrere al giudice per far dichiarare l'irregolarità delle operazioni, specie se dimostra che l'assenza gli ha impedito di tutelare concretamente i propri interessi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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