Art. 750 c.p.c. – Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e proposta, quando non vi e giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a se e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e ammesso reclamo al presidente della Corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della Corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.
In sintesi
Il presidente del tribunale impone la cauzione a eredi e legatari con decreto, fissando udienza di comparizione e termine per la notifica.
Ratio
L'articolo 750 c.p.c. disciplina il procedimento camerale non contenzioso attraverso il quale il presidente del tribunale impone cauzioni a carico di eredi o legatari. La norma risponde all'esigenza di tutelare i soggetti legittimati (creditori, legatari, coeredi) dal rischio che l'erede o il legatario disperda il patrimonio ereditario prima di soddisfare i rispettivi diritti. Il fondamento sostanziale si rinviene nell'art. 754 c.c. e nelle specifiche disposizioni che rinviano alla cautio damni infecti o alla cautio legatorum.
La norma si inserisce nel sistema delle procedure speciali in materia successoria previste dagli artt. 747 ss. c.p.c., caratterizzate dalla competenza presidenziale e dalla snellezza del rito camerale, idoneo a garantire rapidità di intervento nelle situazioni di urgenza patrimoniale ereditaria.
Analisi
Il primo comma individua il foro competente nel presidente del tribunale del luogo di apertura della successione (ossia dell'ultimo domicilio del defunto, ex art. 456 c.c.), precisando che tale competenza opera solo in assenza di un giudizio pendente sulla materia. La forma del ricorso consente l'avvio unilaterale del procedimento. Il secondo comma disciplina l'iter presidenziale: con decreto, il presidente fissa l'udienza di comparizione e il termine di notifica, assicurando il contraddittorio tra ricorrente ed erede o legatario. Il terzo comma regola il provvedimento finale (ordinanza presidenziale) e il sistema delle impugnazioni: il reclamo al presidente della Corte d'appello, che decide con ordinanza non impugnabile previa audizione degli interessati, richiamando il modello procedurale dell'art. 739 c.p.c. Il quarto comma estende il medesimo rito ai procedimenti relativi agli esecutori testamentari di cui agli artt. 708 e 710 c.c., che riguardano rispettivamente la cauzione degli esecutori e la loro rimozione o sospensione.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni qual volta un soggetto legittimato intenda ottenere giudizialmente l'imposizione di una cauzione a carico di un erede o legatario, al di fuori di un giudizio già pendente. I casi più frequenti riguardano il legatario che teme la dissipazione del patrimonio da parte dell'erede prima della consegna del legato, o il creditore del de cuius che vuole garantirsi rispetto a un erede che potrebbe confondere i patrimoni senza beneficio di inventario. La norma si applica anche quando occorre garantire la corretta esecuzione del mandato testamentario da parte dell'esecutore testamentario.
Non si applica quando esiste già un giudizio pendente in cui la questione della cauzione può essere incidentalmente trattata; in tal caso la competenza spetta al giudice del processo principale.
Connessioni
Il procedimento si ricollega agli artt. 737 ss. c.p.c. (procedimenti camerali), all'art. 739 c.p.c. (reclamo), agli artt. 708 e 710 c.c. (esecutori testamentari), nonché alle disposizioni sostanziali del codice civile in tema di cauzione degli eredi e legatari (artt. 754, 1000, 1012 c.c.). Il sistema si completa con le norme sulle misure cautelari ex artt. 669-bis ss. c.p.c., che possono coesistere con i provvedimenti presidenziali successori.
Domande frequenti
Chi può presentare il ricorso per imporre la cauzione a un erede?
Possono presentare il ricorso tutti i soggetti che vantano un interesse tutelato dalla legge: legatari, creditori del defunto, coeredi e chiunque abbia diritto a garanzie patrimoniali nei confronti dell'erede o del legatario.
Qual è il tribunale competente per la cauzione ereditaria?
È competente il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ossia il luogo dell'ultimo domicilio del defunto, purché non vi sia già un giudizio pendente sulla stessa materia.
Come si impugna l'ordinanza che fissa la cauzione?
Si può proporre reclamo al presidente della Corte d'appello, secondo le modalità dell'art. 739 c.p.c. Il presidente della Corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito gli interessati.
La procedura dell'art. 750 c.p.c. si applica anche agli esecutori testamentari?
Sì, le stesse forme procedurali si applicano nei casi previsti dagli artt. 708 e 710 c.c., che riguardano la cauzione imposta agli esecutori testamentari e i provvedimenti di sospensione o rimozione degli stessi.
Cosa succede se durante il procedimento è già pendente un giudizio tra le parti?
Se vi è già un giudizio pendente tra ricorrente ed erede o legatario, la competenza per la cauzione non spetta al presidente del tribunale in sede camerale, ma al giudice del processo già instaurato, davanti al quale la questione sarà trattata in via incidentale.